Responsabilità civile datoriale per condotte vessatorie episodiche e stress lavoro-correlato
8 Marzo 2024|La Corte di Appello di Milano, nella sentenza che si annota (27 dicembre 2023, n. 969) si pronuncia su una questione di notevole interesse in tema di responsabilità civile: la stessa ha il pregio di determinare la funzione eminente della prevenzione e quella del contrasto dello stress lavorativo. Tali elementi rappresentano una declinazione dei doveri di protezione prescritti dall’art. 2087 c.c. in capo al datore di lavoro (vedasi anche Trib. Vibo Valentia sez. lav., 26 ottobre 2023, n. 736, che si può leggere in Ius Lavoro, Giuffrè, 1° febbraio 2024, con nota di Domenico Tambasco, Stress lavoro correlato: responsabilità datoriale per condotte vessatorie episodiche o mancanza di serenità dell’ambiente di lavoro in alcune recenti pronunce di merito, a commento anche della sentenza qui da noi annotata).
Tale cristallizzazione di obblighi e doveri datoriali è foriera di notevoli risvolti in punto di rideterminazione del perimetro della responsabilità del datore di lavoro: siffatta species di responsabilità, in particolare, ricorre anche nel caso di isolate condotte vessatorie o della mancanza di serenità nell’ambiente di lavoro (Santoro Passarelli, Osservazioni in tema di danno alla salute del lavoratore, in MGL, 2000, n. 11, 1175 ss.; Pedrazzoli (a cura di), Danno biologico ed oltre. La risarcibilità dei pregiudizi alla persona del lavoratore, Giappichelli, Torino, 1995; Persiani, Tutela previdenziale e danno biologico, in DL, 1992, I, 232 ss.).
Prima di analizzare le questioni giuridiche sottese alla sentenza, occorre premettere brevi cenni in punto di fatto.
Una lavoratrice ricorreva in giudizio per l’ottenimento della condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni da mobbing asseritamente subiti.
Giova, immediatamente, evidenziare, come, nel caso de quo, venivano lamentate alcune sporadiche condotte vessatorie e la richiesta di dimissioni.
In primo grado, il Tribunale di Monza, sezione lavoro, rigettava la domanda della ricorrente, in considerazione della mancanza degli elementi costitutivi e tipizzanti del mobbing. Particolare rilievo – in tale ottica – assume l’elemento fattuale della non episodicità o sporadicità della fattispecie giurisprudenziale del mobbing, in particolare sul piano della durata.
Come noto, assai gravoso è l’onus probandi in caso di mobbing.
Con tale locuzione (dall’inglese “to mob”, verbo che significa “aggredire, attaccare”) si indica un insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere – con un disegno unitario – sul luogo di lavoro, al fine specifico di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima. Occorre, dunque, dimostrare la sussistenza del dolo. Tale elemento soggettivo – nel caso di specie – è stato escluso in considerazione sussistenza di difficoltà relazionali della lavoratrice.
I giudici d’appello – contrariamente ai giudici di prime cure – rilevavano – sulla base di taluni specifici eventi posti in essere a danno del dipendente e sulla scorta delle risultanze della Consulenza tecnica d’ufficio – la violazione dell’art. 2087 c.c. e, pertanto, la conseguente responsabilità civile del datore di lavoro (R. Scognamiglio, Danno biologico e rapporto di lavoro subordinato, in ADL, 1997, 1, 5 ss.).
Il CTU nominato ha accertato, sulla base di approfondito esame della documentazione psicologica e psichiatrica in atti e della visita dell’appellante, che quest’ultima è affetta da sindrome ansioso-depressiva, la cui origine risulta in via di probabilità ascrivibile agli eventi di natura lavorativa accertati sia in ragione di una correlazione cronologica tra questi ultimi e la tempistica di contestualizzazione della documentazione clinica attestante l’insorgenza della patologia psichica ed il suo dipanarsi; tale situazione patologica deriva, secondo la ricostruzione della Corte, della generale idoneità psico- traumatica degli eventi stessi; tali condotte hanno determinato l’entità delle lesioni all’integrità psicofisica della lavoratrice, causalmente correlate ai fatti di causa, in un’invalidità temporanea parziale, valutata al 50% per 90 giorni ed al 25% per ulteriori 90 giorni (onde permettere il progressivo recupero funzionale dalla condizione in essere) e in una diminuzione permanente dell’integrità psicofisica della persona valutabile nella misura del 4-5%.
