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Le indennità previdenziali nel processo, tra adiectus solutionis causa e legittimazione passiva*

15 Marzo 2024|

La sentenza del Tribunale di Milano del 6 dicembre 2023 n. 4218 si è pronunciata (per quanto qui di interesse) in tema di legittimazione passiva dell’INPS, a fronte della domanda di condanna al pagamento delle indennità di malattia e di maternità.

Nella fattispecie concreta, una lavoratrice ha incardinato un giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro e dell’ente previdenziale – intesi quali obbligati solidali, o in subordine parziari per quanto di rispettiva competenza – volto a ottenere (oltre ad alcune voci retributive, anche) il pagamento delle suddette indennità previdenziali, asseritamente corrisposte in misura inferiore al dovuto.

Il giudice meneghino si è soffermato, preliminarmente, sugli aspetti processuali e, in specie, sull’eventuale difetto di legittimazione passiva dell’INPS, viste le eccezioni proposte da quest’ultimo di “inammissibilità e/o improponibilità” della domanda.

Questo è il ragionamento del tribunale: nelle prestazioni previdenziali oggetto del giudizio, il datore di lavoro è il soggetto pagatore con diritto al conguaglio, ma il titolare passivo del rapporto obbligatorio è il solo ente previdenziale.

Il datore di lavoro è un adiectus solutionis causa e tale resta anche nell’ipotesi che abbia già portato a conguaglio il dovuto, senza erogare alcunché al lavoratore (circostanza che si verifica, peraltro, proprio nella fattispecie concreta oggetto del giudizio).

“La qualità assegnata al datore di mero soggetto pagatore non è idonea a superare il profilo della legittimazione passiva. La legittimazione passiva, infatti, si radica in capo al soggetto titolare del rapporto previdenziale” (così nella motivazione).

A supporto del proprio ragionamento, la sentenza in analisi evidenzia che è proprio l’ente previdenziale, d’altronde, “l’unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata […]”.

Si tratta di un ragionamento ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che ne fa applicazione anche in riferimento alle prestazioni degli ANF e della cassa integrazione (cfr., tra le molte, la recente Corte di Cassazione 17/11/2021 n.3076).

È opportuno, però, muovere alcune considerazioni critiche su come il ragionamento è elaborato, e sul lessico cui la giurisprudenza ricorre.

Intanto, quella che è espressa come ulteriore ratio decidendi a sostegno della medesima conclusione – con l’effetto apparente di risultare corroborante per il ragionamento -, in realtà, costituisce una conseguenza dell’unica premessa logico-giuridica: che l’ente sia il solo soggetto titolato al recupero dell’indebito, difatti, non rafforza (quale ulteriore premessa argomentativa) la conclusione che sia anche il solo legittimato passivo; ma, al contrario, è sempre una conseguenza della medesima (e unica) premessa originaria.

L’argomento centrale, difatti, posto a premessa originaria di entrambe le conclusioni (l’INPS è legittimato passivo e solo l’INPS ha titolo per recuperare l’indebito) è che le prestazioni sono rese in ragione del rapporto previdenziale di cui sono parti l’ente e il lavoratore, e non il datore di lavoro.

La giurisprudenza ritiene che quest’ultimo sia un adiectus solutionis causa, locuzione che descrive la condizione di quel soggetto che (per legge o per accordo) può ricevere il pagamento con effetto liberatorio per il debitore (cfr. art. 1188 c.c.).

Il datore di lavoro, dunque, non è tale perché corrisponde le indennità al lavoratore, come parrebbe emergere dalla formulazione linguistica cui ricorre la sentenza in analisi (ma anche le altre, a onore del vero). Il datore di lavoro è adiectus solutionis causa in quanto soggetto ricevente (per il tramite del meccanismo del conguaglio) il pagamento dell’INPS.

Due le possibili obiezioni: 1) in quanto adiectus dovrebbe ricevere la provvista (ossia il pagamento liberatorio da parte del debitore) sempre prima di pagare a sua volta il lavoratore, mentre il meccanismo del conguaglio generalmente opera successivamente all’anticipazione disposta dal datore di lavoro; 2) se è un adiectus, inoltre, perché mai l’ente dovrebbe rimanere nella posizione di debitore anche nel caso in cui abbia già pagato interamente tramite il conguaglio? Come abbiamo visto, difatti, il pagamento a favore dell’adiectus solutionis causa è liberatorio.

La mancata liberazione dell’INPS (arg. ex art. 1188 cc), al contrario, dovrebbe conseguire al solo conguaglio parziale, rispetto al totale dovuto al lavoratore, e per il solo debito residuo (per il quale, all’evidenza, non può esserci stata liberazione).

L’inquadramento più corretto, seguendo la premessa argomentativa e per dare coerenza alla conclusione, invece, porterebbe a qualificare la condizione del datore di lavoro quale delegato ex lege al pagamento.

In questo modo, il conguaglio rimarrebbe un fatto neutro nell’ottica del lavoratore, il quale avrebbe l’INPS come debitore originario e, al più – ipotizzando che la legge cristallizzi l’assunzione dell’obbligo di adempimento del delegato nei confronti del lavoratore (cfr. art. 1269, comma 1, cc) – il datore di lavoro come debitore solidale.

Nello sviluppo della motivazione, peraltro, risulta improprio anche il ricorso al concetto di ‘legittimazione passiva’.

La legittimazione passiva – come insegna ormai da tempo la cassazione – “si iscrive nella cornice del ‘diritto all’azione’, il diritto di agire in giudizio. L’azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell’ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto” (cfr., anche per la citazione che segue, Corte di Cassazione SU 16/12/2016 n.2951).

Sotto questo profilo, allora, “la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. […] Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell’azione e che, anch’essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio)”.

In sintesi, la legittimatio ad causam (attiva o passiva) attiene alla titolarità del diritto all’azione e si valuta per come la domanda è formulata; essa non attiene alla titolarità effettiva del diritto che l’attore intende tutelare mediante l’esercizio dell’azione. Il diritto all’azione, in sostanza, non coincide con il diritto azionato.

Nella fattispecie in analisi, dunque, l’INPS sarebbe comunque legittimato passivo per come la domanda attorea è prospettata.

Ma la questione che il tribunale affronta e risolve positivamente non attiene a quest’ultima, cioè alla legittimazione, ma bensì alla titolarità (passiva) del diritto sostanziale di credito oggetto del processo.

L’intera motivazione, difatti, non ragiona sulla prospettazione della domanda, ma sulla titolarità passiva del rapporto, da cui consegue la fondatezza di merito della domanda o il suo rigetto nel merito (non l’inammissibilità in rito, eccepita dall’ente).

Luigi Sposato, ispettore del lavoro presso l’ITL di Cosenza

* Le opinioni e le valutazioni espresse in questo articolo hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Visualizza il documento: Trib. Milano, 6 dicembre 2023, n. 4218

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