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Sulla restituzione all’Inps dell’indennità di mobilità e dell’indennità di disoccupazione, le Sezioni Unite applicano il principio di effettività

13 Ottobre 2025|

1. La tutela del lavoratore in caso di disoccupazione conseguente all’incolpevole cessazione del rapporto

Il sistema previdenziale italiano (su cui GIUBBONI, Struttura ed evoluzione del sistema previdenziale italiano: note di ricerca, in Il sistema previdenziale italiano, CANAVESI, ALES (a cura di), Giappichelli, 2016, 72 e segg.) delineato dall’art. 38 della Costituzione dispone. nell’ambito generale dell’assistenza sociale, che al lavoratore siano garantiti “mezzi adeguati alla sue esigenze di vita”, in caso di “disoccupazione involontaria”, disponendo che gli stessi siano non solo “preveduti” ma anche “assicurati”.

Si tratta dunque di un diritto di levatura costituzionale che l’attuale legislazione affida all’INPS, istituto presso il quale sono oggi accentrati gran parte degli strumenti sicurezza sociale.

La legge 264/1949 introduceva l’indennità di disoccupazione (istituto che in Italia risale al Regio Decreto-Legge n. 2214 del 1919: LEVI SANDRI; Disoccupazione, EdD, 1964) alla quale, la riforma generale della legge n. 223, aggiunse nel 1991 l’indennità di mobilità, da corrispondersi in caso di inoccupazione dovuta a crisi aziendali.

Successivamente, con la legge Fornero venne istituita la ASpl (Assicurazione sociale per l’impiego e, indi, con il Jobs act la NASpi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego, su cui LISO, Il «nuovo» trattamento di disoccupazione, in RDSS, 2013, 1 ss.), tuttora in vigore che sostituisce i trattamenti precedenti (salvo quelli particolari di taluni settori, sui cui: MISCIONE, Le indennità di disoccupazione. NASpI, Ds agricola, Dis-Coll, Idis, Iscro, Giappichelli, 2025).

Sia le precedenti indennità che l’attuale NASpi sono finanziate da uno specifico fondo INPS, costituito anche con le trattenute previdenziali effettuate dai lavoratori, oltre che dai datori di lavoro, sicché si tratta di un vero e proprio rapporto riconducibile alla tipologia del contratto di assicurazione, seppur unito a “elementi di matrice solidaristica” (RENGA, NASpI e DIS-COLL tra assicurazione e solidarietà, in CANAVESI, ALES (a cura di) La tutela per la disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro, op. cit., 22 ss.) che dunque segue la relativa disciplina.

All’indennità di disoccupazione, come per tutti i trattamenti previdenziali, si applica il principio dell’art. 2116 c.c. e spetta dunque al lavoratore interessato indipendentemente dal fatto che siano stati versati i contributi dal datore di lavoro (CARUSO L., Sull’accertamento del diritto all’indennità di disoccupazione, in www.rivistalabor.it, 14.4.2025).

I trattamenti di disoccupazione spettano ai lavoratori licenziati che hanno perso involontariamente il lavoro o che si vedano cessare il rapporto a tempo determinato e che possono vantare un certo periodo di contribuzione negli anni precedenti (attualmente 13 settimane negli ultimi quattro anni precedenti).

Gli importi (corrisposti dall’ottavo giorno dopo il licenziamento o la relativa domanda) sono attualmente calcolati in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni di impiego e per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione versata negli ultimi quattro anni. La durata massima dell’erogazione del sussidio corrisponde a 24 mesi.

Il trattamento, lo si dice qui per completezza, è erogato anche in altre ipotesi, come le dimissioni per giusta causa e in altre ipotesi (gravidanza, trasferimenti, ecc.). Spetta anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto tra le parti, dove il legislatore è intervenuto prevedendo, con l’art. 1, comma 40, l. n. 92/2012, il percepimento della NASpi solo all’esito della procedura di cui all’art. 7 l. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, l. n. 92/2012 (APA, Diritto alla Naspi e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, IUS lavoro, Giuffré, 10.3.2020), risultando così escluso per tutte le altre ipotesi di accordo conciliativo al di fuori di tale procedura (in tal senso Tribunale Roma, 24 settembre 2019).