Di notevole pregio è la ricostruzione operata dalla Corte sulla categoria onnicomprensiva del danno non patrimoniale.
Sulla base della C.T.U., si operava la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale e, per fare ciò, si teneva conto dell’ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 11 novembre 2008 n. 26972: “il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale”).
Sulla scorta del granitico orientamento nomofilattico, nella sentenza de qua, si ribadisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sé tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale, da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie, comportanti ingiustificato arricchimento o spostamenti ingiustificati della ricchezza.
La sentenza in analisi fa propria la ricostruzione del Tribunale di prime cure in riferimento alla inconfigurabilità – in concreto – del mobbing.
Giova, in tale prospettiva, precisare che le condotte accertate, sebbene idonee a mortificare la lavoratrice, tuttavia, in ragione della loro ridotta durata temporale, per la mancanza di frequenza e sistematicità, nonché per l’assenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare i singoli fatti (c.d. elemento soggettivo), non integrano, quantomeno nel caso de quo, la fattispecie del mobbing.
Il paradigma della fattispecie mobbizzante è assai complesso, ai fini di una completa integrazione sul piano pratico-effettuale.
In particolare, come già anticipato, essa si identifica con una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.
In una prospettiva sistematica, è opportuno evidenziare che i comportamenti lamentati dalla ricorrente, anche se, in concreto, non possono estrinsecarsi in un unicum persecutorio, gli stessi –intesi anche nella loro singolarità – possono risultare lesivi dei diritti fondamentali della lavoratrice ricorrente.
La Corte prende le mosse da un indirizzo maggioritario secondo cui, in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile in concreto una condotta mobbizzante per l’insussistenza dell’intento persecutorio, è comunque ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute del dipendente, ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé legittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o, invece, si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio sofferto dal lavoratore (cfr. Cass., 18 ottobre 2023, n. 28923; Cass., 7 febbraio 2023, n. 3692; Cass. 30 novembre 2022, n. 35235; Cass. 15 novembre 2022, n. 33639; Cass. 11 novembre 2022, n. 33428).
Pertanto, il datore di lavoro non può limitarsi ad eccepire la mancata dimostrazione dell’elemento oggettivo o soggettivo della fattispecie del mobbing per ottenere l’esenzione da responsabilità per i danni lamentati dal dipendente, anche nel caso in cui l’originaria prospettazione della domanda giudiziale del dipendente sia stata svolta in termini di danno da mobbing; in tale prospettiva, il giudice potrebbe procedere all’autonoma riqualificazione giuridica dell’azione, “interpretando il titolo su cui si fonda la controversia ed anche applicando norme di legge diverse da quelle invocate dalle parti interessate, purché lasciando inalterati sia il petitum che la causa petendi e non attribuendo un bene diverso da quello domandato o introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto” (cfr. Cass., 5 novembre 2012, n. 18927; conf. Cass. 7 febbraio 2023, n. 3692, cit.; Cass. 30 novembre 2022, n. 35235, cit.; Cass. 15 novembre 2022, n. 33639, cit.; Cass. 11 novembre 2022, n. 33428, cit.).
Sebbene non sistematici ed episodici, le condotte predette risulterebbero, comunque, vessatorie e mortificanti per la lavoratrice.
La Corte richiama anche la distinta fattispecie dello straining per supportare il proprio iter motivazionale ai fini dell’applicazione dell’art. 2087 c.c. (v. Cendon, Ziviz, Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile, Giuffrè, Milano, 2006 e i riferimenti ivi contenuti; Ziviz, Danno biologico e danno esistenziale: parallelismi e sovrapposizioni, in Resp. civ. e prev., 2001, 66, 417; Ziviz, Bilotta, Danno esistenziale: forma e sostanza, in Resp. civ. e prev., 2004, 69, 1299).
La responsabilità datoriale ricorrerebbe, infatti, anche nel caso di realizzazione di una singola ed episodica condotta illecita, poiché “al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing o straining, quello che conta in questa materia è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica” (Matto, Il mobbing fra danno alla persona e lesione del patrimonio professionale, in Dir. relaz. ind., 1999, n. 4, 491 ss.; Pedrazzoli, Lesioni di beni della persona e risarcibilità del danno nei rapporti di lavoro, in DLRI, 1995, 293 ss.; Pizzoferrato, Le molestie sessuali nel rapporto di lavoro, Giuffrè, Milano, 2000, 323 ss.,).
