Show Info

Sull’incostituzionalità “virtuale” del differimento dell’erogazione dell’indennità di fine servizio nel pubblico impiego

27 Aprile 2026|

L’oggetto delle questioni

Le questioni di costituzionalità alla base dell’ordinanza che si annota (C. cost., 5 marzo 2026, n. 25) hanno ad oggetto le disposizioni normative contenute in seno all’art. 3, comma 2, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella l. 28 maggio 1997, n. 140, ed all’art. 12, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 2010, n. 122.

La prima viene censurata  (nella versione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 198, della l. 30 dicembre 2025, n. 199) laddove prevede che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, l’ente erogatore liquidi il trattamento di fine servizio decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e provveda alla corresponsione dell’importo entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

La seconda viene aggredita nella parte in cui dispone l’applicazione della disciplina sul pagamento rateale delle indennità spettanti a seguito di cessazione dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima.

Insomma, un déjà vu se si considera che identiche questioni erano già state affrontate di recente da C. cost., 23 giugno 2023, n. 130 (pubblicata il 17 gennaio 2024 su www.rivistalabor.it con la nota di M.R. Calamita, Differimento dell’erogazione dell’indennità spettante al pubblico dipendente per cessazione del rapporto di servizio: spetta al legislatore l’intervento normativo). E che, in un obiter dictum, qualche anno prima se ne era occupata anche C. cost., 25 giugno 2019, n. 159.

Le ragioni del contrasto con la Costituzione

Le prospettazioni dei giudici a quibus – nella specie i Tribunali Amministrativi Regionali del Lazio (Sez. V, ordinanza 25 febbraio 2025), del Friuli Venezia-Giulia(Sez.I, ordinanza 7 agosto 2025) e delle Marche ( Sez.I, ordinanza 15 febbraio 2025) – muovono da un identico e corretto assunto di fondo: le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico devono essere ricondotte al paradigma della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale nell’àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alla regolamentazione prevista dall’art. 2120 c.c. per il settore privato (C. cost. 4 marzo 1996, n. 106,  20 dicembre 2022, n. 258 e la già citata n.159/2019).

In quest’ottica, la dilatazione temporale e rateizzazione del pagamento dell’importo dovuto non accompagnate da un meccanismo di indicizzazione all’inflazione finirebbero per porsi in contrasto con il principio di “giusta retribuzione” (art. 36, primo comma, Cost.). Principio che trascende la logica meramente sinallagmatica dei contratti a prestazioni corrispettive e investe i valori fondamentali dell’esistenza umana; e, proprio per tale ragione, si sostanzia anche nella tempestività dell’erogazione del quantum dovuto e non soltanto nella congruità del suo ammontare. Infatti, è anche la tempestività nell’erogazione che, quantomeno in via potenziale, assicura il soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia permettendogli far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione (C. cost. 27 marzo 2003, n. 82 del 2003 e C. cost. 2 novembre 2000, n. 459 del 2000). Pertanto, la duplice funzione – retributiva e previdenziale – dei trattamenti di cui si discute, che sopperiscono alle molteplici necessità del lavoratore, rischierebbe di essere vanificata da una liquidazione in tempi eccessivamente dilatati e, dunque, irragionevoli.

Inoltre, i meccanismi introdotti dalle disposizioni contestate avrebbero comportato la violazione dell’obbligo dello Stato di rispettare i vincoli derivanti dal diritto internazionale (art. 117, primo comma, Cost.) con riferimento all’art. 1 del Prot. addiz. della Cedu giacché il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, rientrerebbe nella nozione di bene rilevante e rappresenterebbe una legittima aspettativa già entrata nel patrimonio del lavoratore per effetto del verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.

Con un terzo ordine di censure è stato altresì rilevato che il legislatore non si sarebbe adeguato alle indicazioni impartite dalla Corte costituzionale nelle già richiamate decisioni n. 159/2019 e n. 130/2023.

Le argomentazioni dell’INPS e del Governo

La difesa dell’INPS è costruita sull’assunto che la perdurante vigenza dei meccanismi di differimento e rateizzazione sarebbe imposta dall’esigenza di garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato e, quindi, di rispettare il principio di solidarietà (art. 2 Cost) quale fondamento dell’intero sistema di sicurezza sociale. In tal senso deporrebbe anche quella giurisprudenza costituzionale che impone di valutare adeguatamente il contesto economico finanziario in cui si colloca la scelta legislativa censurata (C. cost. 1° dicembre 2017, n. 250).

A tal proposito l’Istituto ha sottolineato che la perduranza delle crisi geopolitiche in atto in Ucraina e in Medio Oriente e le «violente turbolenze» del commercio internazionale generate dalle politiche statunitensi sui dazi – nonostante le affermazioni tranquillizzanti della Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, On.le Giorgia Meloni – avrebbe notevolmente peggiorato il contesto socioeconomico di riferimento con l’effetto di impedire l’adozione di misure espansive della spesa pubblica.

Nell’evidente intento di condizionare la Corte, l’Istituto ha addirittura prodotto una stima contabile quantificando una spesa aggiuntiva di 4,2 miliardi di euro per il 2025, in caso di eliminazione del solo differimento, di 11,6 miliardi di euro, in caso di eliminazione della sola rateizzazione, e di 15,6 miliardi di euro, per l’ipotesi di eliminazione di entrambi i meccanismi dilatori oggetto di contestazione.

Con riferimento alla censura relativa alla paventata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., l’Istituto ha argomentato che una riduzione ragionevole e proporzionata del “diritto previdenziale” – ovverosia giustificata da ragioni di carattere generale (la crisi economica) e limitata nel tempo e nella portata – non si porrebbe affatto in contrasto con l’art. 1 Prot. addiz. Cedu.

