Per la Cassazione negli ATP previdenziali il giudice non può limitare la sua indagine ai (soli) motivi di opposizione
8 Giugno 2026|L’art. 38, co. 1, lett. b), del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011), come è noto, ha inserito nel c.p.c. l’art. 445-bis al fine di “… deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi”. L’intervento risulta, tuttavia, limitato ai giudizi riguardanti le “controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222”.
Chi intende quindi promuovere un giudizio per il riconoscimento di un diritto in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, deve preventivamente presentare istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
L’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e l’improcedibilità del giudizio principale deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Sotto un profilo processualistico, l’intangibilità dell’accertamento del requisito sanitario omologato dal giudice, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio, presuppone che il giudice, conclusa la consulenza, abbia assegnato con decreto comunicato alle parti un termine per la contestazione delle conclusioni del consulente, non superiore a trenta giorni, e che le parti, con atto depositato in cancelleria, non abbiano formulato contestazioni di sorta nel termine assegnato, anche con riguardo ai presupposti processuali e alle condizioni dell’azione.
Su questo tema si è occupata la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 9356 del 05.04.2023 (annotata su www.rivistalabor.it da L. Pelliccia, “Per la Corte di Cassazione il decreto di omologa di un ATP previdenziale è vizia-to, e quindi ricorribile, nel caso di omessa assegnazione del termine per osservazioni”, 29.06.2023).
Con la recentissima ordinanza n. 3429 del 16.02.2026 la sezione lavoro della Suprema corte è tornata nuovamente ad occuparsi di ATP previdenziale, stavolta affrontando l’istituto sotto il profilo dei poteri di indagine devoluti al giudice del merito.
Il Tribunale di Foggia, in accoglimento della proposta opposizione respingeva la domanda a suo tempo introdotta con ricorso per ATPO per l’accertamento della riduzione della propria capacità lavorativa a meno di 1/3.
Più nello specifico, il Tribunale accoglieva l’opposizione ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., confermando l’accertamento già reso in sede di ATP dell’insussistenza del requisito sanitario.
Da qui, pertanto, il ricorso per cassazione, sostenuto da tre motivi: a. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione quanto al mancato rinnovo dell’elaborato peritale; b. violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c.; c. violazione dell’art. 1362 c.c. in rapporto all’art. 54 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, nonché dell’art. 112 c.p.c.
L’ordinanza in commento, pur rigettando il primo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo e, per l’effetto, cassa la decisione di prime cure, rinviando al Tribunale di Foggia, in diversa composizione.
Sul primo e terzo motivo, esaminati congiuntamente (per esigenze logico-sistematiche), il collegio rileva, in via preliminare, che in sede di scrutinio di legittimità, è stato ripetutamente affermato che, in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (v. Cass. n. 13578/2020).
Inoltre, per aversi motivazione apparente occorre che la medesima, seppur graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, co. 6, Cost. (sul punto, ex multis, Cass. n. 13248/2020).
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 1362 cod. civ., l’interpretazione de qua è attività riservata al giudice di merito e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale; per il che, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254/2018).
Relativamente invece alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso si verte infatti in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone quindi un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti (onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta); nel secondo, invece, poiché l’interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti (riservato, come tale, al giudice di merito), in sede di legittimità va effettuato soltanto il controllo della correttezza della motivazione che sorregge, sul punto, la decisione impugnata (fra le altre, Cass. n. 15603/2006; Cass. n. 7932/2012; Cass. n. 30684/2017).
Orbene, nella fattispecie oggetto di scrutinio in sede di legittimità, non solo la motivazione è presente e ben chiara nel suo svolgimento, ma parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico, appuntando le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale in violazione di quanto statuito.
A ben vedere, siamo quindi nell’ambito di una valutazione di fatto, come tale totalmente sottratta al sindacato di legittimità.
Sotto il profilo più strettamente censorio, l’ordinanza in commento sottolinea come attraverso l’esternazione di un mero dissenso diagnostico (che costituisce un’inammissibile critica al convincimento del giudice), le critiche mosse in ricorso mirano all’evidenza ad una mera rivalutazione della decisione sulla complessiva vicenda sanitaria, incensurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Come detto, la decisione in esame ha invece ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, in ragione del fatto che la sentenza impugnata non si confronta con le risultanze delle certificazioni mediche che la parte ha chiesto di produrre onde attestare un aggravamento delle infermità, come richiesto nell’apposita istanza formulata nel rispetto dell’art. 445-bis, co. 6, cpc, incorrendo così nei vizi denunciati in ricorso.
A ben vedere, infatti, il Giudice dell’opposizione ad ATP ha l’obbligo di misurarsi con tutti i motivi di contestazione (v. sul punto, più diffusamente, Cass. n. 7264/2025), ferma restando la discrezionalità di procedere o meno alla rinnovazione della consulenza tecnica, ove, quale peritus peritorum, si faccia carico di confutare i rilievi critici avanzati, senza l’ausilio del consulente.
In sostanza, “Egli è, però, tenuto a valutare tutte le malattie, benché sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall’art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c. (tra le tante, Cass. n. 16184/2025; Cass. nn. 32157 e 1770 del 2021; Cass. nn. 30860 e 14488 del 2019).”
Ad avviso del collegio di legittimità, il Tribunale di Foggia non ha fatto corretta applicazione del principio per cui il Giudice dell’opposizione deve pronunciare sull’intera res litigiosa, non potendo limitare la sua indagine ai (soli) motivi di opposizione (v. Cass. n. 3377/2019 e successive ordinanze conformi: ex multis, Cass. n. 31010/2022; Cass. n. 5100/2025).
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 16 febbraio 2026, n. 3429
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