Venendo ora alle questioni affrontate nelle sentenze in commento, il lavoratore ha diritto al trattamento solo quando si trovi in uno stato di inoccupazione involontario sicché, se il licenziamento era annullato o il termine apposto al contratto veniva dichiarato nullo e il rapporto ricostituito con integrale risarcimento del danno retributivo subìto, la Cassazione ha sempre affermato che le indennità per disoccupazione perdono il loro titolo originario e possano essere ripetute dall’Inps.

In particolare, sino al 2010, alla sentenza di reintegra ex art. 18 Statuto seguiva sempre, soprattutto col testo novellato dalla l. n. 108 del 1990, l’ordine di pagamento di un’indennità pari a tutte le retribuzioni maturate, dal licenziamento all’effettiva reintegra, oltre alla copertura previdenziale, così applicando pienamente il principio chiovendiano del «tutto quello e proprio quello» (PAGNI, Effettività della tutela giurisdizionale, EdD, 2017).

Per il vero, sino alla fine anni ’90 il problema non si è posto in concreto perché, di fatto, risulta che l’Inps non procedesse al recupero, tant’è che i contenziosi rinvenibili in Cassazione (es: sentenze nn. 6265/2000 e 2716/2012, entrambe citate nell’ordinanza interlocutoria n. 25399 del  23 settembre 2024 di rimessione alle S.U., che poi hanno deciso la questione con la sentenza n. 23476 del 18 agosto 2025 ) riguardavano la diversa questione della pretesa del datore di lavoro di detrarre dal risarcimento riconosciuto al lavoratore le indennità di disoccupazione percepite.

Pretesa ovviamente rigettata dal giudice di legittimità, fermo restando, come detto, il diritto dell’istituto assicuratore alla restituzione dell’emolumento che abbia perduto le sue finalità. Tali, indennità, infatti, “dipendendo da fatti giuridici del tutto estranei al potere di recesso del datore di lavoro, si sottraggono all’operatività della regola della “compensatio lucri cum damno” (Cass. n. 21439/2018, punto 4 delle Ragioni della decisione).

Da una quindicina di anni, l’Inps ha però ha iniziato ad attivarsi per ottenere la restituzione delle indennità corrisposte quando il recesso datoriale veniva annullato, dando luogo ad un attento dibattitto giurisprudenziale in sede di legittimità in merito all’ipotesi in cui il rapporto venga ricostituito solo formalmente, senza effettiva corresponsione di retribuzioni arretrate e reintegra nel posto di lavoro.

Lo stesso problema si è posto anche, sotto un altro profilo, dopo l’approvazione della legge Fornero del 2012 e del Jobs act del 2015 secondo le quali, come è noto, sono previsti diversi regimi, ovvero (1) reintegrazione piena con pagamento di tutte le retribuzioni dal licenziamento alla reintegra alla ricostituzione del rapporto: in tal caso, se vi è, in concreto, pagamento integrale delle retribuzioni, le indennità  potranno essere richieste in restituzione dall’Inps, così  come avviene per i licenziamenti per i soggetti già destinatari della precedente disciplina (2) laddove la reintegra non si accompagni ad un’indennità che copre l’intero periodo di inoccupazione intercorrente tra il licenziamento e la reintegra effettiva, oltre alla copertura piena della posizione previdenziale (cd. reintegra attenuata): in questi casi la scelta è stata quella di riconoscere indebite le indennità corrisposte nella misura in cui si sovrappongono ai periodi coperti dal risarcimento datoriale (3) tutela meramente obbligatoria, standard o ridotta, nel qual caso, come vedremo, la restituzione delle indennità non è dovuta (per una panoramica complessiva attualizzata si veda FILICE, La disciplina del licenziamento nel jobs act e il giudice delle leggi, LPO, 7-9/2025, 460 e ss.)

