Sulle ferie dei docenti a tempo determinato
23 Luglio 2026|Con il d.l.6 luglio 2012, n. 95, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato introdotto in via generale il c.d. divieto di monetizzazione delle ferie, secondo la regola stabilita al comma 8 dell’art. 5, che, nella versione originaria, recita : “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Poco dopo, il legislatore è intervenuto per dettare una specifica disciplina per il settore scolastico, attraverso l’art. 1, commi 54-56, della legga 24 dicembre 2012, n. 228.
Secondo il comma 54, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 55 ha, poi, aggiunto alla fine del comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, la disposizione per cui il medesimo comma “non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Infine, il comma 56 ha precisato che le previsioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Ricordiamo che con sentenza interpretativa n. 95 del 6 maggio 2016, la Corte Costituzionale ha chiarito che la disciplina dettata al comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012 va letta nel senso che essa non preclude il riconoscimento economico sostitutivo delle ferie non godute quando il lavoratore non abbia potuto fruirne per malattia o per altra causa a lui non imputabile.
Il contenzioso qui in esame nasce da tre ordinanze della Corte di Appello di Torino di rinvio pregiudiziale che la Corte di Cassazione ha deciso con tre sentenze sostanzialmente gemelle.
Qui di seguito gli estremi:
- Rinvio pregiudiziale R.G. n. 883/2026 (ordinanza della Corte di Appello di Torino 5 novembre 2025, nella causa R.G. n. 466/2025; Provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione 16 marzo 2026; sentenza della Corte di Cassazione 27 maggio 2026, n.16525);
- Rinvio pregiudiziale R.G. n. 887/2026 (ordinanza della Corte di Appello di Torino 6 novembre 2025, nella causa R.G. n. 255/2025; Provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione 16 marzo 2026; sentenza della Corte di Cassazione 8 giugno 2026, n.18590);
- Rinvio pregiudiziale R.G. n. 1078/2026 (ordinanza della Corte di Appello di Torino 5 novembre 2025, nella causa R.G. n. 459/2025; Provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione 16 marzo 2026; sentenza della Corte di Cassazione 27 maggio 2026, n. 16530).
Per comodità del lettore pubblichiamo le tre sentenze della Corte di Cassazione e, con riferimento al procedimento di rinvio pregiudiziale R.G. n. 1078/2026, l’ordinanza della Corte di Appello di Torino e il provvedimento del Primo Presidente della Corte di Cassazione).
La Corte d’appello di Torino, nel giudizio di impugnazione promosso da una docente stabilizzata al fine di vedersi corrispondere – fra l’altro- l’indennità per ferie non godute nel periodo pre-ruolo nel corso dei quali era stata destinataria, anno per anno, di un unico contratto continuativo da settembre sino alla conclusione delle attività didattiche(30 giugno) o comunque di più contratti continuativi dall’inizio delle lezioni o da data prossima e sino a giugno, ha sollevato le seguenti questioni, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.:
“se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva sia estensibile, oltre al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni;
se analogo principio valga anche per le giornate di riposo, di cui alla l. n. 937/1997 indipendentemente da esplicita domanda del docente”.
Un’altra questione pregiudiziale, di analogo tenore (“se il principio secondo cui il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, sia estensibile, oltre che al periodo tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno scolastico, anche all’arco temporale tra l’inizio e la fine delle lezioni”), è stata sollevata dalla medesima Corte d’appello nel giudizio di impugnazione promosso da un docente non di ruolo al fine di rivendicare la corresponsione dell’indennità per le ferie non fruite relativamente agli anni scolastici in cui aveva stipulato contratti su posto comune e scadenza al 30 giugno.
Un’ulteriore questione pregiudiziale, di tenore identico alla prima, è stata sollevata dalla medesima Corte d’appello nel giudizio di impugnazione promosso da una docente al fine di vedersi corrispondere l’indennità per ferie non godute, anche con riguardo ai riposi ed alle festività soppresse previste dal c.c.n.l. di comparto del 2006-2009, nel corso di contratti a termine su posto comune.
