Presunzione semplice di esercizio dell’attività libero-professionale, obblighi contributivi verso la CIPAG e limiti alla tipizzazione della prova contraria
10 Agosto 2026|Con riferimento alla questione dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente pronunciato le sentenze nn. 13506, 13507 e 13510 del 9 maggio 2026 (v., in proposito, S. Rossi, Cassa Geometri: la prova in giudizio esclude l’obbligo contributivo, in Q.G., Lav. Prev. Soc., 16 giugno 2026).
Le tre decisioni muovono da premesse fattuali sostanzialmente omogenee, relative alla ricezione, da parte dei professionisti interessati, di avvisi di addebito per il mancato versamento dei contributi pretesi dalla predetta Cassa.
L’art. 5 dello Statuto della CIPAG, approvato con d.m. del 27 febbraio 2003, prevede l’iscrizione alla Cassa di tutti i geometri che esercitano la libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività, salvo prova contraria.
In tutti i casi esaminati, i lavoratori svolgevano la propria attività professionale in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato. Su tale presupposto, nei precedenti gradi di giudizio era stata esclusa la debenza dei contributi richiesti, ritenendo che l’inquadramento nel ruolo professionale di geometra non fosse, di per sé, sufficiente a integrare l’obbligo di iscrizione alla Cassa e che neppure la mera iscrizione all’albo potesse assumere valore decisivo, rilevando solo quale presunzione di esercizio della libera professione, superabile mediante prova contraria.
Tale prova era stata ravvisata, nella specie, nella dimostrazione dello svolgimento di attività lavorativa subordinata alle dipendenze di determinati datori di lavoro. Nelle proprie decisioni, i giudici di merito avevano, altresì, evidenziato che l’interpretazione – fondata sulla delibera n. 123/2009 del Consiglio di amministrazione della Cassa – volta a escludere l’obbligo di iscrizione solo quando il lavoratore dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal contratto collettivo, ovvero documenti, mediante dichiarazione del datore di lavoro, di non esercitare attività tecnico-professionale riconducibile a quella di geometra, si porrebbe in contrasto con il divieto di doppia imposizione contributiva sulla medesima attività, previsto dall’art. 22 della L. 20 ottobre 1982, n. 773.
Solo nel caso trattato con la sentenza n. 13506/2026, la Corte di Appello, riformando la decisione del Tribunale, aveva ritenuto che il lavoratore non avesse assolto all’onere di provare il mancato svolgimento di attività professionale, non avendo allegato alcun elemento in ordine all’inquadramento nel ruolo professionale previsto dal contratto collettivo, come richiesto dalle delibere della Cassa.
Secondo i giudici di secondo grado, infatti, ove l’attività professionale del geometra dipendente fosse svolta al di fuori di un inquadramento contrattuale che prevedesse espressamente tali mansioni, essa risulterebbe esercitata oltre l’ambito delle competenze proprie della qualifica posseduta e, in sostanza, sarebbe assimilabile a quella prestata in favore di un soggetto terzo; sicché, anche qualora il lavoratore avesse provato di avere svolto la propria attività nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, tale circostanza non sarebbe stata sufficiente a escludere l’obbligo di iscrizione.
Nel risolvere il contrasto interpretativo le Sezioni Unite hanno preliminarmente ricostruito la disciplina propria della CIPAG.
Lo Statuto della Cassa stabilisce, all’art. 5, che l’iscrizione presuppone l’esercizio della libera professione di geometra; individua, inoltre, nell’iscrizione all’albo un elemento idoneo a fondare la presunzione di esercizio della libera professione e rimette alle delibere del Consiglio di amministrazione la disciplina delle modalità mediante le quali può essere fornita la prova contraria.
In tale contesto è intervenuta, dapprima, la delibera n. 2/2003 che, in esecuzione del predetto art. 5, ha individuato nella sottoscrizione di una specifica autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa, lo strumento idoneo a dimostrare il mancato esercizio della libera professione. Detta autocertificazione doveva attestare sia il mancato esercizio dell’attività professionale senza vincolo di subordinazione – in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia, di attività coordinata e continuativa – nonché di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche del geometra, sia la mancata titolarità di partita IVA per l’esercizio della professione di geometra.
