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Quando il demansionamento è legittimo? Fondamenti diversi e tutele convergenti tra pubblico e privato

5 Luglio 2026|

1. Il caso degli infermieri adibiti a mansioni di OSS come punto di partenza

Con l’ordinanza 8 maggio 2025, n. 12139, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di un’Azienda Sanitaria Locale, confermando l’illegittimità dell’adibizione sistematica di infermieri a mansioni proprie degli operatori sociosanitari (OSS) (App. L’Aquila, 21 gennaio 2021, n. 82). È la più risalente fra le pronunce qui annotate, affiancata nella stessa materia dalla coeva e gemella Cass., 8 maggio 2025, n. 12128 – stesso collegio, stessa camera di consiglio, stessa azienda su analogo contenzioso (in Boll. Adapt, n. 32/2025).

È la pronuncia che fissa i termini del problema – la vicenda madre – e che gli arresti successivi riprenderanno e affineranno: di qui conviene partire.

Il caso è emblematico. Un infermiere dipendente dell’ASL lamentava di essere stato adibito, per buona parte della giornata e in via «costante e sistematica», a compiti propri della qualifica degli OSS: trasporto dei malati, riordino dei letti, risposta ai campanelli, cura delle incombenze igieniche dei pazienti, cambio dei pannoloni, porto e svuotamento delle padelle. La Corte d’appello di L’Aquila (App. L’Aquila, n. 82/2021, cit.), in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittima tale adibizione e riconosciuto il danno alla dignità professionale e all’immagine lavorativa, liquidato in via equitativa nel 6% della retribuzione del periodo; la Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha respinto il ricorso dell’azienda e confermato la condanna.

Benché la vicenda riguardi il pubblico impiego sanitario, la questione che pone è più ampia: se, e a quali condizioni, il datore possa legittimamente adibire il dipendente a mansioni inferiori a quelle di inquadramento. È un nodo che attraversa tanto il lavoro pubblico quanto quello privato, e che sarà qui ripercorso alla luce di una serie di arresti successivi della stessa sezione lavoro: in particolare Cass., 14 aprile 2026, n. 9435 (infermieri-OSS dell’ASREM Molise) e Cass., 14 maggio 2026, n. 14249 (collaboratori professionali sanitari dell’ASP di Reggio Calabria), entrambe in tema di pubblico impiego sanitario, nonché, sul versante del lavoro privato, Cass., 20 gennaio 2026, n. 1195 (quadro direttivo di un istituto di credito) e Cass., 4 maggio 2026, n. 12547 (dipendente di una società di gestione di supermercati divenuto inidoneo alle mansioni).

Lette insieme, queste pronunce permettono di cogliere ciò che accomuna i due regimi e ciò che li distingue.

2. La disciplina del pubblico impiego: l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001

Nel pubblico impiego privatizzato la disciplina delle mansioni è retta dall’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (t.u. pubblico impiego), norma speciale che esclude l’applicazione diretta dell’art. 2103 c.c. (Cass., sez. un., 4 aprile 2008, n. 8740, in LPA, 2008, 353, con nota di Murrone; Cass., 26 gennaio 2017, n. 2011, in LPA, 2017, 443, con nota di Zampini; Cass., 11 dicembre 2018, n. 32151).

L’art. 52 impone la corrispondenza tra mansioni assegnate e qualifica di inquadramento, facendo riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi – analogamente, su questo punto, all’art. 2103 c.c. novellato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – e ha natura imperativa, pur consentendo il comma 6 alla contrattazione collettiva di regolare diversamente taluni effetti della norma.

A differenza però dell’art. 2103 c.c. – che disciplina espressamente e tassativamente i casi in cui è consentita l’adibizione a mansioni inferiori: v. infra – l’art. 52 tace sul punto. È pertanto la giurisprudenza di legittimità a elaborare, nel silenzio del testo, i criteri che governano tale fattispecie, nel fare ciò valorizzando il dovere di leale collaborazione del lavoratore pubblico nella tutela dell’interesse generale.