Diverso è il caso delle piccole aziende, nelle quali vi è solo un risarcimento assai limitato (sei mensilità) che da poco è comunque stato messo in discussione (VARVA, Dichiarato incostituzionale il tetto delle sei mensilità per i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese (ma solo per gli assunti dal 7 marzo 2015 in avanti) in www.rivistalabor.it, 11.8.2025). In questa situazione, l’indennità prevista dall’art. 6 della Legge n. 604/1966 ha una natura esclusivamente risarcitoria, non essendo prevista la ricostituzione del rapporto di lavoro, neppure de iure. Il rapporto di lavoro si considera definitivamente cessato alla data del licenziamento. La somma liquidata dal giudice non è allora una retribuzione, ma un risarcimento forfetizzato per il danno derivante dall’illegittima risoluzione del contratto.

Il medesimo principio è applicabile all’ipotesi dell’opzione del lavoratore ex art. 18 statuto alle 15 mensilità il luogo del ripristino del rapporto.

Diversa è la situazione per il lavoratore a termine, perché l’art. 32 della legge n. 183/2010 ha previsto che, nel caso ricostituzione del rapporto ad opera del giudice al lavoratore spetta unicamente un’indennità forfettaria che va da 2,5 a 12 mensilità (che qui, a differenza del licenziamento, sono comprensive anche dei contributi per l’intero periodo di inoccupazione) e ciò anche se la reintegra effettiva avviene all’esito di un lungo giudizio o nei gradi successivi. Anche qui la restituzione delle indennità all’Inps non è dovuta e ha, appunto, formato oggetto della seconda sentenza delle Sezioni unite in commento.

2. Il lavoratore licenziato e reintegrato ma non retribuito: le Sezioni Unite n.23476/2025

La sentenza delle Sezioni unite n.23746 del 18 agosto 2025, conseguenza della prima rimessione da parte della sezione lavoro (Cass. n. 25399 del 23 settembre2024: sulla quale BERNABEO, Declaratoria d’illegittimità del licenziamento e ripetizione dei trattamenti di disoccupazione corrisposti in relazione al recesso datoriale, Dirittoegiustizia.it, 24.9.2024), affronta, appunto, una situazione che vede i lavoratori licenziati e reintegrati dal Tribunale di Ascoli Piceno.

Nel frattempo, però la società datrice aveva ceduto l’azienda ad altro imprenditore che era a sua volta contestualmente fallito. In sostanza la ricostituzione effettiva del rapporto non era risultata possibile e le retribuzioni arretrate non erano state corrisposte per l’incapienza del successivo fallimento.

Nelle more della vicenda, i lavoratori avevano percepito l’indennità di mobilità dall’INPS il quale, venuto a conoscenza della sentenza di reintegra, aveva proceduto alla richiesta di restituzione dell’emolumento erogato che, a suo dire, aveva perduto il suo scopo in forza della ricostituzione del rapporto.

La pretesa dell’Istituto veniva impugnata con due ricorsi, uno accolto dal Tribunale di Ascoli Piceno e l’altro rigettato da quello di Fermo, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, era stato deciso l’obbligo di restituzione dell’indennità.

La Corte di appello, investita dell’impugnazione delle due sentenze sia da parte dei lavoratori che dell’INPS, riunite le cause, dichiarava infondata la pretesa dell’INPS.

Avverso tale decisione l’INPS presentava ricorso per cassazione, facendo valere le pronunce della Corte favorevoli alle sue tesi. I lavoratori resistevano, richiamando altre pronunce di legittimità che

lì esentava dalla restituzione, in assenza di ricostituzione effettiva del rapporto, con conseguente mancata corresponsione delle retribuzioni.

La Corte, con la citata ordinanza n.25399/24, rilevata l’effettiva ricorrenza di due orientamenti divergenti della Sezione lavoro sul punto (v. anche SGROI, Questioni giurisprudenziali sulla tutela per la disoccupazione, in CANAVESI, ALES (a cura di) La tutela per la disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro, Edizioni Università di Macerata, 55 ss.)  rimetteva la questione alle Sezioni unite.

Nella parte iniziale della motivazione, il Supremo consesso, ricostruita brevemente la posizione delle parti, ricorda i due orientamenti tra loro contrastanti, che hanno comunque quale presupposto per l’applicazione delle tutele ex art. 38 Cost. l’esistenza di uno stato di disoccupazione del lavoratore.

In favore della tesi secondo cui la sentenza che dichiara la nullità del recesso e ordina la ricostituzione del rapporto costituisce “base legittimante la restituzione” delle indennità nelle more percepite dal lavoratore si erano da ultimo pronunciate Cass. n.11994/2024; Cass. n.854/2024; Cass. n.384/2024.