La successiva delibera n. 123/2009 avente a oggetto “Revisione della delibera n. 2/2003 modalità prova contraria esercizio professione ex art. 5 Statuto”, ha confermato la modalità già prevista dalla precedente delibera del 2003. Tuttavia, nel comunicato del 20 maggio 2009 trasmesso dal Direttore generale con la delibera n. 123/2009 – una volta approvata dai Ministeri vigilanti, a tutti i Collegi provinciali e circondariali dei geometri – è stata esclusa per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società la possibilità di rendere la suddetta autocertificazione ai fini della prova contraria dell’esercizio della libera professione, salvo che: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale previsto dal CCNL e l’attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo; b) sia prodotta dichiarazione del datore di lavoro attestante che, nello svolgimento delle mansioni, il dipendente non esercita attività tecnico-professionale riconducibile a quella di geometra.
La CIPAG aveva, dunque, tipizzato le modalità attraverso le quali il geometra-dipendente poteva fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di esercizio della libera professione. La questione centrale sottoposta alle Sezioni Unite ha riguardato, pertanto, i limiti della potestà regolamentare della Cassa, quale esercitata mediante l’art. 5 dello Statuto CIPAG e le due delibere richiamate, considerate unitamente al comunicato del 20 maggio 2009. In particolare, il profilo controverso ha investito la possibilità di conformare, mediante tali fonti interne, le modalità di esercizio in giudizio del diritto alla prova contraria spettante al geometra.
Le questioni centrali, dunque, hanno riguardato il regime sostanziale della prova presuntiva, i riflessi processuali del ragionamento inferenziale e l’oggetto della prova contraria esperibile in giudizio per dimostrare l’assenza dell’esercizio della libera professione.
Le Sezioni Unite hanno anzitutto ricondotto l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa geometri al quadro normativo delineato dall’art. 1 della L. 4 febbraio 1967, n. 37, e dall’art. 22, commi 1 e 2, della L. n. 773/1982, nel quale si è successivamente inserito l’art. 5 dello Statuto CIPAG, unitamente alle delibere adottate dalla Cassa nel 2003 e nel 2009. In tale prospettiva, i giudici di legittimità hanno richiamato l’orientamento secondo cui le previsioni statutarie successive alla privatizzazione dell’ente non hanno ampliato la platea dei soggetti obbligati rispetto a quella già individuata dalla legislazione previgente, ma si sono limitate a ridefinire, nel nuovo assetto ordinamentale introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, il sistema degli obblighi contributivi gravanti sugli iscritti. Su tale base si è consolidato il principio secondo cui l’iscrizione all’albo professionale dei geometri è idonea a fondare l’iscrizione alla Cassa e il correlato obbligo di pagamento della contribuzione minima, anche quando l’attività professionale sia esercitata in modo occasionale o saltuario e indipendentemente dalla produzione di reddito, trattandosi di una legittima espressione del potere regolamentare attribuito alla CIPAG.
La Corte ha richiamato, altresì, il proprio orientamento in base al quale la contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale non esclude di per sé gli obblighi verso la previdenza di categoria, né la relativa pretesa contributiva viola il divieto di doppia contribuzione quando vengano in rilievo due attività autonome sul piano previdenziale: l’una resa nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, l’altra svolta quale libera professione.
A valle di tali premesse, i giudici di legittimità hanno posto in rilievo la questione delle modalità e dell’oggetto della prova contraria richiesta al professionista che contesti l’iscrizione d’ufficio alla CIPAG.
Il meccanismo previsto dall’art. 5 dello Statuto citato è stato ricondotto dalla Suprema Corte all’istituto delle presunzioni semplici, poiché fondato su un atto di natura sostanzialmente negoziale. È stato, altresì, evidenziato che la predeterminazione statutaria della presunzione, pur mutuando in parte un tratto proprio della presunzione legale, non consente tuttavia di predefinire anche le modalità della prova contraria. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che gli statuti e i regolamenti delle persone giuridiche di diritto privato possano avere un contenuto normativo o regolamentare in senso proprio, avendo essi natura negoziale privatistica.
