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Nel giudizio ex art. 445-bis c.p.c. il giudice deve decidere sull’intera domanda

26 Aprile 2026|

Premessa

L’art. 38, co. 1, lett. b), del D.L. n. 98/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011), come è noto, ha inserito nel c.p.c. l’art. 445-bis al fine di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi. L’intervento risulta, tuttavia, limitato ai giudizi riguardanti le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Secondo le intenzioni del legislatore l’accertamento tecnico introdotto con l’art. 445-bis cpc è uno strumento deflattivo del contenzioso previdenziale e assistenziale diretto a favorire un “accordo” tra le parti sul requisito medico legale richiesto per ciascun diritto fatto valere. L’indicato fine risulta ben individuato dalla norma di riferimento.

Chi intende quindi promuovere un giudizio per il riconoscimento di un diritto in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, deve preventivamente presentare istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Il Giudice, in applicazione dell’art. 696-bis cpc nomina il Consulente tecnico d’ufficio al quale demanda l’accertamento delle condizioni medico-legali richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto invocato.

L’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale richiesta e l’improcedibilità del giudizio principale deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Terminate le operazioni peritali il Giudice assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni entro il quale le parti, se non condividono il giudizio contenuto nella relazione peritale, devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio; qualora nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del CTU, il Giudice emette un decreto con il quale omologa il risultato delle indagini peritali.

Il decreto di omologa con il quale si conferma il riconoscimento del requisito sanitario (che per espressa previsione normativa non è impugnabile né modificabile -acquistando, così, la forza di simil giudicato-) deve essere notificato dal ricorrente agli enti competenti, i quali, dopo aver verificato l’esistenza degli altri requisiti che la legge richiede per l’attribuzione della prestazione, provvedono, entro 120 giorni, al pagamento della provvidenza richiesta.

In tema, con più specifico riguardo al possibile vizio del decreto di omologa di una ATP previdenziale si rimanda a L. Pelliccia, Per la Corte di Cassazione il decreto di omologa di un ATP previdenziale è viziato, e quindi ricorribile, nel caso di omessa assegnazione del termine per osservazioni” (in www.rivistalabor.it, 29 giugno 2023).

Con riguardo ad profilo processualistico dell’accertamento giudiziale di che trattasi si è occupata la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1298 del 21.01.2026.

Il fatto

Una lavoratrice, all’esito della procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis cpc relativa all’assegno ordinario di invalidità, aveva introdotto il giudizio di merito chiedendo il riconoscimento della prestazione dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa decorrenza indicata dal CTU nominato nella fase di ATP-

L’adito Tribunale di Rieti aveva rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondate le critiche mosse alla consulenza tecnica e qualificandole come mero dissenso diagnostico.

Da qui, pertanto, il conseguente ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La decisione di legittimità

La Cassazione accoglie il ricorso e, nel cassare la decisione di merito, rinvia al medesimo tribunale in diversa composizione.

Vediamo il percorso logico deduttivo seguito dalla sezione lavoro.

La ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 445-bis cpc, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 cpc, nella parte in cui il Tribunale, recependo le conclusioni cui era giunto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio di merito conseguente alla procedura di a.t.p. obbligatorio, aveva integralmente respinto la domanda, ritenendo insussistenti le condizioni sanitarie previste per l’ottenimento dell’assegno ordinario di invalidità, senza tuttavia considerare che la perizia medico-legale espletata nel corso della procedura di a.t.p. aveva accertato che la ricorrente presentava una riduzione a meno di 1/3 della capacità lavorativa in occupazione confacenti alle sue attitudini.

L’ordinanza in commento (non ostando all’ammissibilità della censura l’erronea enunciazione del motivo di ricorso), premette che, ancorché il motivo faccia riferimento al vizio di omessa motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5), cpc, in esso è sostanzialmente dedotta la violazione consistente nell’omessa pronuncia sulla domanda, formulata in via subordinata nelle conclusioni del ricorso del giudizio di merito successivo all’esperimento della procedura di a.t.p., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno ordinario di invalidità, ossia dalla data indicata dal consulente nominato nel corso della procedura prodromica.

Detto questo, il collegio di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato.

In prime cure il Tribunale di Rieti aveva deciso la controversia senza accedere alla richiesta della ricorrente di rinnovare la consulenza, avvalendosi della relazione di c.t.u. espletata nel corso della procedura preventiva, ritenendo che le critiche a tale relazione contenute nel ricorso ex art. 445-bis, co. 6, cpc, costituissero un mero dissenso diagnostico, cioè una semplice divergenza valutativa delle infermità riscontrate.

Tra l’altro, dalla decisione impugnata emerge che la consulenza espletata nel corso della procedura di a.t.p. aveva appurato la sussistenza del prescritto requisito sanitario a decorrere da una data successiva alla presentazione della domanda amministrativa, da ciò rilevando la violazione dell’art. 112 cpc nella quale la medesima è incorsa, rigettando in toto il ricorso senza tuttavia pronunciarsi su di un capo della domanda espressamente formulato dalla parte.

Orbene, l’omissione in cui è incorso il Tribunale di Rieti ha determinato altresì la violazione dell’art. 445-bis, co. 6, cpc, atteso che la pronuncia ha riguardato esclusivamente gli specifici motivi di opposizione avverso la c.t.u. espletata in sede di a.t.p. e non (anche) tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.

Muovendo dai precedenti arresti di legittimità (v., tra le più recenti, Cass. n. 16184/2025, in motivazione), l’ordinanza in commento evidenzia che nel giudizio promosso a seguito di dichiarazione di dissenso alle conclusioni del c.t.u. designato nel corso della procedura di a.t.p. il giudice deve pronunciare sull’intera res litigiosa e non può limitare l’indagine ai motivi di opposizione (v. Cass. n. 3377/2019 e, ex plurimis, Cass. n. 31010/2022 e Cass. n. 5100/2025).

Più nello specifico, il ricorso in opposizione è definito dal sesto comma dell’art. 445-bis cpc come atto “introduttivo del giudizio”, che è un giudizio di accertamento in materia d’invalidità, di cui la preventiva consulenza tecnica non costituisce l’oggetto bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda.

Pertanto, “una pronuncia limitata all’accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la c.t.u., l’assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell’accertamento tecnico preventivo. Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell’art. 445-bis, con la finalità deflattiva del contenzioso dichiaratamente posta dall’art. 38, comma 1, del D.L. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011, a fondamento dell’introduzione dell’a.t.p. obbligatorio (cfr., in particolare, la già citata Cass. n. 3377 del 2019, in motivazione).”

Volendo riassumere, con l’ordinanza n. 1298/2026, la Corte di cassazione ha chiarito che: a. nel giudizio introdotto ai sensi dell’art. 445-bis, co. 6, cpc, il giudice è chiamato a pronunciarsi sull’intera domanda di accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la prestazione, e non soltanto sui motivi di dissenso formulati avverso la CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo; b. l’a.t.p. costituisce una condizione di procedibilità della domanda, ma non ne delimita l’oggetto, che resta quello proprio di un ordinario giudizio di accertamento; c. una decisione che si limiti a valutare e respingere i singoli motivi di opposizione alla consulenza, senza esaminare tutte le condizioni sanitarie dedotte — comprese quelle poste a fondamento di domande subordinate, come la diversa decorrenza del requisito sanitario — integra violazione dell’art. 112 cpc e dell’art. 445-bis cpc; d. diversamente opinando, si lascerebbe priva di accertamento giudiziale una parte della pretesa fatta valere, in contrasto con la struttura e la funzione del procedimento delineato dal legislatore.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 21 gennaio 2026, n. 1298

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