Per la tesi opposta, avevano invece optato Cass.n.9418/2007; Cass. n. 29295/2019; Cass. n. 24950/2021; Cass. n. 22850/2022; Cass n. 848/2024. Questo orientamento affermava che solo l’effettivo ripristino del rapporto, anche sotto il profilo economico (al fine di “garantire la effettività della unica misura idonea a neutralizzare lo stato di disoccupazione”: IERVOLINO, Solo l’effettiva reintegrazione legittima la restituzione della NASPI, in www.rivistalabor.it, 25.10.2021), giustificava la pretesa dell’Inps (per una disamina più ampia di tutta la pregressa giurisprudenza, v. l’ordinanza di rimessione n. 25339/2024, punti 5-6 delle ragioni della decisione).

Secondo la prima tesi, viene in rilevanza il fatto che l’ordine di reintegrazione ricostituisce il rapporto di lavoro ex tunc e non determina la interruzione del rapporto di lavoro che mantiene la sua continuità tanto che è comunque garantita la copertura previdenziale anche in presenza di risarcimento parziale (ex art. 3 d.lgs. n.23/2015).

Non rileva in tal caso, era la tesi dell’Inps, l’effettiva corresponsione delle somme di cui alla condanna del giudice, in quanto al lavoratore resta la possibilità di agire in giudizio per la soddisfazione del suo credito e, comunque, la legge appresta specifici rimedi come l’accesso al Fondo di garanzia istituito dall’articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297 per garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR e di parte delle retribuzioni arretrate (tre mesi) in sostituzione del datore di lavoro insolvente.

Secondo la diversa tesi, sostenuta dai lavoratori, la restituzione delle indennità di disoccupazione o mobilità, è dovuta solo per i periodi coperti dal risarcimento del danno riconosciuto dal giudice al lavoratore e in presenza della reintegrazione e della copertura contributiva, secondo la disciplina introdotta dal jobs act (PELLICCIA, La Corte di cassazione conferma il diritto alla Naspi anche nel caso in cui il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo, in www.rivistalabor.it, 18.8.2022).

Le sezioni unite sposano la tesi dei lavoratori, ricordando che “l’art. 3 del r.d. n. 1827 del 1935, dichiara espressamente che l’assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l’assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro”.

Più in particolare, vengono richiamati i principi di cui all’art. 35 Cost. che sono declinati nell’attuale legislazione “soltanto caratterizzata dalla situazione di bisogno cui apprestare rimedio. Il concetto di disoccupazione involontaria deve quindi essere inteso nella sua accezione fattuale solo ricollegata allo status di lavoratore privato della possibilità di svolgere la prestazione di lavoro e, di conseguenza, privato della retribuzione”.

Qualora dunque il datore non corrisponda la retribuzione (ad esempio quando è fallito), permane lo stato di disoccupazione del lavoratore, con conseguente diritto alla percezione della relativa indennità.

Le Sezioni unite richiamano anche la giurisprudenza costituzionale, in particolare la pronuncia n.90/2024, che aveva riguardato l’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  nella parte in cui prevede, senza possibilità di valutare il caso concreto, l’obbligo di restituire l’intera anticipazione della NASpI, se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato prima del decorso del termine di scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta (v. CASILLO, La NASpI per il sostegno all’autoimpiego e le sue nuove regole, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 2024, num. 3).

La norma scrutinata dalla Consulta prevede infatti che, a seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro in ragione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e del conseguente stato di disoccupazione involontaria, il lavoratore può domandare la liquidazione anticipata della NASpI, a lui spettante, al fine di intraprendere l’attività imprenditoriale di esercizio commerciale. In quel caso la domanda era stata accolta ma l’Inps, dalle successive dichiarazioni dei redditi, si era accorta che il lavoratore aveva cessato l‘attività intrapresa (un bar, che era poi stato chiuso in ragione dell’emergenza pandemica Covid) e il lavoratore aveva reperito un impiego da dipendente prima che fosse decorso il termine per il quale l’indennità era stata anticipata.