Muovendo da tale natura negoziale, i giudici hanno, dunque, precisato che la presunzione semplice prevista dall’art. 5 dello Statuto si distingue dalla presunzione legale iuris tantum solo quanto al modo di formazione: la prima richiede la prova del fatto noto da cui prende avvio il ragionamento inferenziale a carico di chi intende avvalersene, mentre la seconda è direttamente stabilita dalla legge. Una volta provato il fatto noto e formatasi la presunzione, anche quella semplice produce l’effetto di trasferire sulla controparte l’onere della prova contraria, che può avere a oggetto il fatto opposto a quello presunto ovvero fatti con esso incompatibili. Resta fermo, tuttavia, che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., gli elementi presuntivi devono fondarsi su circostanze gravi, precise e concordanti, e non su fatti meramente ipotetici.
Pertanto, le Sezioni Unite hanno osservato che lo Statuto CIPAG, proprio perché avente natura negoziale, può introdurre una presunzione semplice coerente con il mantenimento dell’obbligo di iscrizione e contribuzione per gli iscritti all’albo, ma non può irrigidire le modalità di assolvimento della prova contraria sino ad alterare la fisiologica dinamica processuale della prova, attribuendo di fatto alla presunzione semplice effetti propri di quella legale, nella quale la prova contraria è ammessa solo nei limiti stabiliti dal legislatore. In questa prospettiva, l’applicazione in sede giurisdizionale delle restrizioni probatorie previste dalle delibere e dal comunicato del 20 maggio 2009 finirebbe, secondo la Corte, per comprimere la piena operatività dell’art. 2729 c.c., che rimette alla prudenza del giudice la valutazione delle presunzioni non stabilite dalla legge e che fonda il regime della prova presuntiva e della relativa prova contraria.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che mentre le delibere sopra richiamate si limitavano a individuare le allegazioni e i documenti funzionali a comprovare, in sede amministrativa, il mancato esercizio dell’attività professionale, senza escludere la possibilità di ricorrere in giudizio agli ordinari mezzi di prova, diversamente il comunicato del 20 maggio 2009, riferendosi specificamente ai geometri-dipendenti, non aveva indicato modalità agevolative di dimostrazione dell’assenza di attività libero-professionale, ma aveva tipizzato in senso restrittivo l’oggetto e i mezzi della prova contraria, attribuendo alle condizioni ivi previste valore sostanzialmente dirimente. In tal modo, la presunzione semplice fondata sull’iscrizione all’albo veniva sottratta alla valutazione giudiziale secondo le regole ordinarie degli artt. 2727 e 2729 c.c. e trasformata, nei suoi effetti pratici, in un meccanismo probatorio rigido, incompatibile con il principio del libero convincimento del giudice e con l’effettività del diritto alla prova contraria.
In tale prospettiva, le esigenze di semplificazione dei controlli della Cassa e di contenimento degli aggravi organizzativi e finanziari, pur meritevoli di considerazione, sono stati bilanciati dalla Corte con il diritto di difesa dell’interessato, che non può essere privato, soprattutto in sede giudiziale, della possibilità di dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, il mancato svolgimento di attività libero-professionale ogniqualvolta contesti l’esistenza dei presupposti del credito contributivo.
Il limite alla potestà conformativa della Cassa è stato, dunque, individuato nella necessità di preservare l’effettività del diritto alla prova contraria, quale proiezione del diritto di difesa, e di evitare che una fonte interna, di natura privata, incida sull’accertamento giudiziale del presupposto legale dell’obbligazione contributiva.
