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Somministrazione, staff leasing e limite di temporaneità: quando la stabilità sostanziale prevale sulla forma trilaterale

10 Giugno 2026|

1. Il punto di emersione: non la somministrazione in sé, ma la sua durata patologica

La sentenza del Tribunale di Milano 12 febbraio 2026, n. 663 merita attenzione non perché affermi, in termini astratti, un principio di sfavore verso la somministrazione di lavoro, ma perché intercetta una questione ormai centrale: fino a quando la somministrazione resta una tecnica lecita di organizzazione flessibile del lavoro e da quando, invece, diventa lo schermo giuridico di un rapporto stabilmente inserito nell’organizzazione dell’utilizzatore.

Il caso è paradigmatico. Il lavoratore aveva prestato attività nel medesimo magazzino, con mansioni di operaio addetto alla movimentazione merci, dapprima attraverso un utilizzatore formalmente diverso e, dal 1° settembre 2021, presso la società convenuta. Il contratto di somministrazione era stato inizialmente a termine, poi il rapporto con l’agenzia era stato trasformato a tempo indeterminato; ciò nondimeno, la missione presso lo stesso utilizzatore era proseguita, con successive proroghe, sino al 30 giugno 2026. Il Tribunale ritiene decisivo il periodo dal 1° settembre 2021, accertando il superamento del limite di 24 mesi e dichiarando la costituzione del rapporto con l’utilizzatore dal settembre 2023, con inquadramento nel V livello del CCNL Trasporto Merci e Logistica e condanna al pagamento di sei mensilità ex art. 39, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

Il dato interessante non è soltanto cronologico. Il giudice non si limita a dire che il rapporto è durato troppo. Afferma, piuttosto, che il protrarsi della medesima prestazione presso la stessa impresa utilizzatrice consuma la funzione tipica dell’istituto. La somministrazione non viene sanzionata perché trilaterale, ma perché, nel caso concreto, il rapporto trilaterale perde la propria ragione giustificativa e diventa una modalità stabile di impiego di manodopera non stabilmente assunta dall’impresa che ne utilizza effettivamente la prestazione.

Sull’argomento cito P. Dui, Somministrazione a termine e requisito della temporaneità: quando la reiterazione integra frode alla legge e costituisce il rapporto con l’utilizzatore, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 30 marzo 2026 (commento a Cass. 6 febbraio 2026, n. 2637); P. Dui, Ricorso reiterato alla somministrazione in violazione dei principi eurounitari e costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore, ivi, Aggiornamenti, 17 aprile 2025 (commento a Cass. 28 febbraio 2025, n. 5332); P. Dui., Ricorso esasperato alla somministrazione di lavoro, abuso del tipo e frode alla legge, ivi, Aggiornamenti, 18 maggio 2024 (commento a Cass. 14 marzo 2024, n. 6898); M. Salvagni, Somministrazione a termine oltre i 24 mesi: temporaneità immanente, nullità di sistema e conversione del rapporto, ivi, Aggiornamenti, 15 dicembre 2025 (Commento a Cass. 7 novembre 2025, n. 29577). Più in generale, v. già G. Canavesi, Agenzie per il lavoro e lavoratori a tempo indeterminato nella somministrazione, in DRI, 2023, 2, 407. Cfr., altresì, R. Galardi, La stabilizzabilità dei lavoratori somministrati nel prisma del diritto euro-unitario, in ADL, 2025, 4.

2. Il raccordo con Cass. n. 5332/2025: la temporaneità come requisito immanente

Per comprendere la sentenza milanese occorre partire da Cass. n. 5332/2025, cit., Quella decisione ha consolidato un passaggio concettuale fondamentale: la direttiva 2008/104/CE non impone necessariamente agli ordinamenti nazionali un modello rigido di sanzione, ma impone comunque di prevenire il ricorso abusivo a missioni successive presso il medesimo utilizzatore. La Cassazione ha individuato negli artt. 1344 e 1418 c.c. lo strumento interno attraverso cui assicurare l’effetto utile della disciplina europea, qualificando come elusiva la reiterazione della somministrazione quando essa contrasti con il requisito strutturale della temporaneità.

È questo il passaggio che consente di superare una lettura puramente formalistica. Non basta verificare se ciascun contratto, isolatamente considerato, sia stato stipulato in forma corretta. Occorre domandarsi se la sequenza complessiva abbia mantenuto una funzione coerente con la somministrazione oppure se abbia realizzato, nella sostanza, un impiego ordinario e continuativo del lavoratore presso l’utilizzatore.