Nel caso degli infermieri vengono peraltro in rilievo specifiche fonti di settore – l’art. 1 del d.m. 14 settembre 1994, n. 739 (profilo professionale dell’infermiere), gli artt. 3, 4 e 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, l’art. 6 del d.p.r. 14 marzo 1974, n. 225 – che definiscono il contenuto della professione e consentono di valutare se i compiti richiesti siano estranei o meno alla professionalità del dipendente.

In questa cornice si colloca anche il richiamo, contenuto nell’ordinanza n. 12139/2025, cit., all’art. 49 del Codice deontologico degli infermieri (ed. 2009, applicabile ratione temporis), che ammetteva la compensazione delle carenze della struttura solo in via eccezionale e contingente: la Corte vi legge non il fondamento di un potere datoriale di demansionare, ma la conferma del carattere eccezionale che deve connotare la richiesta di compiti accessori – quella stessa eccezionalità che segna il confine dello spazio di legittimità elaborato dalla giurisprudenza.

3. Le quattro condizioni di legittimità del demansionamento

L’ordinanza n. 12139/2025, cit., qui in commento, si inserisce in questo solco e offre una sistemazione organica della materia, riconducendo a coerenza i criteri elaborati dalla giurisprudenza precedente e fissandone le condizioni cumulative di legittimità.

Le mansioni inferiori sono innanzitutto lecite solo se non completamente estranee alla professionalità del lavoratore: nel caso di specie, i compiti OSS riguardano la cura della persona, tratto comune alle due professionalità (Cass., 17 settembre 2020, n. 19419). Occorre inoltre che la richiesta risponda a una reale esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza, e non a scelte estemporanee (Cass., 17 settembre 2020, n. 19419, cit.).

Deve altresì essere garantita l’adibizione alle mansioni proprie dell’inquadramento in modo «prevalente e assorbente» (Cass., 17 settembre 2020, n. 19419, cit.).

La quarta condizione è il nucleo più innovativo dell’ordinanza e si articola in due passaggi. Se le mansioni inferiori hanno «scarso e limitato rilievo quantitativo» rispetto a quelle proprie, sono legittime: la loro esiguità esclude in radice la lesione della professionalità, e non occorre verificarne frequenza o sistematicità. Se invece superano quella soglia, la legittimità richiede che la richiesta resti «meramente occasionale»: viene perciò meno quando le mansioni inferiori sono pretese «in maniera programmata» (Cass., 29 marzo 2019, n. 8910, in tema di lavoro privato ma con principi riferibili al pubblico impiego per fattispecie anteriori alle modifiche dell’art. 2103 c.c. apportate dal d.lgs. n. 81/2015; sulla necessità che le mansioni inferiori siano richieste solo «incidentalmente o marginalmente» v. Cass., 7 agosto 2006, n. 17774, in RIDL, 2007, II, 797, con nota di Bellumat, e Cass., 21 luglio 2022, n. 22901), e ciò anche se la prevalenza delle mansioni qualificanti risulti formalmente rispettata.

Nel caso deciso dall’ordinanza n. 12139/2025, più volte citata, l’istruttoria testimoniale aveva appunto dimostrato che le prestazioni proprie degli OSS erano state richieste agli infermieri in via «costante e sistematica», quotidianamente e per buona parte della giornata lavorativa: dati dai quali la Corte d’appello dell’Aquila aveva correttamente desunto il carattere programmato e strutturale dell’adibizione, con la conseguenza che il ricorso è stato rigettato. La grave carenza cronica di personale OSS – invocata dall’ASL come esigenza organizzativa giustificativa – ne dimostrava semmai il carattere strutturale, incompatibile con l’eccezionalità richiesta.