Con riferimento a quest’ultimo profilo, le Sezioni Unite hanno ribadito che l’art. 22 della L. n. 773/1982 collega gli obblighi contributivi all’esercizio dell’attività libero-professionale da parte del geometra iscritto all’albo. Tale dato, pur potendo essere declinato dall’autonomia regolamentare della Cassa in termini di saltuarietà e non esclusività dell’attività, conserva natura di presupposto sostanziale indefettibile dell’iscrizione e della contribuzione alla CIPAG.
Proprio perché l’obbligo contributivo resta ancorato alla verifica concreta di tale presupposto, la Corte ha collegato il tema della prova contraria ai principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di diritto di azione e di difesa. Il diritto alla prova, infatti, ne costituisce un nucleo essenziale e sarebbe compromesso ove alla parte fosse negata o limitata la possibilità di rappresentare al giudice i fatti a sé favorevoli e di offrire i relativi mezzi dimostrativi (Corte cost. 23 luglio 1974, n. 248, richiamata da Corte cost. n. 26 del 2015).
Da qui l’ulteriore passaggio argomentativo: se anche il legislatore, nella conformazione degli istituti processuali, incontra il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà e non può determinare un’ingiustificabile compressione del diritto di agire, a maggior ragione una simile limitazione non può discendere da atti interni di un ente previdenziale privatizzato, quando essi incidano sull’effettività del diritto di difesa e sulla possibilità di dimostrare in giudizio l’insussistenza del presupposto sostanziale dell’obbligazione contributiva.
Alla luce di tali premesse, le Sezioni Unite hanno chiarito che la presunzione semplice prevista dall’art. 5 dello Statuto CIPAG, pur legittimamente fondata sul fatto noto dell’iscrizione all’albo, non può risolversi in una limitazione del diritto del lavoratore di dimostrare in giudizio l’insussistenza del presupposto sostanziale dell’obbligo contributivo, sicché le modalità tipizzate dagli atti di autoregolamentazione della Cassa possono avere soltanto funzione esemplificativa e agevolativa, senza restringere la possibilità di ricorrere agli ordinari mezzi di prova previsti dall’ordinamento processuale.
Infine, è opportuno riportare brevemente le osservazioni dei giudici di legittimità sulle difese sottoposte dalla CIPAG. In particolare, la Corte ha precisato:
1) che il richiamo all’inquadramento nel ruolo professionale non può fondarsi sull’art. 2, comma 3, del d.lgs. 8 febbraio 2006, n. 30, trattandosi di nozione propria del pubblico impiego, non coerente con la privatizzazione della CIPAG e priva di adeguato riscontro nella contrattazione collettiva di diritto comune;
2) che subordinare l’obbligo contributivo alla previsione, nel CCNL applicato, di uno specifico ruolo professionale di geometra determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, rimessa alla scelta datoriale del contratto collettivo da applicare;
3) che il principio di universalizzazione della copertura previdenziale giustifica la contribuzione alla Cassa solo quando il geometra, oltre al lavoro subordinato, svolga anche attività libero-professionale, sia pure saltuaria, ovvero atti riservati alla categoria in favore di terzi rispetto al datore di lavoro, venendo allora in rilievo due attività distinte e due autonome coperture previdenziali;
4) che se gli atti riservati alla categoria sono svolti esclusivamente nell’ambito del rapporto subordinato e nell’interesse del datore, l’attività resta unica e non integra libera professione, con conseguente mancanza del presupposto per l’iscrizione obbligatoria alla Cassa ex art. 22, comma 1, l. n. 773/1982;
5) che la mera iscrizione all’albo rileva solo ai fini del contributo di solidarietà di cui all’art. 10, ultimo comma, L. n. 773/1982, privo di accesso a prestazioni previdenziali e avente finalità solidaristica in senso lato; 6) che la finalità antielusiva invocata dalla Cassa non giustifica l’imposizione di limitazioni probatorie, poiché l’obbligo contributivo presuppone comunque l’effettivo svolgimento di attività libero-professionale, anche alla luce dell’art. 38 Cost.
Alla luce della ricostruzione che precede, le tre decisioni delle Sezioni Unite non segnano una cesura rispetto all’orientamento già formatosi nella giurisprudenza di legittimità, ma ne precisano la portata con specifico riguardo al rapporto tra presunzione di esercizio della libera professione e prova contraria.
