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Permessi di studio e università telematiche: la Cassazione riafferma l’onere di prova della frequenza in orario di lavoro

9 Novembre 2025|

1. I fatti e l’iter processuale

La controversia origina dal ricorso proposto da quattro dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i quali avevano chiesto il riconoscimento del diritto a fruire dei permessi per motivi di studio di cui all’art. 48 del CCNL Comparto Agenzie fiscali, in relazione alla frequenza di corsi universitari erogati da università telematiche.

L’amministrazione aveva negato la concessione dei permessi, ritenendo che i lavoratori avrebbero dovuto dimostrare, mediante certificazione dell’università frequentata, che le lezioni si svolgevano in orari coincidenti con quelli di lavoro e che, quindi, la partecipazione alle attività didattiche non fosse possibile in tempi diversi.

Il Tribunale di Milano, in primo grado, accoglieva il ricorso dei lavoratori, dichiarando il loro diritto a fruire dei permessi studio senza obbligo di dimostrare l’impossibilità di seguire i corsi al di fuori dell’orario lavorativo. Il giudice di primo grado fondava la decisione sulla circolare della Funzione pubblica n. 12/2011 e sulla lettera dell’art. 48 del CCNL, che non prevede esplicitamente tale condizione.

La Corte d’appello di Milano confermava integralmente la sentenza. A suo avviso, la tesi dell’amministrazione non trovava riscontro nella disciplina collettiva, la quale riconosce i permessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, senza richiedere la prova che la frequenza non possa avvenire in orari diversi. Né poteva attribuirsi valore vincolante all’orientamento Aran del 20 giugno 2012, che escludeva i corsi telematici in quanto svincolati da obblighi orari: tale impostazione avrebbe finito per penalizzare irragionevolmente i lavoratori che, pur iscritti a università telematiche, erano comunque tenuti a seguire programmi formativi strutturati.

L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, della legge 300/1970, dell’art. 48 CCNL, nonché degli artt. 2697, 1362 e 1363 c.c. in materia di onere della prova e interpretazione contrattuale.

2. Le questioni giuridiche sollevate

Il cuore del ricorso consisteva nella contestazione del presupposto per la fruizione dei permessi di studio.
Secondo l’amministrazione ricorrente, la coincidenza tra orario di lavoro e orario di frequenza del corso rappresenta condizione necessaria per giustificare l’assenza. Ne deriverebbe che i lavoratori iscritti a università telematiche, potendo seguire le lezioni online in qualunque momento, non avrebbero titolo a fruire dei permessi, salvo che producano certificazioni attestanti l’obbligo di frequenza in orari determinati e coincidenti con il servizio.

Tale impostazione, già sostenuta dall’Aran nel 2012, risponde all’idea che il permesso non è un beneficio indiscriminato, ma uno strumento per giustificare l’assenza da attività lavorativa dovuta a impegni formativi inevitabilmente coincidenti con l’orario di lavoro. In mancanza di tale coincidenza, non vi sarebbe un vero “conflitto di tempi” che giustifichi la sospensione retribuita della prestazione.

3. Le argomentazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, con ordinanza n. 25038 dell’11 settembre 2025, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cassando la decisione impugnata e rigettando nel merito la domanda dei lavoratori.

Il ragionamento della Corte si articola in tre passaggi fondamentali.

In primo luogo, la Cassazione richiama la disciplina contrattuale vigente ratione temporis, rappresentata dall’art. 46 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018, rubricato “Diritto allo studio”. Tale disposizione prevede la concessione di permessi retribuiti nella misura massima individuale di 150 ore annue, subordinandone tuttavia la fruizione alla presentazione di idonea documentazione: prima dell’inizio dei corsi il certificato di iscrizione, al termine l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti. L’assenza deve quindi essere collegata alla partecipazione effettiva alle lezioni in orari coincidenti con il servizio, e non alla semplice attività di studio.

In secondo luogo, la Corte valorizza i propri precedenti consolidati (Cass. n. 10344/2008 e n. 17128/2013), secondo cui la frequenza ai corsi, ai fini del riconoscimento dei permessi retribuiti, deve intendersi come partecipazione effettiva alle lezioni svolte in orario lavorativo, con esclusione delle attività di studio individuale o complementare. In tali pronunce si è chiarito che i permessi possono essere concessi “soltanto per frequentare i corsi indicati nella clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per tutte le necessità connesse alla preparazione degli esami”.

Da ciò la Cassazione trae il principio per cui la coincidenza temporale tra orario di servizio e attività formativa costituisce elemento costitutivo del diritto al permesso: in assenza di tale coincidenza, l’assenza non è giustificata e il beneficio non può essere riconosciuto.