L’Inps pretendeva la restituzione integrale dell’indennità, sostenendo che era venuta meno la ratio della norma, ma la Consulta, con una attenta motivazione rimodula la norma con una sentenza interpretativa, precisando che la restituzione, nell’ipotesi in cui venga meno l’attività imprenditoriale intrapresa per fatto non imputabile all’interessato, non può che essere limitata al periodo successivo al reperimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Interessante il richiamo del Giudice delle leggi alla “clausola generale di cui all’art. 1175 cod. civ., che impone alle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, «vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore» (sentenza n. 8 del 2023)”, considerazione che si attaglia a quella che il rapporto assicurativo sociale segue le regole del contratto di assicurazione, secondo il quale l’assicurato deve essere sollevato dai danni conseguenti all’evento dannoso, nella specie rinvenibile nell’effettivo stato di disoccupazione.

Le Sezioni unite a loro volta, nella sentenza in commento, molto efficacemente segnalano che “il Giudice delle leggi ha quindi, con sguardo diretto alla effettività della tutela, ritenuto illegittimamente percepita solo la somma che, sovrapponendosi alla retribuzione percepita per il rapporto di lavoro subordinato instaurato, determinava un effettivo indebito, non avendo, in tale circostanza, il lavoratore, necessità di sostegno, in quanto occupato”.

La sentenza conclude quindi per il rigetto del ricorso dell’Inps, osservando anche come non abbia rilevanza il fatto che siano previste dall’ordinamento altre tutele come il Fondo di garanzia  in caso di procedure liquidatorie che riguardano diritti futuri (come il Tfr) o prestazioni parziali di natura retributive, peraltro attivabili con procedure onerose e quindi “con una ratio interna non sovrapponibile a quella che pervade l’insieme delle misure in attuale esame, caratterizzate dallo spirito solidaristico e di immediato sostegno per il lavoratore privo di reddito”. Ribadisce infine l’irrilevanza di un’indagine sulla inerzia del lavoratore, che presupporrebbe una sempre difficile prognosi circa l’esito dell’azione, a fronte di una prestazione prevista dalla legge.

I principi affermati dalla sentenza delle Sezioni unite hanno un evidente riflesso anche per i casi in cui alla reintegra non segua il risarcimento pieno delle retribuzioni perdute ora, secondo il jobs act, limitato ai recessi precedenti al d.lgs. n.23/2015 e a quelli successivi, nulli o discriminatori. In tali casi l’Inps avrà titolo per pretendere la restituzione delle indennità corrisposte solo laddove le retribuzioni maturate vengano, come si è visto, effettivamente corrisposte.

Per i nuovi lavoratori, in caso di reintegra “attenuata”, (che comporta anche la ricostruzione integrale della posizione previdenziale) l’Inps avrà diritto alla restituzione delle indennità nella sola misura delle mensilità ricevute dal lavoratore (e sempre a condizione che il datore le corrisponda effettivamente).

Laddove invece vi sia unicamente la tutela indennitaria, pare esclusa la possibilità di rivalsa dell’Inps, posto che l’indennità meramente economica riconosciuta costituisce in tal caso unicamente un risarcimento per la perdita del posto di lavoro che si ritiene estinto sin dalla data dell’operato recesso, senza alcun beneficio previdenziale.

3. La ricostituzione del rapporto del lavoratore a termine e la restituzione dell’indennità: le Sezioni unite n.23876/2025

Questione non dissimile era stata posta alle Sezioni unite con l’ordinanza interlocutoria n.22985 del 21 agosto 2024, in relazione agli effetti della dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto e della ricostituzione del rapporto, con riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 32 legge n.183/2010.

La norma è ora sostituita dall’art. 28 d.lgs. n.81/2015, recentemente modificata dall’art. 11 della legge n.131/2024 stabilendo che, nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la già prevista indennità risarcitoria, la cui entità può variare tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità, può essere maggiorata dal giudice, in sede di condanna, “se il lavoratore dimostra di aver subito un danno maggiore”. Lo stesso articolo abroga il comma 3 dell’art. 28 cit. che dimezzava il limite massino della misura dell’indennità forfettizzata ove fossero applicati dal datore di lavoro coinvolto contratti collettivi che, con apposite graduatorie, prevedevano l’assun­zione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a tempo determinato (su cui FIORILLO, Contratto a termine e risarcimento del danno: le nuove regole, MGL, fasc. 3/2024).