Da questo punto di vista, Cass. n. 5332/2025 rappresenta una base teorica della decisione del Tribunale di Milano. Il giudice di merito non costruisce un’autonoma regola antielusiva, ma applica una regola già ricavata dal sistema: la temporaneità non è un elemento accessorio, né un residuo delle vecchie causali, ma il nucleo funzionale dell’istituto. Anche quando la legge nazionale non prevede una causale specifica per ogni missione, resta ferma la necessità che l’utilizzazione tramite agenzia non diventi permanente.

3. Il confronto con Cass. n. 2637/2026: dalla frode alla legge al controllo della sequenza

Cass. n. 2637/2026, cit., rafforza ulteriormente questo impianto. In quella pronuncia la Corte valorizza l’utilizzo continuativo della lavoratrice per 29 mesi, nello stesso contesto organizzativo e con le medesime mansioni, quale indice della mancanza di temporaneità. La Corte precisa che la finalità elusiva può essere desunta oggettivamente dalla protrazione delle missioni e dalla mancanza di ragioni giustificatrici della loro reiterazione, senza che sia necessaria una prova psicologica dell’intento fraudolento dell’utilizzatore.

La sentenza n. 2637/2026 è importante anche perché chiarisce un profilo processuale: se il lavoratore ha allegato la continuità della prestazione, la reiterazione delle missioni e l’assenza di ragioni giustificative, il giudice può qualificare giuridicamente la vicenda in termini di frode alla legge, purché non introduca fatti nuovi. La Cassazione richiama, in particolare, il ruolo degli artt. 1344 e 1418 c.c. e afferma che il carattere di temporaneità costituisce requisito immanente e strutturale della somministrazione, da leggere in conformità alla direttiva 2008/104/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Rispetto a Cass. n. 2637/2026, la decisione del Tribunale di Milano appare meno complessa sul piano argomentativo, ma più netta sul piano applicativo. Lì il ragionamento ruotava intorno alla frode alla legge e alla necessità di verificare se la sequenza negoziale avesse eluso la funzione temporanea dell’istituto. Qui il Tribunale assume come dato ormai acquisito che il superamento dei 24 mesi presso il medesimo utilizzatore comporti la costituzione del rapporto diretto, richiamando Cass. n. 29577/2025, cit., e la precedente giurisprudenza di legittimità. La traiettoria è la stessa, ma cambia il baricentro: non più soltanto la temporaneità come clausola di controllo, bensì il limite dei 24 mesi come soglia operativa della stabilità.

4. La peculiarità del caso milanese: il lavoratore era già a tempo indeterminato presso l’agenzia

Il punto più delicato della sentenza non è, però, il superamento del limite temporale. È l’irrilevanza attribuita alla circostanza che il lavoratore fosse già stato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.

La società utilizzatrice aveva eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse ad agire: se il lavoratore ha già un rapporto stabile con l’agenzia, quale utilità concreta potrebbe ottenere dalla costituzione di un rapporto diretto con l’utilizzatore? Il Tribunale respinge l’eccezione con un argomento condivisibile. Il rapporto con l’agenzia e quello con l’utilizzatore non sono equivalenti. Nel primo caso il lavoratore resta legato alle richieste che l’agenzia riceve dal mercato; nei periodi di non missione percepisce un’indennità di disponibilità, non una retribuzione piena; la continuità lavorativa dipende dalla possibilità dell’agenzia di collocarlo presso utilizzatori. Nel secondo caso, invece, il lavoratore entra direttamente nell’organizzazione dell’impresa presso cui, in concreto, ha prestato attività per anni.

Questo passaggio è decisivo perché impedisce di trasformare lo staff leasing in una sorta di “sanatoria generale” dell’utilizzazione stabile. Il contratto a tempo indeterminato con l’agenzia riduce certamente alcuni profili di precarietà, ma non elimina il problema della stabile dissociazione tra datore formale e datore sostanziale. Se il lavoratore opera per anni nello stesso magazzino, con le stesse mansioni, inserito nella medesima organizzazione produttiva, la stabilità formale presso l’agenzia non basta a neutralizzare la domanda di stabilità presso l’utilizzatore.

La sentenza, sotto questo profilo, ha una portata più ampia del caso deciso. Essa suggerisce che il criterio determinante non è la natura del rapporto tra lavoratore e agenzia, ma la natura della missione presso l’utilizzatore. La domanda non è: il lavoratore è assunto a termine o a tempo indeterminato dall’agenzia? La domanda diventa: la sua presenza presso l’utilizzatore conserva un carattere temporaneo o è divenuta strutturale?