4. L’incidenza della n. 12139/2025 sugli arresti successivi

La pronuncia in commento non è isolata: la gemella Cass., 8 maggio 2025, n. 12128, cit. – relativa a un altro infermiere della stessa azienda, anch’egli adibito a mansioni proprie degli OSS – è stata decisa nella stessa camera di consiglio dal medesimo collegio, con motivazione di identico tenore. Due profili, in particolare, ne segnano il valore sistematico, prima che gli arresti del 2026 le recepiscano.

Il primo riguarda il rapporto con il precedente di riferimento, Cass., n. 19419/2020, cit., che pareva richiedere una sola condizione: la prevalenza delle mansioni di inquadramento. Le ordinanze gemelle del 2025 – come espliciterà Cass., n. 9435/2026, cit., con riguardo alla n. 12128/2025 – spiegano che nel caso deciso da Cass., n. 19419/2020 quella sola condizione bastava perché le mansioni inferiori erano effettivamente marginali; ove non lo siano, alla prevalenza si deve aggiungere un secondo requisito, l’occasionalità del loro svolgimento. La regola, dunque, non cambia: cambia solo ciò che, nel singolo caso, occorre accertare per applicarla.

Il secondo profilo è destinato a incidere sugli arresti successivi: la pronuncia non si limita ad applicare la regola, ma la fissa in un principio di diritto (punto 3.4 della motivazione, identico nella gemella n. 12128/2025, cit.), poi ripreso alla lettera dalle decisioni del 2026 come arresto di riferimento: «nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale».

A questa formulazione si è espressamente richiamata Cass., 14 aprile 2026, n. 9435, cit., decisa sul ricorso di alcuni infermieri dell’ASREM Molise che chiedevano il risarcimento del danno da demansionamento per essere stati adibiti, per oltre un decennio, a compiti ausiliari propri degli operatori tecnici addetti all’assistenza (OTA) e degli operatori sociosanitari (OSS): assistenza ai pazienti nell’igiene personale, cambio della biancheria, accompagnamento dei ricoverati e trasporto delle salme, ausilio nella distribuzione dei pasti, disinfezione e riordino delle unità di degenza, raccolta e stoccaggio dei rifiuti.

La Corte d’appello di Campobasso (App. Campobasso, 31 marzo 2022, n. 25) aveva escluso l’illegittimità valorizzando soltanto la non prevalenza di tali mansioni e le esigenze di servizio, senza interrogarsi sul quarto requisito; proprio per questa lacuna la Cassazione ha cassato con rinvio, operando – con le parole della stessa ordinanza – un «rinvio complessivo ai fini motivi» alla citata n. 12128/2025 ex art. 118 disp. att. c.p.c.

La medesima massima è stata poi riprodotta integralmente da Cass., n. 14249/2026, cit., relativa a collaboratori professionali sanitari dell’ASP di Reggio Calabria che, in carenza di personale di categoria inferiore, avevano svolto per anni mansioni igienico-sanitarie e domestico-alberghiere proprie degli OSS (rifacimento e pulizia dei letti, trasporto e movimentazione dei degenti, cura dell’igiene dei pazienti non autosufficienti, raccolta dei rifiuti): qui la Corte ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la sentenza d’appello (App. Reggio Calabria, 14 maggio 2024, n. 212) che aveva accertato il demansionamento e liquidato il danno nella misura del 15% della retribuzione.

È questa pronuncia a mostrare la rilevanza del quarto requisito.

Le mansioni OSS, richieste per anni in assenza totale di personale di supporto fino al 2018, non erano affatto marginali: la prevalenza delle mansioni infermieristiche non sarebbe bastata, e veniva in gioco l’occasionalità.

Poiché l’adibizione era divenuta modalità organizzativa stabile e strutturale, è stata ritenuta illegittima. È quindi questo requisito a fondare da solo l’illegittimità quando lo svolgimento di mansioni inferiori non marginali, pur senza intaccare la prevalenza di quelle proprie, si fa sistematico. Entrambe le pronunce del 2026 vedono in collegio la stessa consigliera Caterina Marotta (presidente nella n. 9435, relatrice nella n. 14249), a conferma che la griglia della n. 12139/2025 è ormai canone stabile nel pubblico impiego sanitario.