In tutti i giudizi, il Tribunale aveva accolto le domande limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie maturati e le giornate di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico, siccome definite dai calendari regionali, indipendentemente dalla domanda di ferie presentata dagli interessati.
I docenti hanno impugnato nei limiti della soccombenza le sentenze di primo grado, invocando l’applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia U.E. e dalla Corte di cassazione, secondo cui spetta al datore di lavoro adottare cautele per rendere effettivo il diritto del lavoratore di beneficiare delle ferie annuali retribuite, invitandolo a fruirne ed avvertendolo che, in difetto, perderà il diritto alle stesse così come all’indennità sostitutiva.
In due procedimenti, le docenti hanno sostenuto di essere rimaste a disposizione della scuola anche nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, sottolineando come l’insegnamento non consista solo nelle lezioni frontali ma anche in tutte le attività ad esso funzionalmente collegate, in linea con le previsioni normative, che facoltizzano ma non impongono la fruizione delle ferie nei predetti periodi, senza distinguere tra la sospensione delle lezioni insistente tra il primo e l’ultimo giorno di lezione e quella incidente nell’arco temporale tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno. In un altro procedimento il docente ha dedotto di non aver potuto fruire delle ferie e di non aver ricevuto l’indennità spettante per il mancato godimento delle stesse.
Il Ministero dell’istruzione e del merito ha posto in evidenza la ratio ispiratrice della riforma legislativa del 2012, volta ad uniformare il regime di godimento delle ferie tra docenti precari e stabilizzati e ad imporre il divieto di monetizzazione, ribadendo che, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tutti i docenti sono considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni a prescindere da specifica domanda, cha appare superflua nel corso dell’anno scolastico e necessaria solo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, in tal modo circoscrivendo a tale periodo la portata del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Dopo aver delineato le fattispecie in esame, nelle ordinanze di rinvio si procede alla puntuale disamina della normativa di riferimento e viene richiamata anche la pertinente giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione.
In esito a tale complessiva ricostruzione, si specifica che, successivamente al consolidarsi della giurisprudenza di legittimità – siccome riferita essenzialmente al periodo compreso fra la fine delle lezioni ed il 30 giugno – è insorto un vasto contenzioso per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (vacanze natalizie, vacanze pasquali, di Carnevale e ponti vari).
Rispetto a tale specifica questione la giurisprudenza di merito risulterebbe divisa.
Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, previo vaglio di ammissibilità, ha disposto l’assegnazione della questione alla Sezione Lavoro per l’enunciazione del principio di diritto.
Per il Primo Presidente , in primo luogo, la questione di diritto, incentrata sull’interpretazione della normativa in materia di ferie per il personale scolastico supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, è rilevante per la definizione dei giudizi di impugnazione in quanto su di essa si incentrano gli appelli proposti dai docenti; sussiste, altresì, il requisito della novità della specifica questione sollevata, che non risulta gia “risolta” dalla Corte; non è stata direttamente scrutinata dalla Corte la questione relativa all’interpretazione della normativa in ordine al periodo di sospensione delle lezioni definito dai calendari scolastici regionali, oltre al requisito relativo ai giorni di riposo di cui alla legge n. 937 del 1977, sinora non esaminato.
I Pubblici Ministeri hanno, innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, concluso chiedendo che la questione posta con il rinvio pregiudiziale fosse risolta nel senso che il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, da interpretare in base al precedente comma 54, dispone che i periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali vadano conteggiati come giorni di ferie anche in assenza di richiesta avanzata in tal senso dal docente non di ruolo o di esplicito provvedimento del dirigente scolastico, a differenza del regime stabilito per il periodo dal termine delle lezioni fino al 30 giugno.
La Sezione Lavoro della Cassazione nelle tre sentenze sopra citate (n. 16525/2026, 16530/2026 e n. 18590/2026) che si segnalano ha affermato che “Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative”;
“analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico”.
