Le Sezioni Unite affermano la giurisdizione ordinaria in materia di conferimento dell’incarico dirigenziale, anche laddove si contesti l’omesso previo esperimento della procedura di mobilità
1 Luglio 2026|La pronuncia in commento (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2025, n. 30836) consente di inquadrare in modo ampio la tematica del riparto di giurisdizione in materia di conferimento dell’incarico dirigenziale.
Gli incarichi dirigenziali si connotano per un elevato grado di discrezionalità sussistente in capo alla Pubblica Amministrazione all’atto del conferimento e della revoca degli stessi, atteso il legame fiduciario che caratterizza il rapporto tra l’Amministrazione datrice di lavoro e il dirigente. Infatti, il nostro ordinamento, a far data dagli anni ’90, si fonda sul principio di separazione (o distinzione, secondo alcuni) tra politica e dirigenza, oggi sancito dall’art. 4 D. Lgs. n. 165/2001.
È bene muovere dalla natura giuridica del conferimento e della revoca dell’incarico dirigenziale, punto sul quale si riscontra ormai una certa concordia.
Occorre premettere che, per effetto dell’assunzione, il dirigente acquista la qualifica dirigenziale, viene iscritto nei ruoli e instaura il rapporto di servizio, acquisendo il diritto al trattamento economico, mentre l’attribuzione delle funzioni dirigenziali è indispensabile ai fini dell’instaurazione del rapporto d’ufficio.
Ebbene, si è lungamente discusso se gli atti di conferimento (e conseguentemente, per il principio del contrarius actus, anche di revoca) siano connotati da natura pubblicistica o privatistica.
In dottrina è stato acutamente osservato che il rapporto tra atto unilaterale di conferimento e contratto inerente allo svolgimento delle funzioni dirigenziali sembra mutuare il tradizionale modulo del contratto accessivo ad atto amministrativo: gli incarichi di direzione trovano, infatti, esclusivo fondamento nell’atto unilaterale, essendo rimessa al modulo consensuale la sola definizione dei profili retributivi (E. Apicella, Lineamenti del pubblico impiego “privatizzato”, Giuffré, 2012; se si vuole, il mio Dirigenza pubblica e fiducia: un’analisi integrata tra diritto e management, Egea, 2025).
Ne discenderebbe, quale logica conseguenza, la natura pubblicistica dei relativi atti.
Tale impostazione rinviene, quali sicuri referenti normativi, l’art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 nonché, per l’universo delle autonomie locali, l’art. 109 d.lgs. n. 267/2000, rilevante nella misura in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dall’organo di vertice dell’amministrazione (art. 50, comma 10) attraverso atti di regolazione, che ben difficilmente potrebbero essere qualificati come attività di gestione del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza ormai consolidata, tuttavia, segue una differente impostazione, il cui iter logico può essere sintetizzato come segue. Come evidenziato da una sentenza di cardinale importanza (Cass. civ., Sez. Un., ord. 7 luglio 2005, n. 14252), gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali non concretano procedura concorsuale, poiché i relativi destinatari non solo sono già in servizio, ma sono anche in possesso della relativa qualifica professionale.
Pertanto, i suddetti atti di conferimento conservano natura privata, in quanto atti interni di organizzazione, anche dopo la riforma attuata con la L. n. 145/2002, il cui art. 3 introduce nel corpo dell’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 la locuzione “provvedimento”, riferendola all’atto di conferimento dell’incarico, ma significativamente non vi aggiunge l’attributo “amministrativo”, presente, invece, in tutte le norme che disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico.
Ed infatti, a conferma di tale impostazione, ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria le controversie attinenti ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento, la revoca di incarichi dirigenziali.