5. I limiti della griglia: marginalità e occasionalità

Questa griglia, se da un lato guida il giudice di merito in modo assai più stringente, dall’altro apre interrogativi operativi nuovi che la giurisprudenza di legittimità – chiamata a pronunciarsi su singole fattispecie e istituzionalmente non deputata a fissare soglie in astratto – non poteva e non doveva risolvere.

Secondo quali criteri si può qualificare un’adibizione come di «scarso e limitato rilievo quantitativo» ovvero come non meramente «occasionale»? Né la percentuale di incidenza sull’orario, né la frequenza delle singole richieste ricevono una definizione esplicita: sono soglie che le pronunce enunciano senza quantificare, rimettendone di fatto la precisazione all’apprezzamento del giudice di merito.

Uno spunto, a tale proposito, può peraltro trarsi da Cass., 30 marzo 2026, n. 7711 (in www.rivistalabor.it, 7 giugno 2026, con nota di Dui) che, applicando i principi elaborati dalle ordinanze del maggio 2025 (è espressamente richiamata, fra le altre, Cass., n. 12128/2025, cit.), ha giudicato «assai significativa», e perciò né qualitativamente marginale né meramente occasionale, l’adibizione di un infermiere a mansioni inferiori per il 10% del tempo lavorativo, protrattasi però per oltre dieci anni. La pronuncia non fissa soglie – né, per quanto detto, avrebbe potuto – ma offre un criterio di metodo: l’incidenza oraria, anche contenuta, non è parametro autosufficiente quando la durata ultradecennale, costante e quotidiana, riveli un’adibizione sistematica.

Quella stessa durata è poi valorizzata, sul distinto piano probatorio, come idonea a fondare la prova presuntiva del danno, in difetto di prova liberatoria datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Da queste pronunce discende anche un’altra considerazione. Si prenda l’ipotesi di pochi compiti inferiori al giorno — peso quantitativo modesto — ma reiterati per anni perché il posto è stabilmente scoperto.

Se ci si fermasse al quarto requisito, l’esiguità basterebbe a rendere superflua la verifica dell’occasionalità. Ma i requisiti, come detto, sono cumulativi: la marginalità esonera solo da quel controllo, non dagli altri — primo fra tutti l’obiettiva esigenza organizzativa. E qui le sentenze già dicono ciò che serve: una carenza cronica di organico non è un’esigenza contingente, è una condizione strutturale, e come tale non giustifica l’adibizione. Lo conferma Cass., n. 8910/2019, cit., espressamente richiamata sia dalla vicenda madre sia da Cass., n. 14249/2026, cit.: è illegittimo l’utilizzo «secondo un turno programmato», «sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore», quando serve a coprire posizioni assenti dall’organico. L’adibizione esigua ma stabilmente sostitutiva, insomma, non si salva sul gradino della marginalità: cade su quello, anteriore, dell’esigenza. Così, almeno, nel pubblico impiego. Il lavoro privato, dove tutto è scritto nell’art. 2103 c.c., merita un discorso a sé.

6. Il lavoro privato e l’art. 2103 c.c.: un fondamento più rigido

Sul versante del lavoro privato la disciplina delle mansioni è retta dall’art. 2103 c.c. Sotto il testo previgente il parametro era l’equivalenza delle mansioni, e l’indagine sul suo rispetto andava condotta in concreto: lo conferma Cass., n. 1195/2026, cit., relativa a un quadro direttivo di un istituto di credito spostato a incarichi di pari inquadramento ma progressivamente svuotati di responsabilità e autonomia.

La Corte ha confermato la dequalificazione, ravvisata dai giudici di merito nella perdita di contenuto professionale, autonomia e specializzazione degli incarichi, ribadendo che l’indagine non può fermarsi al raffronto astratto fra i livelli contrattuali ma deve verificare in concreto l’aderenza delle nuove mansioni alla competenza acquisita: il medesimo metodo che, nel pubblico impiego, sorregge la verifica della marginalità e dell’occasionalità.