La Cassazione precisa che il tratto fondante della disciplina, anche sovranazionale, in materia si rinviene nella garanzia per il lavoratore di poter godere del periodo di riposo nell’arco temporale di riferimento o, comunque, entro la cessazione del rapporto di lavoro, mentre la previsione della monetizzazione si pone piuttosto come meccanismo compensativo e, sotto certi profili, latamente sanzionatorio per il datore che non ha organizzato l’attività lavorativa in modo da assicurare la fruizione del riposo, anche attraverso il formale avvertimento al proprio dipendente.
La Cassazione evidenzia che, proprio perché nel periodo di sospensione delle lezioni – che si colloca nell’arco temporale tra l’inizio ed il termine delle stesse – gli insegnanti non sono chiamati a svolgere attività di insegnamento e, di regola, neppure attività collegiali ad esse funzionali, la disciplina speciale del settore scolastico prevede che i docenti, sia di ruolo che non di ruolo, possano usufruire dei giorni di ferie senza i condizionamenti previsti per la rimanente parte dell’anno.
Il regime di libera fruibilità delle ferie, sottolinea sempre la Cassazione, non si applica al periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno, in cui si collocano di regola gli scrutini e gli esami, dovendosi necessariamente assicurare la compatibilità del godimento delle stesse con l’assolvimento degli obblighi funzionali all’insegnamento, con particolare riferimento alle attività collegiali oggetto di programmazione del dirigente scolastico.
Il comma 55 della legge n. 228 del 2012 che ha modificato il comma 8 dell’art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, con la previsione di una disciplina speciale per il riconoscimento del trattamento sostitutivo delle ferie al personale a tempo determinato della scuola, rimarca la Cassazione, esclude l’applicabilità al settore scolastico del divieto generale di monetizzazione delle ferie, in ragione della peculiare organizzazione dell’attività lavorativa e dei ritmi scanditi anche dai calendari regionali, in chiave funzionale al preminente interesse pubblico di assicurare non solo la continuità dell’insegnamento ma anche il tempestivo completamento delle attività valutative dei discenti.
Ne consegue il riconoscimento dell’indennità sostitutiva limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui “è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, vale a dire, essenzialmente, nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari regionali nell’arco temporale dall’inizio al termine delle stesse, con esclusione del periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ogni anno.
Infatti , è questo il periodo in cui i docenti non sono tenuti a svolgere attività di insegnamento né, di regola, attività collegiali ad esse funzionali, cosicché, in base all’ordinamento di settore, agli stessi è “consentito” fruire delle ferie; viceversa, nel periodo dal termine delle lezioni al 30 giugno di ogni anno, i docenti sono chiamati a tenersi a disposizione del dirigente scolastico nella pianificazione delle attività funzionali all’insegnamento, con particolare riferimento a quelle collegiali, quali scrutini ed esami, necessarie per completare il percorso scolastico annuale, anche in punto di corrispondente valutazione, dei discenti.
Secondo i giudici di legittimità, è evidente che il docente cui sia conferita una supplenza breve o saltuaria potrebbe non aver avuto la concreta possibilità di usufruire dei (pur pochi) giorni di ferie maturati ove nel proprio periodo lavorativo non vi siano stati giorni di sospensione delle lezioni; viceversa, il docente cui sia stata conferita la supplenza sin dall’inizio delle lezioni e sino al termine delle attività didattiche, potrà effettivamente avvalersi dei giorni di sospensione delle lezioni, resi tempestivamente noti con la predisposizione del calendario regionale, per usufruire dei giorni di ferie progressivamente e proporzionalmente maturati.
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Visualizza i documenti: App. Torino, ordinanza 5 novembre 2025; Cass. primo pres., provvedimento 16 marzo 2026; Cass., 8 giugno 2026, n. 18590; Cass., 27 maggio 2026, n. 16525; Cass., 27 maggio 2026, n. 16530
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