Il terzo passaggio riguarda l’applicazione del principio alle università telematiche. Proprio la natura asincrona delle lezioni online comporta che lo studente non sia tenuto a frequentare in orari rigidi. Di conseguenza, il lavoratore può scegliere autonomamente tempi di connessione compatibili con il proprio servizio, senza che vi sia necessità di fruire del permesso. Soltanto nel caso in cui l’università telematica certifichi che talune lezioni o attività didattiche si svolgono esclusivamente in orari determinati e coincidenti con il lavoro, il dipendente potrà chiedere i permessi, documentandolo espressamente.

4. I precedenti richiamati

Oltre alle già menzionate Cass. n. 10344/2008 e n. 17128/2013, la Corte richiama implicitamente la circolare n. 12/2011 del Dipartimento della funzione pubblica, nonché l’orientamento Aran del 20 giugno 2012. Quest’ultimo aveva escluso in via generale la concessione dei permessi per corsi telematici, salvo che il lavoratore presentasse una certificazione attestante la partecipazione personale a lezioni tenute in orari predeterminati.

La Cassazione si pone dunque in linea con l’interpretazione più restrittiva già consolidata a livello amministrativo, pur evitando di trasformare tale posizione in un divieto assoluto.

5. Confronto con la dottrina e la prassi

L’articolo di Andrea Turci, Il diritto allo studio per i pubblici dipendenti, in Azienditalia – Il personale, 2012, 1, 24, offre un quadro interpretativo che anticipa l’attuale problematica, segnalando come l’avvento delle università telematiche abbia messo in crisi la ratio originaria dell’istituto dei permessi di studio. La dottrina, pur propensa a un’interpretazione estensiva del diritto allo studio, ammetteva la possibilità di subordinare la concessione del permesso alla produzione di certificazioni attestanti la frequenza in orario lavorativo, proprio per evitare un uso improprio dell’istituto.

La posizione dell’Aran, pur criticata per eccessivo rigore, trova oggi conferma nella pronuncia della Cassazione, che reintroduce un equilibrio tra diritto allo studio e buon andamento dell’amministrazione. Se la finalità dei permessi è rimuovere un ostacolo temporale alla formazione, tale ostacolo non sussiste quando le lezioni sono accessibili in qualunque momento. In tale logica, l’assenza retribuita non può essere giustificata da una mera scelta personale del dipendente.

L’orientamento, inoltre, si raccorda con il principio di proporzionalità e correttezza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, imponendo all’amministrazione di verificare, attraverso idonea documentazione, la reale necessità della fruizione del permesso.

6. I principi di diritto enucleati

Dalla decisione si possono trarre tre principi fondamentali.

Primo: i permessi retribuiti per motivi di studio sono finalizzati a consentire la partecipazione a corsi o lezioni che si svolgono in orario coincidente con quello di lavoro, non a coprire attività di studio individuale o di carattere preparatorio.

Secondo: nel caso dei corsi erogati da università telematiche, la possibilità di fruire delle lezioni in qualsiasi momento esclude, in via generale, la necessità di assentarsi dal lavoro; il permesso può essere riconosciuto solo se il lavoratore produce una certificazione che attesti la necessità di partecipare a lezioni o attività sincrone in orari determinati.

Terzo: l’onere della prova grava sul lavoratore, che deve dimostrare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza delle condizioni che rendono necessaria l’assenza.

7. Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 25038/2025 segna un punto fermo nella disciplina del diritto allo studio nel pubblico impiego. La Corte riafferma la centralità del principio di effettività della frequenza e la necessità di una verifica documentale, respingendo la tesi di una parificazione automatica tra corsi tradizionali e corsi telematici. In tal modo, si evita che il permesso diventi un beneficio svincolato dalla sua funzione originaria, che è quella di compensare il conflitto tra lavoro e formazione.

Per le amministrazioni pubbliche, la decisione offre un orientamento chiaro: la concessione dei permessi deve essere subordinata alla prova dell’impossibilità di fruire delle lezioni al di fuori dell’orario di lavoro. Per i lavoratori, la pronuncia introduce un maggiore onere probatorio ma, al tempo stesso, consente di salvaguardare la possibilità di ottenere i permessi in presenza di effettivi vincoli di orario certificati.

In prospettiva, la diffusione della didattica digitale e delle piattaforme di e-learning potrebbe sollecitare una revisione contrattuale che distingua tra corsi telematici asincroni e corsi sincroni, riconoscendo solo in questi ultimi casi il diritto ai permessi retribuiti.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 11 settembre 2025, n. 25038

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