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Per la Cassazione nella pensione di vecchiaia unificata “anticipata” di Inarcassa è legittima l’esclusione dell’integrazione al minimo

21 Maggio 2026|

Un’iscritta a Inarcassa aveva chiesto il riconoscimento della pensione di vecchiaia “ordinaria” con integrazione al minimo, sostenendo l’illegittimità della disciplina regolamentare che, per la pensione di vecchiaia “unificata” – richiesta in via anticipata rispetto all’età ordinaria -, escludeva tale integrazione.

Nei due giudizi di merito la domanda era stata accolta, avendo Tribunale e Corte distrettuale ritenuto che la normativa introdotta dal Regolamento Inarcassa del 2012 violasse il principio del pro-rata, in quanto peggiorativa rispetto al regime previgente e non rispettosa dell’anzianità contributiva maturata (non riconoscendo l’integrazione al minimo, con riferimento all’intero periodo di anzianità contributiva, non si tiene conto dell’anzianità maturata prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento).

Da qui il ricorso per cassazione da parte della cassa previdenziale, accolto con la sentenza n. 2066 del 30.01.2026 la quale, cassando la decisione di seconde cure, ha rinviato il merito alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Quattro i motivi che accompagnavano il ricorso di che trattasi.

Più nel dettaglio Inarcassa sosteneva che non vi sarebbe stata violazione del principio del pro-rata, il quale attiene ai meccanismi di calcolo del trattamento pensionistico e non ai requisiti di maturazione del diritto. L’integrazione al minimo non suppone quindi un’anzianità contributiva, né rientra tra i meccanismi di calcolo della pensione, ma richiede la maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.

Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’integrazione al minimo ha natura assistenziale e che il principio del pro-rata resterebbe quindi escluso.

Nella fattispecie scrutinata il trattamento pensionistico di che trattasi (vecchiaia unificata) era stato concesso beneficiando dell’anticipo pensionistico introdotto dall’art. 23.3 del Regolamento Generale di Previdenza del 2012, essendo a quella data maturato il requisito contributivo di 30 anni imposto ai fini della pensione di vecchiaia, ma non ancora il requisito anagrafico dei 65 anni.

In tale previsione, all’erogato trattamento pensionistico fu applicata la riduzione sulla quota di pensione calcolata col sistema retributivo appunto ex art. 20.3 del Regolamento e fu esclusa l’integrazione al minimo ai sensi dell’art. 28.5, lett. b), del medesimo Regolamento.

Alla luce del nuovo quadro regolamentare di Inarcassa, la Corte d’appello di Roma aveva ritenuto che l’art. 28.5, lett. b), del Regolamento del 2012 violasse il principio del pro-rata poiché non salvaguardava l’anzianità maturata.

Con la sentenza in commento, la sezione lavoro della Suprema corte non ha condiviso tale assunto, premettendo che, in linea generale va ribadito che la regola del pro-rata introdotta con l’art. 1, co. 12, della legge n. 335/1995 “non costituisce principio destinato ad incidere sempre e comunque su qualsiasi evoluzione dei sistemi pensionistici, a prescindere dalla loro natura (retributiva o contributiva), ma attiene specificamente al meccanismo di calcolo della pensione secondo il criterio retributivo e contributivo.” (v. Cass. n. 17980/2023).

Inoltre, alla luce di quanto già affermato in sede di legittimità, “il principio del pro-rata non può essere invocato quando il diritto a pensione sia sorto in forza di una nuova previsione attributiva del diritto stesso. In tal caso non si tratta di parametrare il calcolo della pensione secondo due regimi temporalmente e normativamente distinti in ordine al computo delle quote, ma di attrarre la disciplina giuridica del trattamento pensionistico all’unico regime che ha previsto e disciplinato il diritto a pensione.” (v. Cass. n. 34273/2024).

Nel caso di specie il diritto alla pensione unificata è sorto solo con il Regolamento del 2012 (che, per la prima volta, ha introdotto la possibilità di optare per il pensionamento a 63 anni) e, quindi, è a tale sopravvenuto regime che viene attratta tutta la disciplina del trattamento pensionistico, ovvero: a) riduzione della quota calcolata col sistema retributivo ex art. 20.3 del Regolamento; b) esclusione dell’integrazione al minimo ai sensi ex art. 28.5, lett. b), del medesimo Regolamento.

Diversamente dal ragionamento seguito dai giudici di merito, ad avviso della Corte regolatrice il principio del pro-rata è già salvaguardato nei diversi termini previsti dall’art. 20.2 del Regolamento 2012, ovvero prevedendo che la pensione di vecchiaia unificata sia costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario, ove la prima quota riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012 è determinata col metodo retributivo, e la seconda quota, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, è determinata col metodo contributivo.