La Corte ha confermato, infatti, che l’iscrizione all’albo professionale dei geometri è idonea a fondare l’obbligo di iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria e di pagamento della contribuzione minima, anche quando l’attività sia svolta in modo occasionale o saltuario e indipendentemente dalla produzione di reddito, rammentando, altresì, che la mera iscrizione ad altra gestione previdenziale non è, di per sé, sufficiente a escludere gli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, né la pretesa contributiva della Cassa viola il divieto di doppia contribuzione quando vengano in rilievo attività autonome sul piano previdenziale, l’una svolta nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e l’altra esercitata quale libera professione (cfr.: Cass., sez. lav., n. 28188 del 28/09/2022; Cass., sez. lav., n. 15840 del 06/06/2023; Cass., sez. lav., n. 22640 del 05/08/2025).
È proprio entro questo quadro interpretativo che assume rilievo l’ulteriore profilo affrontato dalle Sezioni Unite, ossia quello relativo ai limiti entro i quali la presunzione fondata sull’iscrizione all’albo può operare senza tradursi in un’indebita compressione del diritto alla prova contraria. Infatti, nell’ipotesi in cui l’attività tecnica riconducibile alla professione di geometra sia svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e nell’esclusivo interesse del datore è necessario valorizzare il raccordo tra il profilo sostanziale dell’obbligazione contributiva e quello processuale dell’accertamento dei presupposti che ne giustificano l’insorgenza.
L’art. 2697 c.c. impone che il credito contributivo trovi fondamento nella dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, mentre il ricorso al ragionamento presuntivo, disciplinato dagli artt. 2727 e 2729 c.c., resta subordinato alla sussistenza di elementi idonei – secondo criteri di gravità, precisione e concordanza – a sorreggere l’inferenza relativa all’esercizio della libera professione. Solo la legge, ai sensi dell’art. 2728 c.c., può attribuire alla presunzione efficacia propriamente legale e conformare in modo vincolante i limiti della prova contraria. Ne consegue che gli atti statutari o regolamentari di un ente previdenziale privatizzato possono orientare, semplificare o standardizzare le modalità di allegazione e documentazione, ma non trasformare il superamento dell’inferenza presuntiva in uno schema probatorio chiuso, né selezionare in via esclusiva i fatti deducibili dall’interessato. Una simile rigidità finirebbe, infatti, per incidere non soltanto sulla dinamica dell’onere probatorio, ma anche sull’effettività del diritto alla prova, quale proiezione del diritto di difesa, sottraendo al giudice la verifica concreta del presupposto sostanziale dell’obbligo contributivo, rappresentato dall’effettivo svolgimento dell’attività libero-professionale, e attribuendo agli atti interni della Cassa effetti sostanzialmente assimilabili a quelli di una presunzione legale.
In tale prospettiva, la CIPAG può certamente indicare modalità ordinarie attraverso le quali il geometra iscritto all’albo può dimostrare di non esercitare, neppure occasionalmente o saltuariamente, la professione in forma autonoma; tuttavia, non può fare di tali modalità l’unico percorso utile a contrastare la pretesa contributiva, quando siano allegati e provati elementi incompatibili con lo svolgimento di attività libero-professionale e coerenti, invece, con l’esecuzione di mansioni tecniche nell’esclusivo interesse del datore di lavoro e sotto i relativi poteri direttivi, organizzativi e disciplinari.
Il limite della potestà conformativa della Cassa emerge, quindi, nel momento in cui la tipizzazione della prova contraria produce l’effetto di rendere recessivo il dato sostanziale dell’effettivo esercizio professionale sino a neutralizzare, ai soli fini previdenziali, la natura subordinata del rapporto e a determinare una duplice imposizione della medesima attività.