Si osserva poi che, al pari del mobbing, lo straining rappresenta una malattia professionale non tabellata, coperta dall’assicurazione obbligatoria (cfr. Cass. 5 marzo 2019 n. 6346: “la tutela assicurativa INAIL va estesa ad ogni forma di tecnopatia, fisica o psichica, che possa ritenersi conseguenza dell’attività lavorativa, sia che riguardi la lavorazione che l’organizzazione del lavoro e le sue modalità di esplicazione, anche se non compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi specificamente indicati in tabella: dovendo il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata (Cass. 5 marzo 2018, n. 5066, con ampio rinvio a citazioni conformi in motivazione”). Pertanto, anche in tale ambito, la responsabilità civile del datore di lavoro sarebbe limitata in base all’operare della regola dell’esonero, secondo il meccanismo delineato dall’art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
La Corte ribadisce, in tale prospettiva, che la responsabilità datoriale opera per intero in relazione ai c.d. “danni complementari”, che comprendono il danno biologico da invalidità temporanea e il danno biologico da invalidità permanente inferiore al 6%, in quanto non coperti dall’assicurazione obbligatoria. L’art. 13 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, infatti, delimita i danni non patrimoniali oggetto di assicurazione obbligatoria al danno biologico, inteso quale lesione di carattere permanente all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale, pari o superiore al 6%: tutto ciò che non è riconducibile a tale voce di danno non è coperto dall’assicurazione obbligatoria e, quindi, è escluso dalla disciplina dell’esonero (Bacchini, Il danno biologico a causa di lavoro e la sua risarcibilità, in Igiene &sicurezza del lavoro, 2000, n. 11, 23 ss.; Bargagna, Tabelle INAIL: il rischio di un debutto difficile per valori lontani dai principi giurisprudenziali, in Guida al Diritto, 2000, n. 32, II ss.; M.T. Carinci, Note in tema di danno biologico ed infortuni sul lavoro, in QDLRI, 1993, 14, 159; Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2022; D’Onghia, La giustizia costituzionale in materia di previdenza sociale: diritti sociali ed equilibrio finanziario, in DLRI, 2000, 81 ss.).
Sul piano strettamente connesso al sistema della responsabilità civile, occorre evidenziare che la Corte fa il punto con riguardo al profilo di responsabilità contrattuale diretta ex art. 2087 c.c.
I giudici ribadiscono come esso sia il corollario della posizione di garanzia in capo al datore di lavoro, il quale è tenuto sia al generico neminem laedere, inteso quale dovere di astenersi – in via passiva -dall’attuare direttamente condotte dannose; sia ad obblighi positivo di facere, dovendo proattivamente intervenire con forme di prevenzione o di inibizione di situazioni astrattamente lesive – secondo l’id quad plerumque accidit – dell’integrità psico-fisica o della personalità morale del dipendente.
Il Collegio – accertato, sulla base di quanto brevemente ricostruito – che il datore di lavoro ha posto in essere condotte in violazione dell’art. 2087 c.c. nei confronti della dipendente., condanna la società a corrispondere a quest’ultima, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento di una somma di denaro valutata sulla base delle tabelle Milanesi e in considerazione dei “danni complementari” non indennizzati da INAIL.
La Corte pare incoraggiare l’adozione di un angolo di visuale evolutivo e non statico dell’ordinamento: sollecitata infatti dal ricorrente sul tema specifico (ma limitato) del mobbing; si amplia l’orizzonte di riferimento facendo ricorso alla fattispecie dello stress lavoro-correlato.
E di fattispecie pare corretto parlare giacché, a differenza delle figure del mobbing e dello straining di origine medico-legale e di valenza essenzialmente sociologica (come ricordato dalla stessa Corte di Cassazione), lo “stress lavoro-correlato” ha una solida radice normativa che parte dal canone generale di cui all’art. 2087 c.c. e si specifica nelle norme di dettaglio di cui all’art. 28 co. 1 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e all’Accordo Quadro Europeo dell’8 giugno 2004.
La pronuncia in esame ha quindi il pregio di proporre un modello unitario di valutazione dei fatti, in grado di adattarsi alla necessità di apprestare una tutela efficace ad un fenomeno, quale quello dello stress lavoro correlato, che ha già assunto proporzioni allarmanti.
Giuseppe Maria Marsico, dottorando di ricerca in diritto privato e dell’economia e funzionario giuridico-economico-finanziario
Visualizza il documento: App. Milano, 27 dicembre 2023, n. 969
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