5. Cass. n. 29577/2025 come passaggio intermedio: il limite dei 24 mesi nel rapporto trilaterale

Il Tribunale di Milano richiama espressamente Cass. n. 29577/2025, che ha affermato che la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore presso il medesimo utilizzatore e per le stesse mansioni è soggetta al limite complessivo di 24 mesi, con nullità dei contratti che compongono il rapporto di somministrazione e possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore.

Questo riferimento consente di cogliere la differenza tra i tre livelli della giurisprudenza recente.

Cass. n. 5332/2025 lavora sul piano sistematico: la temporaneità è requisito immanente e la frode alla legge è lo strumento interno per reagire all’abuso.

Cass. n. 2637/2026 lavora sul piano dell’accertamento: il giudice deve guardare alla sequenza delle missioni, alla durata, alle mansioni, alla continuità e all’assenza di ragioni obiettive.

Cass. n. 29577/2025, valorizzata dal Tribunale di Milano, lavora sul piano della soglia temporale: il superamento dei 24 mesi presso il medesimo utilizzatore non resta confinato al rapporto tra lavoratore e agenzia, ma incide sull’intero assetto trilaterale.

La sentenza del Tribunale di Milano utilizza questa terza linea per arrivare direttamente alla conversione soggettiva del rapporto, individuando la decorrenza dal settembre 2023, cioè dal momento in cui il limite biennale risulta superato.

6. Il ruolo della direttiva 2008/104/CE: non una norma autosufficiente, ma una chiave di lettura

È opportuno evitare, nel commento, una forzatura: la direttiva 2008/104/CE non viene applicata come se contenesse essa stessa una sanzione diretta di costituzione del rapporto con l’utilizzatore. La giurisprudenza di legittimità, piuttosto, utilizza la direttiva come criterio di interpretazione conforme del diritto interno.

La differenza è importante. La direttiva impone agli Stati membri di prevenire il ricorso abusivo a missioni successive e mira a preservare l’equilibrio tra flessibilità dell’impresa e sicurezza del lavoratore. Tuttavia, la reazione sanzionatoria passa attraverso gli strumenti nazionali: la nullità per violazione o elusione di norme imperative, la disciplina della somministrazione irregolare, la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore e l’indennità risarcitoria. La Cassazione n. 2637/2026 ribadisce espressamente questa connessione tra direttiva, artt. 1344 e 1418 c.c. e disciplina interna della somministrazione.

Il Tribunale di Milano si colloca coerentemente in questa linea: non afferma una diretta applicazione orizzontale della direttiva tra privati, ma utilizza la giurisprudenza nazionale per leggere il d.lgs. n. 81/2015 in modo conforme alla finalità antielusiva del diritto dell’Unione. È qui che la sentenza trova la sua forza: la decisione non crea un rimedio nuovo, ma rende effettivo un sistema di tutela già ricavabile dall’ordinamento interno.

7. Il CCNL e la circolare ministeriale: fonti non idonee a neutralizzare il limite

La difesa datoriale aveva sostenuto la compatibilità dei contratti con il CCNL e con la disciplina comunitaria. Il Tribunale liquida il tema in modo sintetico, affermando che la circolare ministeriale richiamata dalla resistente non può derogare alle disposizioni normative e alla giurisprudenza.

Questo è un passaggio che nel commento può essere sviluppato criticamente. La contrattazione collettiva può certamente incidere su taluni profili della somministrazione, nei limiti consentiti dalla legge. Tuttavia, non può trasformare un istituto funzionalmente temporaneo in un canale ordinario e permanente di acquisizione di manodopera presso lo stesso utilizzatore. Analogamente, una circolare amministrativa può orientare la prassi ispettiva o interpretativa, ma non può ridurre la portata di un principio elaborato dalla giurisprudenza in attuazione della disciplina legale e dei vincoli eurounitari.

La questione, dunque, non è se il CCNL ammetta o disciplini forme di somministrazione. La questione è se, nel caso concreto, l’utilizzo reiterato dello stesso lavoratore presso lo stesso contesto produttivo abbia mantenuto un carattere compatibile con la temporaneità. Quando questa compatibilità viene meno, la regolarità formale della cornice collettiva non è sufficiente.