Il testo novellato dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015 ha reso il fondamento più rigido, tipizzando in modo tassativo i casi in cui è consentita l’adibizione a mansioni inferiori: la modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, con riassegnazione a mansioni del livello di inquadramento inferiore (art. 2103, comma 2, c.c.); le ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (art. 2103, comma 4, c.c.); l’accordo individuale di modifica concluso nelle sedi protette di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. o davanti alle commissioni di certificazione (art. 2103, comma 6, c.c.).

Al di fuori di questi casi, l’assegnazione unilaterale e stabile a mansioni inferiori è vietata, e il dovere di leale collaborazione non vale a giustificarla: manca, cioè, quella clausola generale che nel pubblico impiego fonda lo spazio condizionato di legittimità sopra descritto.

In tale contesto, resta da chiedersi se, accanto ai casi tipici, sopravviva uno spazio per i compiti inferiori soltanto marginali.

Sotto il testo previgente, e quindi in assenza di casi tipici, la giurisprudenza lo ammetteva: per motivate e contingenti esigenze aziendali il lavoratore poteva essere adibito anche a singoli compiti di livello inferiore, purché marginali e accessori rispetto a quelli propri del suo livello (Cass., 10 giugno 2004, n. 11045, in MGL, 2004, 10, 720; Cass., 2 maggio 2003, n. 6714, in MGL, 2004, 6, 24).

Se quello spazio sopravviva anche sotto il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. è però incerto. L’unica pronuncia che, per il settore privato, ha dato risposta affermativa è App. Roma, 13 gennaio 2026, n. 50 (a quanto consta inedita), secondo cui «nell’attuale formulazione dell’art. 2103 c.c., l’adibizione a mansioni appartenenti a livello professionale inferiore, anche se riconducibili alla medesima categoria legale, integra demansionamento quando non avvenga in via marginale o meramente occasionale». La Corte capitolina ha mutuato il principio reso per il pubblico impiego proprio da Cass., n. 12139/2025, cit., ritenendolo trasponibile al lavoro privato in forza del rilievo che anche il nuovo art. 2103 c.c. continua a richiedere la corrispondenza fra inquadramento e mansioni. Resta il fatto che si tratta di una sentenza di merito, non ancora avallata dalla Cassazione: una pronuncia di legittimità che affronti ex professo la tenuta del criterio della marginalità nel settore privato sotto il testo riformato, a oggi, manca.

7. L’accertamento e la liquidazione equitativa del danno

Un profilo che ritorna in tutte le pronunce qui esaminate è quello della liquidazione del danno da demansionamento. Sul piano dell’an, il principio è consolidato e viene ribadito con formule sostanzialmente coincidenti: il danno alla professionalità non è in re ipsa, ma può essere desunto in via presuntiva – con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata – sulla base di indici fattuali quali la durata del demansionamento, la qualità e quantità dell’esperienza pregressa, il tipo di professionalità colpita e l’esito finale della dequalificazione (Cass., n. 1195/2026, cit., che richiama Cass., 24 luglio 2019, n. 19923).

Ricorrono, come elementi presuntivi tipici, l’impoverimento del bagaglio professionale con incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione, e la visibilità del demansionamento – particolarmente pregnante nel contesto sanitario, dove l’esecuzione di compiti inferiori dinnanzi ai degenti ingenera, come rileva Cass., n. 14249/2026, cit., una confusione di ruoli agli occhi di pazienti e visitatori.