In particolare, come evidenziato dalle Sezioni Unite, non può assumere valore dirimente l’inquadramento nel ruolo professionale di geometra previsto dal contratto collettivo applicato, trattandosi di un criterio privo di riscontro uniforme nella contrattazione privatistica e, perciò, idoneo a far dipendere l’accesso alla prova liberatoria da un fattore esterno alla sfera del lavoratore, quale la scelta datoriale del C.C.N.L. da applicare al rapporto.
Le condizioni previste dalle delibere n. 2 del 2003, n. 123 del 2009 e dal relativo comunicato, nella parte in cui subordinano l’esonero a tale inquadramento e alla riconducibilità delle mansioni al corrispondente profilo contrattuale, finiscono proprio per introdurre una restrizione probatoria non giustificata, incompatibile con la natura semplice della presunzione e con l’esigenza di evitare una duplicazione delle coperture assicurative sulla medesima attività.
Del resto, la distinzione tra presunzioni legali e presunzioni semplici conferma tale impostazione e consente di precisare il limite entro il quale può operare il meccanismo previsto dallo Statuto CIPAG. Le prime, poste direttamente dalla legge, non esprimono un ragionamento inferenziale rimesso al giudice, ma operano come regole normative: se assolute, escludono la prova contraria; se relative, incidono sulla distribuzione dell’onere probatorio nei limiti previsti dall’ordinamento. Le presunzioni semplici, invece, restano ancorate alla concreta vicenda processuale e presuppongono la dimostrazione di un fatto noto, certo e specifico, dal quale il giudice possa desumere il fatto ignoto secondo regole di esperienza. Esse non liberano la parte dall’onere della prova, ma ne costituiscono una modalità di assolvimento, mediante la valorizzazione di elementi indiziari dotati dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c.
Infine, le sentenze in commento devono essere lette anche alla luce delle ordinarie regole di riparto dell’onere probatorio operanti nel processo civile e, in particolare, del criterio posto dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi agisce per il riconoscimento di un credito contributivo è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa (V. A. Poso, La c.d. «Operazione Poseidone», che aveva già travolto gli avvocati sotto la soglia minima del reddito o del volume d’affari, passa il vaglio della Corte Costituzionale: devono iscriversi obbligatoriamente alla Gestione separata istituita presso l’Inps e pagare i relativi contributi, ma non le sanzioni civili per il periodo precedente alla legge di interpretazione autentica del 2011, in www.rivistalabor.it, 14 maggio 2022).
In termini non dissimili da quanto avviene nelle controversie aventi a oggetto l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti, nelle quali grava sull’ente previdenziale la prova dell’effettivo svolgimento, da parte dell’interessato, di un’attività lavorativa abituale e prevalente ulteriore rispetto al mero dato formale valorizzato ai fini dell’iscrizione (L. Pelliccia, Spetta all’Inps fornire (rigorosa) prova della presenza dei prescritti requisiti per l’iscrizione alla Gestione Commercianti, in www.rivistalabor.it, 21 luglio 2024), anche nel caso della CIPAG la presunzione derivante dall’iscrizione all’albo può agevolare la Cassa nell’assolvimento dell’onere probatorio, ma non la esonera dalla dimostrazione del presupposto sostanziale della pretesa, costituito dall’esercizio, anche occasionale o saltuario, di un’attività libero-professionale autonoma rispetto a quella eventualmente resa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Diversamente, il meccanismo presuntivo verrebbe utilizzato non solo come criterio inferenziale fondato su un fatto noto, ma anche come strumento di delimitazione dei mezzi attraverso i quali il professionista può contestare la pretesa contributiva. Una simile conclusione risulterebbe difficilmente compatibile non solo con la natura semplice della presunzione e con il principio di cui all’art. 2697 c.c., ma anche con il bilanciamento degli interessi coinvolti, nei termini precisati dalle Sezioni Unite.
Teresa Zappia, giudice del lavoro presso il Tribunale di Foggia
Visualizza i documenti: Cass., sez. un., 9 maggio 2026, n. 13506; Cass., sez. un., 9 maggio 2026, n. 13507; Cass., sez. un., 9 maggio 2026, n. 13510
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