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Sulla discriminazione “alla rovescia” nel pubblico impiego

18 Marzo 2024|

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5967 del 5 marzo 2024, che si segnala, ha affermato che l’art. 53 della L. n. 234 del 2012, come anche il previgente art.14-bis, comma 2, della L. n. 11 del 2005, si interpreta nel senso che non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne quando, nella regolazione di medesimo caso, quelle disposizioni comportino al contempo un pregiudizio ai danni del cittadino italiano ed un vantaggio al cittadino dell’Unione Europea, in tal modo realizzando in concreto un effetto discriminatorio ai danni del primo.

Veniamo al caso affrontato dalla Corte Suprema.

Un medico anestesista, assunto (in esito a concorso) presso una ASL, era stato inquadrato, come neoassunto, nonostante, precedentemente, avesse lavorato, presso il Ministero della Difesa, come medico militare, nella medesima specialità: quindi, l’ASL non aveva tenuto conto, nel caso di specie, della anzianità pregressa dell’anestesista.

Il medico in questione ha adito, pertanto, il Giudice del Lavoro, domandando allo stesso la ricostruzione della carriera, ai fini giuridici ed economici, con il riconoscimento dell’anzianità pregressa nello status di medico ospedaliero militare ed ogni conseguenza quanto a differenze retributive, previdenziali, indennitarie e di ferie, evidenziando, tra le varie difese, che anche i medici di altri Paesi dell’Unione Europea che si trasferiscano presso strutture pubbliche italiane, hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata presso le strutture pubbliche straniere.

Tale domanda era rigettata sia in primo che in secondo grado: la Corte d’Appello, pur ritenendo, in astratto,  ineccepibile la ricostruzione giuridica operata dal ricorrente in tema di diritto antidiscriminatorio, aveva, tuttavia, rilevato che il dirigente medico, rispetto al fatto che, negli altri paesi dell’U.E., era assicurato  il riconoscimento della continuità tra servizio medico militare e servizio nella sanità civile pubblica, non aveva allegato alcunché.

Il medico ha, pertanto, proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata:

– nella parte in cui essa ha preteso, per attribuire la tutela richiesta, la dimostrazione che presso tutti gli altri paesi dell’Unione Europea fosse previsto il riconoscimento del diritto a lui negato, evidenziando come la normativa antidiscriminatoria europea in materia di libera circolazione dei lavoratori si applichi a tutti i cittadini U.E., senza distinzione di status militare e civile, così come è per la disciplina antidiscriminatoria interna delle situazioni transfrontaliere;

– per aver preteso la necessità di allegare, al fine di ottenere la tutela richiesta, l’esistenza di una norma ad hoc per la sola categoria dei medici militari che, nei vari Paesi U.E., preveda il diritto al mantenimento dell’anzianità maturata al momento del passaggio, per concorso esterno, al servizio sanitario civile;

– per aver preteso un’allegazione, ovverosia il fatto che gli altri Paesi della U.E. valorizzassero i servizi medici resi nell’ambito militare, allorquando vi fosse passaggio al servizio sanitario civile, che era del tutto nuova e ciò senza sollecitare su di essa il dibattito delle parti, così incorrendo in extra e/o ultrapetizione, oltre che violazione del principio del contraddittorio.

Il ricorrente pone al centro della propria pretesa l’applicazione dell’art. 53 l. n. 234/2012(e del precedente art. 14-bis l. n. 11/2005 di significato analogo) secondo cui nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell’ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell’ordinamento italiano ai cittadini dell’Unione europea.

Il ricorrente rileva che, per effetto di vari pronunciamenti della Corte di Giustizia e poi per il recepimento del principio nel diritto interno (art. 5, d.l. n. 59/2008, quale integrato dall’art. 44, comma 1, d.l. n. 69/2013) i medici di Paesi U.E. che si trasferiscano in Italia hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità maturata presso le strutture sanitarie pubbliche del Paese di provenienza; di conseguenza, in applicazione dell’art. 53 della L. n. 234 del 2012 ed al fine di evitare una discriminazione ai danni del medico interno che si trovi nelle condizioni sopra evidenziate, anche in suo favore, dovrebbero essere riconosciuti i medesimi effetti, economici e di carriera, conseguenti all’anzianità di servizio maturata, seppure riferibile a settore- quello militare- diverso da quello specifico della sanità civile, ma pur sempre, anch’esso pubblico.

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha affermato il principio, che abbiamo ricordato all’inizio del presente contributo.

Per il Collegio di legittimità, se lo straniero ed il cittadino dello Stato membro siano visti nella loro concorrenza rispetto alla pretesa ad un bene limitato( ad es., con riferimento al caso di specie, accesso regolato in ragione dell’anzianità di servizio a migliori posizioni di carriera; accesso a turnazioni favorevoli), il diverso trattamento può diventare motivo di discriminazione, perché, in quelle situazioni convergenti, il vantaggio attribuito all’uno (qui, valorizzazione dell’anzianità dello straniero per l’intero lavoro pregresso) e disconosciuto all’altro( mancata valorizzazione dell’anzianità per il medico nazionale che abbia operato presso altri enti) è fonte di disparità irragionevole e pregiudizievole.

Per la Cassazione, si prescinde dalle norme interne se in concreto vi sia una discriminazione per un cittadino italiano che entri in concorrenza con un cittadino straniero tutelato dalle regole di garanzia della libera circolazione delle persone: il determinarsi di una diversità di disciplina tra il cittadino straniero ed il cittadino italiano che opera sul piano transfrontaliero, precisa la Corte, assume rilevanza, ai sensi dell’art. 53 della L. n. 234 del 2012

Nella sentenza, che qui si commenta, viene sottolineato che è da ritenere  manifestamente non irragionevole il valorizzare l’anzianità solo se maturata negli enti del comparto o che ad essi siano espressamente richiamati: sul punto, viene evidenziato, nella decisione de qua, che, a favore dei dirigenti delle aziende sanitarie locali, assunti dopo l’entrata in vigore del CCNL 5 dicembre 1996, ai fini della determinazione dell’indennità di esclusività, non viene riconosciuta l’anzianità di servizio, maturata presso le precedenti amministrazioni di appartenenza(istituti di cura a carattere scientifico ovvero ospedali militari), e che l’anzianità rilevante, ai fini della retribuzione di posizione, è, unicamente, quella maturata nell’ambito del comparto; anche per gli incarichi, nella sanità, diversi da quelli di natura professionale, per i quali occorre aver maturato cinque anni di attività, osservano i giudici della Suprema Corte, si tiene conto di periodi con incarico a tempo determinato, ma pur sempre nel comparto.

Secondo i giudici di legittimità, infine, nella fattispecie in esame, il ricorrente, oltre a rivendicare in modo generico la parificazione ad un potenziale medico di altro Stato membro che sia equiparato al dirigente medico del comparto per effetto dell’art. 5, d.l. n. 98/2008, quale integrato dall’art. 44, comma 1, d.l. n. 69/2013, non ha tuttavia evidenziato il verificarsi di una tale situazione di conflitto e la concretezza quindi del rischio di discriminazione.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza il documento: Cass., 5 marzo 2024, n. 5967

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