Sul piano del quantum, la giurisprudenza converge su un criterio omogeneo nel metodo – la commisurazione del danno a una percentuale della retribuzione, criterio che Cass., n. 14249/2026, cit., dice «consono al corretto intento di porre in relazione la misura del ristoro anche al valore della prestazione» – ma marcatamente eterogeneo negli esiti. Le percentuali oscillano sensibilmente fra le pronunce qui esaminate: il 6% nella vicenda madre (Cass., n. 12139/2025, cit.); il 10% in Cass., n. 12547/2026, cit., e in Cass., n. 7711/2026, cit.; il 15% in Cass., n. 14249/2026, cit.; fino al 30% confermato in Cass., n. 1195/2026, cit. Tale variabilità conferma che, in assenza di soglie predeterminate, la percentuale non misura l’intensità del demansionamento secondo un parametro condiviso, ma riflette l’apprezzamento equitativo del singolo giudice, calibrato sulle circostanze concrete e perciò strutturalmente non uniforme.

Lo stesso criterio percentuale ritorna, sul versante privato, in Cass., n. 12547/2026, cit., che mostra come il danno possa articolarsi quando al demansionamento si affiancano altri illeciti. Un dipendente di una catena di supermercati, divenuto inidoneo alle mansioni di addetto alla pizzeria, era stato adibito a compiti esecutivi di livello inferiore: la Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il lavoratore divenuto inidoneo va assegnato a mansioni equivalenti e può essere adibito a mansioni inferiori solo ove il datore provi l’impossibilità di altra collocazione.

La pronuncia conferma il danno alla professionalità nel 10% della retribuzione, ma vi aggiunge un autonomo danno alla salute: accertato anche il mobbing, il danno biologico è stato liquidato con le tabelle di Milano, detratto – quale danno differenziale – l’indennizzo INAIL per malattia professionale. Danno alla professionalità e danno alla salute restano così due voci distinte, che si sommano e si calcolano con criteri propri.

8. Rilievi conclusivi: fondamenti e tecniche diversi, esiti convergenti

Alla domanda di partenza – a quali condizioni il demansionamento sia legittimo – le sentenze esaminate rispondono muovendo da fondamenti diversi per approdare, sul piano dell’accertamento, a esiti convergenti.

Nel pubblico impiego lo spazio di legittimità esiste e poggia sul dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico, integrato dalle norme di settore; ma ha confini precisi, perché la marginalità quantitativa e, dove questa manchi, l’occasionalità operano come requisiti dell’adibizione. E quei confini sono superati quando il ricorso ai compiti inferiori, non marginale, si fa stabile e sistematico, oppure quando, pur esiguo, supplisce stabilmente a una carenza di organico strutturale, venendo così meno l’esigenza contingente.

Nel lavoro privato il fondamento è opposto e più rigido: l’art. 2103 c.c. tipizza in modo tassativo i casi di adibizione a mansioni inferiori, e fuori di essi la flessibilità eventualmente esigibile poggia sui soli doveri di correttezza e buona fede, non su una clausola – come la leale collaborazione nel pubblico – ancorata all’interesse pubblico.

Al di là di queste differenze di fondamento, il punto d’arrivo è però lo stesso. In entrambi i regimi, infatti, il fatto che le mansioni proprie restino prevalenti non basta, da solo, a rendere legittima l’adibizione a compiti inferiori; e il fatto che questi siano pochi e marginali la giustifica soltanto di fronte a un’emergenza passeggera, non quando serve a coprire stabilmente un posto vacante.

In sintesi: la prevalenza, da sola, non salva nulla; la marginalità salva solo ciò che resta eccezionale.

Per il lavoro privato sotto il testo riformato, peraltro, questa convergenza attende ancora la conferma della Cassazione.

Resta, infine, sullo sfondo, un limite comune all’intero filone: nel fissare il confine tra marginalità e occasionalità, come nel commisurare il danno a una percentuale della retribuzione, le pronunce enunciano criteri senza poterli quantificare.

Non è un difetto delle singole decisioni, ma il portato di un giudizio di legittimità che non può sostituirsi all’apprezzamento del merito.

Toccherà perciò ai giudici di merito dare contenuto concreto a categorie che questo orientamento ha contribuito a mettere a sistema.

Giovanni Veca, avvocato in Milano

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