In origine, in materia, vigevano i principi generali che prevedevano l’obbligo di risarcimento integrale del danno dalla cessazione del rapporto sino alla sua effettiva ricostituzione.

L’entrata in vigore della Direttiva 1999/70 e l’esplosione del contenzioso sul contratto a termine conseguente alla privatizzazione di Poste italiane nei primi anni ’10, comportò che, soprattutto nei tribunali più lenti nel decidere le cause o in ipotesi di sentenze positive solo nei gradi successivi, si assistette a risarcimenti “monstre” di decine di migliaia di euro.

La situazione venne affrontata, con riferimento a Poste italiane, attraverso un accordo nazionale che prevedeva l’assunzione definitiva dei precari a condizione di rinunciare a rivendicazioni pregresse e, nel 2005, con l’approvazione dell’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n.368/2002 che consentiva contratti acausali per Poste italiane, norma confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza 107/2013 (DE MICHELE.L’interpretazione comunitaria della Corte costituzionale sulla “nuova” disciplina del contratto a termine, in www.europeanrights.eu, 2013).

La questione venne poi definita, per tutti i contratti a termine, con la legge n. 183/2010 (Collegato lavoro) che, all’art. 32 prevedeva che in caso di ritenuta nullità del termine apposto al contratto di lavoro, spettava la reintegrazione e un risarcimento forfettario (comprensivo anche dei contributi) nella misura da 2,5 a 12 mensilità, indipendentemente dal periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto e la sentenza che lo ricostituiva. La norma, anche sotto il profilo dell’applicazione retroattiva ai giudizi in corso, è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011 (sulla quale BONOMI, Brevi note sul rapporto fra l’obbligo di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e l’art. 101, c. 2 Cost: (… prendendo spunto da un certo mutamento di orientamento che sembra manifestarsi nella sentenza n. 303 del 2011 Corte cost.), in www.giurcost.org, 2012). La questione, comunque, pende attualmente presso la CEDU che ha già ritenuto ammissibili diversi ricorsi che, esaurita negativamente la fase di equo componimento pochi mesi fa, sono stati incamerati per la decisione.

Venendo ora alla sentenza in commento, anche qui le Sezioni unite trattavano il caso di un lavoratore che aveva impugnato un contratto a termine cessato a fine maggio del 2010 ed era stato reintegrato nel 2014, percependo l’indennità di cui all’art. 32 nella misura di 12 mensilità, per complessivi € 17.913,23. Nelle more del giudizio l’Inps aveva corrisposto l’indennità di disoccupazione per il periodo dal 15.6.2010 al 10.6.2011 nella misura di € 9.472,56.

Proposta opposizione all’intimazione dell’Inps di restituire l’importo corrisposto, la Corte di appello di Perugia riformava la sentenza di primo grado che l’aveva rigettata, dichiarando irripetibili le somme erogate al lavoratore, risultando accertato agli atti di causa che il lavoratore non aveva percepito alcuna retribuzione tra la cessazione del contratto e il suo ripristino né gli erano stati accreditati contributi sulla sua posizione assicurativa. Non vi era dunque alcun rapporto tra le somme percepite quale tutela “indennitaria, forfettaria e onnicomprensiva” e “la natura di corrispettivo del rapporto di lavoro per la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, come se non si fosse ma interrotto”.

Per il giudice di merito, quindi, l’indennità forfettaria corrispostagli ex art. 32 non di poneva in contraddizione con il trattamento previdenziale corrispostogli per il primo anno di disoccupazione.

L’Inps era ricorso in Cassazione.

Con l’ordinanza interlocutoria n.22985/2024 la questione stata quindi rimessa alle Sezioni unite in presenza, anche qui, di diversi orientamenti giurisprudenziali.

Il giudice remittente evidenzia come si sia ritenuto non sufficiente la mera ricostruzione de iure del rapporto a tempo indeterminato ex tunc, ove manchi il ripristino del rapporto sotto tutti i profili, anche economici (Cass. n. 17793/2020 e altre, citate nell’ordinanza).