I predetti atti di conferimento di incarichi dirigenziali mantengono, pertanto, in tale impostazione, la natura di determinazioni assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
L’indirizzo in esame si è imposto nonostante l’auspicio di quella parte della dottrina che, evidenziando la scelta, da parte della “riforma Brunetta” e del D. Lgs. n. 150/2009, a favore di una accentuata procedimentalizzazione della fase di conferimento, con applicazione di regole proprie dell’attività autoritativa delle pubbliche amministrazioni (predeterminazione legale, trasparenza, selettività, esternazione delle ragioni giustificatrici delle scelte), ne valorizzava la possibile assimilazione alle procedure concorsuali, con tutto ciò che ne deriva in punto di natura giuridica degli atti e riparto di giurisdizione.
Tali conclusioni valgono anche laddove il conferimento dell’incarico dirigenziali transiti attraverso una previa procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001.
È proprio il caso di specie, in cui l’originario ricorrente ha adito il Tribunale di Ancona dolendosi dell’illegittimo conferimento dell’incarico dirigenziale ad altra dipendente, che pure conveniva in giudizio, senza che fosse stata previamente resa nota la disponibilità dell’incarico da assegnare ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001 con la procedura di mobilità.
Il Tribunale ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con statuizione confermata dalla Corte territoriale.
Il Tar delle Marche ha però sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che il petitum sostanziale della controversia – che ha ad oggetto l’assegnazione con procedura di mobilità esterna di un incarico dirigenziale da parte dell’ente convenuto e la conseguente domanda risarcitoria da perdita di chance sul presupposto dell’illegittimità della procedura seguita e della mancanza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto prescelto – attenesse alla modalità di svolgimento della procedura e non investisse la scelta di coprire la posizione con mobilità esterna con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.
Le Sezioni Unite, con motivazione che si condivide, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario.
Esse muovono dal presupposto per cui l’art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti” non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario e il giudice, se li riconosce illegittimi, procede alla loro disapplicazione.
Orbene, anche le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, pur se comportino l’assunzione a termine di soggetti esterni, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del comma 1 dell’art. 63, a condizione che la selezione del destinatario dell’incarico non abbia carattere concorsuale (Cass., sez. un., 30 settembre 2014, n. 20571), conformemente a quanto esposto in premesso.
Del pari è stato chiarito, sempre con riguardo ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (cfr. Cass. sez. un., 9 febbraio 2009, n. 3052) e ciò nel caso in cui la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dall’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 2001, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l’effettivo oggetto del giudizio, ma piuttosto lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto (Cass. Sez. Un., 8 giugno 2016, n. 11711).
Se ne deduce che le controversie in tema di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, integrando tale procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, senza che venga in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all’art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Tanto premesso, nel caso in esame spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia che investe in via principale il “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” di cui all’art. 30 cit. ed in particolare la scelta del soggetto da destinare che si assume essere privo dei requisiti e si risolva in un atto o una serie di atti di gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, che l’Amministrazione adotta, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2 e 5 D. lgs. 165/2001.
Si tratta di controversia che è relativa al rapporto di lavoro in corso con l’Amministrazione e che, perciò, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario senza che vi osti la circostanza che, in via incidentale sia contestata la legittimità di atti amministrativi presupposti, che il G.O. può comunque disapplicare.
Inoltre, in tema di pubblico impiego privatizzato, è stato affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all’assunzione all’esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, atteso che nell’ambito di essa non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (Cons. Stato, sez. III, 17 settembre 2024, n. 7615).
Infatti, la procedura di trasferimento volontario del dipendente tra pubbliche amministrazioni diverse, che realizza una cessione del contratto secondo i moduli civilistici di cui all’art. 1406 c.c., salve le integrazioni derivanti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001, non involge, neppure quando sia qualificata come “bando”, i poteri autoritativi delle amministrazioni, ma solo la capacità di diritto privato di acquisizione e gestione del personale, da esercitare secondo le regole per essa previste (Cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 2021, n. 26265).
Ne consegue che, decidendo sul conflitto sollevato dal TAR delle Marche, viene dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale le parti vengono rimesse.
Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass., sez. un., ordinanza 25 novembre 2025, n. 30836
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