Nullo il licenziamento dell’autoferrotranviere intimato in violazione del procedimento previsto dal R.D. n. 148/1931
27 Marzo 2024|L’Ordinanza della Corte di Cassazione in commento (31 gennaio 2024, n. 2859) torna sul tema delle conseguenze sanzionatorie del licenziamento disciplinare intimato in violazione delle forme e procedure previste dall’art. 53 del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148 per i lavoratori del settore autoferrotranviario.
In merito, va precisato che la Corte Costituzionale (sentenza 09/06/2020 n. 188) ha ritenuto tuttora vigenti le speciali previsioni in tema di procedimento disciplinare con riferimento al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione previste dal R.D. n. 148 del 1931.
Invero, la normativa speciale in materia disciplinare di cui al R.D. n. 148 del 1931 delinea una procedura scandita in più fasi, diversa rispetto a quella di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, con l’evidente scopo di tutela della parte debole del rapporto e di conseguenza costituisce una norma di validità e non di comportamento.
Il fatto che le fasi del procedimento previsto dal R.D. n. 148 del 1931 non possano essere omesse o concentrate impedisce che un’eventuale violazione possa considerarsi assimilabile a quelle procedurali: di conseguenza, la nullità della sanzione disciplinare eventualmente irrogata rientra nella categoria delle nullità di protezione, rilevabili d’ufficio in quanto poste a tutela del contraente più debole del rapporto, vale a dire il lavoratore.
Nel dettaglio, non può trattarsi di mera violazione di disposizione procedurale ma di vera e propria carenza di potere ad emettere il provvedimento disciplinare: un tanto, determina la nullità della sanzione irrogata.
La Suprema Corte riforma, dunque, la pronuncia della Corte d’Appello che aveva ricondotto la violazione procedurale della mancata osservanza delle forme previste dall’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931 alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e nel farlo richiama il proprio recente e consolidato orientamento (Cass. n. 6555 del 2023; Cass. lav. n. 17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023) ribadendo che «In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. di protezione, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970».
Sul punto merita segnalare che, con sentenza n. 22/2024, depositata in data 22 febbraio 202, la Corte Costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola «espressamente», in quanto limitava il riconoscimento della tutela reintegratoria alle nullità espressamente previste dalla legge.
Per un approfondito commento dell’ordinanza 7 aprile 2023, n. 9530, della Corte di Cassazione di rimessione alla Consulta si segnala POSO, La Corte di Cassazione si rivolge alla Consulta per sapere se è costituzionalmente legittimo l’art. 2, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in Labor, 18 maggio 2023, cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti in tema di c.d. nullità di protezione.
Alberto Tarlao, avvocato in Udine
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 31 gennaio 2024, n. 2859
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