Rileva anche, però, l’esistenza di altre pronunce di segno opposto che valorizzano come la ricostruzione ex tunc del rapporto faccia venire meno la condizione “di disoccupazione per l’erogazione dell’indennità di mobilità” (Cass. n.24645/2023 e altre).

Nell’ordinanza di rimessione si evidenzia come l’indennità ex art. 32 ricomprenda anche il ristoro della mancata copertura contributiva (ribadita dall’art. 1, co. 23, della legge n.92/2012). Si sottolinea altresì che, in tale situazione, l’indennità di disoccupazione abbia il suo scopo di garantire, per un certo periodo “ragionevolmente occorrente per la ricerca di un nuovo lavoro; il principio cardine della tutela assicurativa de qua, come introdotto in origine” e “presuppone necessariamente che la disoccupazione giuridicamente rilevante discenda dalla mancanza di lavoro connessa alla particolare posizione occupata, dall’assicurato, nel mercato e non da una libera determinazione dello stesso”.

Le Sezioni unite, con la sentenza ora in commento, n. 23876 del 26 agosto 2025 (sulla quale v. anche, PAPINI, Indennità di disoccupazione e contratto a termine nullo: chiarimento delle SS.UU. Cass. S.U. 23876 del 26.8.2025, diritto.it, 29.8.2025), così come nella sentenza n.23746/2025 che abbiamo esaminato sopra, optano per la tutela della posizione del lavoratore inoccupato, richiamando il necessario rispetto del principio di corrispettività e proporzionalità tra contributi versati e le prestazioni erogate, ferma restando la discrezionalità del legislatore, purché esercitata nel rispetto del bilanciamento di ragionevolezza (punto 54, sentenza).

Rilevano anche come l’art. 38 Cost. è inserito nella parte della Costituzione che disciplina i rapporti etico-sociali (punto 60), ponendo l’accento sul fatto (suffragato “dalla più autorevole dottrina”) che questa parte della Carta implica non solo la “promessa della libertà dal bisogno” che caratterizza la certezza di un sollievo concreto dalle conseguenze del fatto dannoso ma, anche, la garanzia di una “serenità” che consente ai partecipanti alla comunità di confidare su un impianto di interventi a sostegno in caso di necessità (punto 61).

Nella materia qui trattata dunque, prosegue la Corte, il sistema deve garantire la tutela economica, che infatti è limitata nel tempo necessario alla ricerca di altra occupazione e ha quale presupposto “la condizione di bisogno determinata dalla perdita di retribuzione e finché questa perdura” (punto 71).

L’attuale legislazione non ricostituisce, con la declaratoria di nullità del termine e la ricostituzione del rapporto, l’obbligo retributivo, la cui necessità viene sopperita dall’indennità di disoccupazione (punto 75), mentre l’indennità ex art. 32, costituisce una forfettizzazione ex lege determinata a sanzionare il danno (ricordiamo: anche contributivo) cagionato a seguito dell’illegittima interruzione del rapporto, in un’ottica di bilanciamento tra le necessità del lavoratore e le esigenze imprenditoriali (punto 77).

La sentenza, peraltro, nella parte finale (punti 78 e segg.), non nasconde che gli interventi effettuati dal legislatore, pur giustificati dall’esigenza di fornire certezze in un ambito caratterizzato da forti contrasti e diverse esigenze delle parti, hanno peggiorato le tutele del lavoratore.

Non a caso la stessa citata Corte costituzionale n.303/2012, si era resa conto del problema rilevando (punto 3.3.3. del considerato in diritto), con riferimento allo iato tra la cessazione del rapporto e la sentenza che lo ricostituisce, “che il processo è neutro rispetto alla tutela offerta, mentre l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore”: ovvero una soluzione teoricamente percorribile, ma nella realtà processuale di tutti i giorni nel nostro paese sostanzialmente impraticabile, così come è impensabile (salvo che in pochissime sedi giudiziarie) che i processi di merito si chiudano in meno di un anno, ovvero il periodo preso a base per la quantificazione dell’indennità.

Le sezioni unite prendono dunque atto di tale situazione, rilevando che non è compito del giudice valutare “quanto sia assicurata la protezione del lavoratore rimasto sprovvisto di reddito” (punto 79), competendogli invece, in sostanza, solo di interpretare le scelte legislative in armonia con la Costituzione e l’ordinamento internazionale.