Non vi è pertanto alcuna anzianità maturata da salvaguardare, né alcun relativo affidamento, poiché l’istituto della pensione di vecchiaia unificata con anticipazione del pensionamento è stato introdotto a partire dal 01.01.2013 e, rispetto ad esso, non poteva esservi alcun affidamento sul fatto che tale nuovo istituto avrebbe mantenuto l’integrazione al minimo.

Relativamente all’eccezione secondo la quale l’esclusione dell’integrazione al minimo violerebbe l’art. 38, co. 2, Cost (in quanto priverebbe l’assicurato dei mezzi adeguati alle sue esigenze di vita), ad avviso della sentenza in commento, il diritto all’integrazione al minimo della pensione non può essere considerato in modo assoluto, ma deve essere valutato in un giudizio di bilanciamento con contrapposti interessi, tra cui quello di contenimento della spesa previdenziale.

Del resto, è così previsto nel sistema dell’AGO, dove l’esclusione dell’integrazione al minimo della pensione calcolata col metodo contributivo (art. 1, co. 6, della legge n. 335/1995) risponde ad esigenze di contenimento della spesa pubblica (in tema si veda il punto 5 del Considerato in diritto di Corte Cost. n. 400/1999, nonché il punto 12 del Considerato in diritto di Corte Cost. n. 94/2025) e dove, più in generale, sempre trattando dell’integrazione al minimo, è stato affermato che l’art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per inderogabile esigenza di contenimento della spesa pubblica, riduca il trattamento pensionistico (v. Corte Cost. n. 240/1994).

Situazione questa presente anche nell’ordinamento delle Casse professionali, dove l’esigenza di contenimento della spesa previdenziale è imposta dall’art. 3, co. 12, della legge n. 335/1995, volto ad assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle gestioni previdenziali nell’arco temporale non inferiore ai trenta anni (poi portato a cinquanta anni), con obbligo delle Casse medesime di adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine.

Inoltre, sempre nel ragionamento seguito dalla sentenza in commento, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, non può dirsi che il predetto bilanciamento tra prestazione previdenziale ed equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche sia stato attuato in modo del tutto sproporzionato rispetto al risparmio perseguito dall’ente previdenziale.

Peraltro, è necessario nondimeno considerare che:

a) l’esclusione dell’integrazione al minimo è comunque frutto di una scelta dell’assicurato, il quale opta per un pensionamento con età anticipata e quindi decide consapevolmente a quale regime pensionistico sarà soggetto in luogo del regime di pensione di vecchiaia unificata ordinario. L’autonomia di opzione tra diversi possibili trattamenti pensionistici è una costante del sistema di previdenza obbligatoria, con un dato comune rappresentato dal fatto che il regime normativo del trattamento previdenziale dipende sempre dall’esercizio di un diritto potestativo dell’assicurato che di esso non può poi dolersi;

b) l’esclusione dell’integrazione al minimo è controbilanciata dal vantaggio (del tutto assente entro la pregressa pensione di anzianità) di continuare ad esercitare l’attività e quindi di fruire dei supplementi di pensione quinquennale (v. art. 25 del Regolamento Inarcassa), in modo da eventualmente integrare l’originaria misura del trattamento pensionistico.

Orbene, una volta quindi escluso che l’art. 28.5, lett. b), del Regolamento Inarcassa del 2012 determini l’illegittima compressione del diritto costituzionalmente garantito dall’art. 38, co. 2, Cost., neppure vale più l’argomento (sostenuto dalla Corte territoriale) secondo il quale spetterebbe alla Cassa dimostrare che l’art. 28.5 del Regolamento serva alla stabilità finanziaria dell’ente e al pareggiamento di bilancio.

Infine, ad avviso della sentenza in commento, neanche la norma primaria rispetto alla quale risulterebbe contraria la previsione regolamentare può essere individuata nell’art. 7 della legge n. 544/1988, anch’essa richiamata dalla sentenza impugnata.

Del resto, alla luce di detto art. 7, fatta salva l’autonomia previdenziale riconosciuta alle Casse professionali, il trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti professionali non può essere inferiore a quello minimo a carico del FPLD.

Nella fattispecie scrutinata, la comparazione chiesta dalla norma non è praticabile poiché, “a monte, l’integrazione al minimo è esclusa entro un istituto, quale la pensione di vecchiaia unificata con anticipazione a 63 anni, non esistente nel sistema AGO. L’art. 7 L. n. 544/88 va interpretato nel senso che, a parità di requisito contributivo e anagrafico, il trattamento pensionistico AGO non può essere inferiore a quello della Cassa, laddove il pensionamento a 63 anni integra un requisito anagrafico insufficiente nel sistema dell’AGO ai fini del pensionamento di vecchiaia.”

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., 30 gennaio 2026, n. 2066

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