Per tutte queste ragioni, l’Istituto ha concluso nel senso che le norme censurate risulterebbero pienamente conformi con il perimetro costituzionale di riferimento. Aggiungendo tuttavia che, laddove si dovesse arrivare ad una conclusione opposta, andrebbe in ogni caso riconosciuta al legislatore «un’ultima opportunità» per consentire di esercitare la discrezionalità politica al fine di comporrei i diversi interessi coinvolti. In ulteriore subordine, la decisione dovrebbe essere assunta «nella misura minima necessaria per ricondurre le norme nell’alveo della costituzionalità» ovvero consistere in una pronuncia additiva di principio finalizzata ad orientare il legislatore e i giudici nella individuazione della regola da applicare provvisoriamente al caso concreto.

Il Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, è intervenuto nel giudizio con memoria redatta dall’avvocatura erariale che ha argomentato circa la non fondatezza delle questioni sollevate. Ma, soprattutto, ha precisato che, in ogni caso, il notevole impatto finanziario generato dalla eventuale rimozione non graduale dei meccanismi dilatori in esame dovrebbe impedire alla Corte di intervenire sulle norme scrutinate nei termini auspicati dai giudici rimettenti. In quest’ottica, con una franchezza capace di decostruire la narrazione propagandistica dello stesso Governo consistente nel millantare la supposta positività dei “fondamentali” economici, l’avvocatura erariale ha dovuto ricordare che alcune proposte di legge che intendevano dare seguito al monito contenuto nella sentenza n. 130/2023 hanno ricevuto il parere negativo della Ragioneria generale dello Stato giacché avrebbero determinato «effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolar modo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, privi di copertura».

La decisione della Corte costituzionale

Nello sviluppare la sua sintetica – e, per certi versi, scontata – analisi, il Giudice delle leggi ha richiamato le proprie precedenti (e già citate) pronunce n. 159/2019 e n. 130/2023 chiarendo di essersi in quelle occasioni trovato nell’impossibilità di porre rimedio al vulnus generato dall’incostituzionalità “virtuale” delle disposizioni censurate. Infatti, dal rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento avrebbe comportato discende che il quomodo dell’intervento a tal fine necessario dovrebbe rimanere appannaggio del legislatore nonostante la dichiarata improcrastinabilità della reductio ad legitimitatem.

A tal proposito, la Corte ha dato atto del fatto che il legislatore ha di recente introdotto due novità: con la prima è stato ampliato il novero dei dipendenti pubblici che, in ragione della loro condizione di fragilità, possono beneficiare dell’erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni (art. 16, comma 2,  d.l. n. 25 del 2025) ; con la seconda, a decorrere dal 1° gennaio2027, è stato ridotto di tre mesi il termine relativo alla liquidazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento per raggiungimento dei limiti di età o di servizio (art. 1, comma 198, l. n. 199 del 2025).

Ma, nonostante questi interventi di portata circoscritta, la Corte ha dovuto nuovamente dichiarare la «persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio con la garanzia di adeguatezza della retribuzione consacrata nell’art. 36 Cost.».

Ancora una volta, però, ha rilevato che un eventuale intervento ablativo, comunque ritenuto costituzionalmente necessario, si tradurrebbe in «un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa». Di conseguenza, l’invito rivolto nuovamente al legislatore affinché risolva la descritta antinomia entro un  orizzonte temporale definito e ragionevole, se del caso attraverso interventi graduali.

In quest’ottica, la Corte ha deciso di concedere un’ulteriore dilazione al legislatore per la definizione del quomodo della reductio ad legitimitatem adottando una decisione interlocutoria consistente nella fissazione di una nuova discussione per l’udienza del 14 gennaio 2027, all’esito della quale sarà valutata «l’eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione dei meccanismi dilatori».

Considerazioni conclusive

Dal momento che il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente e, proprio per questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.), la decisone della Corte era prevedibile, quasi scontata.

Per tale ragione, dunque, non risulta di particolare importanza sul piano squisitamente tecnico-giuridico.

All’opposto, assume una importante valenza sul piano politico, per due motivi.

Innanzitutto, perché certifica, ancora una volta, che la “categoria” dei lavoratori e dei pensionati pubblici, spesso molto più di altre, viene gravata dell’onere di sostenere i “sacrifici” necessari per salvaguardare la tenuta dei conti pubblici e, quindi, dello Stato.

Ma anche perché fornisce uno strumento utile per comprendere, al di là delle posizioni propagandistiche assunte dal Governo in carica, quali reali interessi siano stati perseguiti con certe scelte politiche e quali, al contrario, siano stati ignorati. Ed infatti, per assecondare l’abnorme piano di deportazione degli immigrati in Albania e finanziare l’industria bellica ed energetica degli Stati Uniti d’America, l’Italia si trova oggi priva delle risorse finanziarie minime per far fronte al sostenimento della spesa sociale che, giorno dopo giorno, viene erosa. Con buona pace dei diritti dei cittadini, lavoratori e pensionati.

Giuseppe Leotta, dottore di ricerca e avvocato in Roma

Visualizza i documenti: C. cost., ordinanza 5 marzo 2026, n. 25; Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. Iª, ordinanza 7 agosto 2025, n. 209; Tar Lazio, sez. Vª, ordinanza 25 febbraio 2025, n. 61; Tar Marche, sez. Iª, ordinanza 15 febbraio 2025, n. 55

Scarica il commento in PDF

L'articolo Sull’incostituzionalità “virtuale” del differimento dell’erogazione dell’indennità di fine servizio nel pubblico impiego sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.