In conclusione (punto 85), in omaggio alla ricordata promessa della “libertà del bisogno” e della garanzia della “serenità”, alla mancanza della prestazione retributiva in assenza di quella lavorativa, si decide che “la tutela contro la disoccupazione involontaria non potrà che essere diretta a compensare l’assenza della retribuzione e a garantire misure di adeguato sostegno al lavoratore”.

Con conseguente rigetto del ricorso dell’Inps.

Conclusioni

Appare evidente la scelta certamente condivisibile delle Sezioni unite che applicano in modo chiaro il principio di effettività, in una situazione nella quale va tutelato il diritto alla compensazione della mancanza della retribuzione da parte dello Stato conseguente all’incolpevole stato di inoccupazione del lavoratore, attraverso l’Inps, del resto finanziato a tale scopo anche dai lavoratori.

Nell’astratta tipologia contrattuale, non può prescindersi dalla libertà delle parti di sciogliere il rapporto in essere, fermo restando l’obbligo del recedente di risarcire gli eventuali danni allo stesso conseguiti per l’imprevista rottura del rapporto.

Ove il risarcimento sia integrale, pare evidente come il trattamento previdenziale goduto nel frattempo dal lavoratore finisca per costituire un indebito arricchimento. Ma se il risarcimento, nonostante la ricostituzione del rapporto, è parziale, come è avvenuto in Italia in conseguenza della recente legislazione restrittiva, sulla base dei medesimi principi deve ritenersi non conforme a diritto la pretesa dell’istituto assicuratore di richiedere la restituzione dell’intero trattamento erogato.

Questa lapalissiana considerazione, accolta in molte sentenze, è stata invece disattesa da una parte dei giudici della sezione lavoro e le Sezioni unite, chiamate a dirimere la questione di diritto hanno deciso sulla base del principio di effettività, garantendo il diritto al trattamento previdenziale di inoccupazione in tutti i casi di reale assenza di corresponsioni retributive, escludendo da queste ultime le attribuzioni di carattere sostanzialmente indennitario che ricomprendono (anche) altre situazioni di danno subito e non sono quindi riconducibili al trattamento previsto dall’art. 36 Cost.

La decisione finale oltre che risultare, come si è visto, conforme al dettato costituzionale, è in linea con la disciplina europea che, pur non prevedendo una specifica regolamentazione dell’istituto, dispone di una normativa che garantisce la possibilità di tutti i cittadini europei e di altri paesi all’accesso alla provvidenza (v. MISCIONE, Le prestazioni di disoccupazione in Europa, su jmcereul.unipg.it), demandando ai singoli stati la sua determinazione. Senza contare lo specifico punto 13 del Pilastro sociale europeo che tratta specificamente dell’esigenza di tutela economica in caso di disoccupazione e la convenzione C44 dell’OIL del 4.4.1934 (ad oggi non ratificata però dall’Italia).

La soluzione adottata, peraltro, ha l’effetto di riequilibrare la perdita di retribuzione da parte del lavoratore illegittimamente allontanato dal posto di lavoro a seguito delle misure restrittive degli anni ’10, accollando allo Stato almeno una parte dei favori disposti in favore dei datori di lavoro, così proseguendo, sotto un altro non meno importante profilo, nel lavoro fatto dalla Corte costituzionale negli ultimi anni nella rimeditazione della disciplina dei casi di licenziamento nei quali era esclusa la ricostituzione del rapporto o insufficiente il rimedio risarcitorio.

Non può comunque non sottolinearsi come, in questo caso, l’intervento abbia reso necessario scaricare integralmente sulla collettività il costo del riequilibrio dei vantaggi a suo tempo riconosciuti all’imprenditore.

Sergio Galleano, avvocato in Milano e Roma

Visualizza i documenti: Cass., sez. un., 18 agosto 2025, n. 23476; Cass., ordinanza interlocutoria, 21 agosto 2024, n. 22985; Cass., sez. un., 26 agosto 2025, n. 23876; Cass., ordinanza interlocutoria 23 settembre 2024, n. 25399

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