8. La decorrenza della costituzione del rapporto e l’indennità risarcitoria

La decisione individua la decorrenza del rapporto con l’utilizzatore dal settembre 2023, cioè dal superamento del limite di 24 mesi decorrente dal 1° settembre 2021. Questa scelta è coerente con l’impostazione adottata: non viene accolta la domanda nella sua massima estensione, che mirava alla costituzione del rapporto sin dall’inizio della missione, ma viene riconosciuto l’effetto costitutivo dal momento in cui la somministrazione supera la soglia di legittimità.

Anche la liquidazione dell’indennità in sei mensilità merita attenzione. Il Tribunale richiama l’art. 39, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, che prevede un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità, avuto riguardo ai criteri dell’art. 8 l. n. 604/1966. Nel caso concreto, la misura intermedia viene giustificata dalla durata del rapporto oltre i 24 mesi e dalle dimensioni dell’impresa.

Qui emerge un tratto di equilibrio della decisione. Il giudice riconosce la stabilizzazione presso l’utilizzatore, ma non massimizza automaticamente il profilo risarcitorio. La sanzione principale è la ricostituzione del corretto assetto soggettivo del rapporto; l’indennità ha funzione compensativa della fase patologica, ma resta calibrata secondo criteri legali.

9. Il possibile profilo critico: motivazione essenziale e rischio di automatismo

Proprio perché la sentenza si colloca in un orientamento ormai robusto, il suo punto di forza è anche il suo possibile punto debole. La motivazione è molto essenziale. Il Tribunale, dopo aver richiamato Cass. n. 29577/2025, sembra far discendere la costituzione del rapporto quasi automaticamente dal superamento dei 24 mesi.

Questa impostazione è comprensibile nel caso concreto, perché la protrazione era particolarmente lunga e la continuità della prestazione presso lo stesso utilizzatore risultava pacifica. Tuttavia, sul piano sistematico, occorre conservare la distinzione tra due percorsi argomentativi: da un lato, il limite legale dei 24 mesi, ove applicabile; dall’altro, il controllo di temporaneità in concreto, fondato sulla direttiva 2008/104/CE e sugli artt. 1344 e 1418 c.c.

Cass. n. 2637/2026, infatti, insiste sul controllo della sequenza e sugli indici rivelatori dell’abuso; Cass. n. 5332/2025 fonda la reazione ordinamentale sulla temporaneità immanente e sulla frode alla legge. La decisione milanese, invece, tende a privilegiare la soglia temporale. È una scelta efficace, ma da maneggiare con cautela: non tutti i casi di somministrazione reiterata sono identici, e non sempre la soluzione può ridursi a un mero conteggio dei mesi. Il conteggio è essenziale, ma resta inserito in una valutazione di funzione.

Nel caso in esame, tale valutazione era agevole: missione pluriennale, stesso magazzino, stesse mansioni, stesso inserimento produttivo, prosecuzione della prestazione anche dopo la trasformazione del rapporto con l’agenzia a tempo indeterminato. Sono elementi che rendono difficilmente sostenibile la natura temporanea dell’utilizzazione.

10. Conclusione: la somministrazione non può diventare una stabilità senza datore sostanziale

La sentenza del Tribunale di Milano conferma che il vero terreno di confronto non è più la liceità astratta della somministrazione, ma il controllo della sua funzione concreta. L’impresa può legittimamente ricorrere alla somministrazione per esigenze flessibili, organizzative, produttive o di gestione della forza lavoro. Non può, però, utilizzare indefinitamente lo stesso lavoratore, nello stesso contesto e per le stesse mansioni, mantenendo una distanza formale tra chi assume e chi beneficia stabilmente della prestazione.

In questa prospettiva, la decisione si pone in linea con Cass. n. 5332/2025 e Cass. n. 2637/2026, ma presenta una specificità rilevante: applica il principio anche a una fattispecie nella quale il lavoratore era già stabilizzato presso l’agenzia. Il messaggio è chiaro: la stabilità formale alle dipendenze del somministratore non esaurisce la tutela del lavoratore, quando la prestazione sia divenuta stabilmente parte dell’organizzazione dell’utilizzatore.

La somministrazione resta uno strumento lecito, ma non neutro. La sua legittimità dipende dalla coerenza tra forma negoziale e funzione economico-organizzativa. Quando la temporaneità si dissolve e la missione diventa presenza strutturale, il sistema reagisce riportando il rapporto là dove, nella sostanza, esso si è già radicato: presso l’impresa utilizzatrice.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Trib. Milano, 12 febbraio 2026, n. 663

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