Le conseguenze della comunicazione tardiva dei redditi sulla liquidazione della pensione di reversibilità
13 Maggio 2026|Con la sentenza n. 33054 del 18 dicembre 2025, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha affrontato una fattispecie nella quale si verteva sull’effettività della sospensione temporanea della prestazione pensionistica di reversibilità in caso di mancata comunicazione dei dati reddituali da parte del soggetto destinatario del trattamento e, quindi, se detta sospensione costituisse o meno il prodromico atto dispositivo dell’ente erogatore in vista della revoca definitiva della prestazione medesima e del recupero delle somme erogate nell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.
La Corte d’Appello di Brescia, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva a sua volta accolto l’appello dell’Inps, respingendo quindi l’originaria domanda tesa a conseguire l’annullamento dei provvedimenti di ripetizione di indebito emessi sulle somme erogate a titolo di pensione di reversibilità del coniuge, nonché ad accertare il diritto a percepirle per l’annualità 2014, così condannando l’Istituto alla restituzione di quanto trattenuto sul trattamento pensionistico a decorrere dal dicembre 2016.
Il Tribunale aveva ritenuto illegittima la disposta revoca (con annullamento dell’indebito), essendo a suo dire mancata una sospensione effettiva della prestazione.
La Corte territoriale, invece, dopo le plurime comunicazioni inoltrate per sollecitare la pensionata all’adempimento (con attesa anche superiore a 60 giorni dalla disposta sospensione prima di inoltrare la nuova comunicazione di revoca), è stata dell’avviso che la pensionata non poteva non sapere di non aver sanato la propria irregolarità all’ente, né l’aver beneficiato di un trattamento più favorevole aveva creato l’affidamento di una presunta regolarizzazione della sua posizione, dipendente soltanto dall’invio della comunicazione reddituale come sollecitata dallo stesso ente previdenziale.
Più nel dettaglio, ad avviso del collegio di seconde cure. le comunicazioni erano state chiare nel sollecitare la pensionata all’adempimento e che la tolleranza dimostrata dall’ente non rendeva illegittima la revoca, essendo irrilevante la circostanza che per l’anno 2013 la ricorrente non aveva superato i limiti di reddito e rilevando invece la natura di indebito speciale che deriva dall’inadempimento sanzionato con la revoca.
Da qui, pertanto, il ricorso per cassazione, affidato a due motivi: a) il dies a quo dei 60 giorni per disporre la revoca della prestazione si identifica con l’intervenuta sospensione (elemento necessario e anteriore rispetto alla revoca della prestazione e che l’Inps aveva soltanto preannunciato la sospensione per poi procedere ad una revoca diretta della pensione) che, per poter svolgere la funzione di sollecitazione al pensionato a trasmettere la comunicazione reddituale, deve essere effettiva, non già comunicata; b) la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che la comunicazione tardiva non valesse né a ricostituire la pensione né a sanare l’indebito, per il che il diritto a pensione costituzionalmente garantito potrebbe essere perso per un’intera annualità anche se in concreto i redditi siano stati inferiori ai limiti di legge.
In sede di costituzione nel giudizio di legittimità di che trattasi, l’Inps ha insistito per il regolare corso della procedura di legge, trattandosi nella specie di pensionato che non aveva comunicato i propri redditi all’Amministrazione Finanziaria, con ciò comportando la ripetizione del trattamento pensionistico. Tra l’altro, la procedura amministrativa era stata seguita con ampia tolleranza per la pensionata che, da canto suo, aveva percepito la pensione per cinque anni e solo nel 2016 aveva comunicato i redditi del 2013.
La sentenza in commento, sposando la tesi dell’Inps e adeguandosi alla requisitoria del P.G., ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, partendo dalla ricostruzione normativa dell’istituto previdenziale di che trattasi.
La pensione di reversibilità, com’è noto, è una prestazione collegata al reddito del beneficiario; ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, l’art. 35, co. 8, del D.L. n. 207/2008 (convertito nella legge n. 14/2009) ha previsto che il reddito di riferimento sia quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente.
In questo contesto regolatorio, è inoltre previsto che i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l’obbligo di dichiarare annualmente all’Inps i propri redditi rilevanti sulle prestazioni erogate (mediante la trasmissione del mod. RED), in ragione del fatto che l’art. 52 della legge n. 88/1989 prevede che le pensioni a carico dell’AGO possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della pensione; nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato (disposizione questa autenticamente interpretata dall’art. 13 della legge n. 412/1991 nel senso che la prevista sanatoria opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all’interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato).
L’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall’ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Con D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) è stato poi disposto che “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della legge 30 dicembre 1991 n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.”
Sulla scorta di detta ricostruzione, ad avviso della sentenza in commento, tra l’omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o misura della pensione in godimento, che non siano già conosciuti dall’ente erogatore, e la ripetizione delle somme che l’Inps assume essere indebitamente percepite (così come previsto dall’art. 13, co. 1, della legge n. 412/1991), si inserisce il procedimento comunicativo di cui all’art. 35, co. 10-bis, del D.L. n. 207/2008, nel testo appunto novellato dall’art. 13, co. 6, del D.L. n. 78/2010.
Alla luce delle richiamate disposizioni di legge, la conseguenza dell’inadempiuto obbligo comunicativo è di tipo sanzionatorio e l’iter procedimentale per giungere alla revoca del trattamento pensionistico porta inevitabilmente a un’interpretazione limitata, quanto più aderente al testo normativo, non estensibile a casi non esplicitamente previsti.
Sempre ad avviso della sentenza in comento, dalla disposizione in esame emergono almeno quattro situazioni conseguenti all’omessa comunicazione preventiva dei dati reddituali percepiti dal pensionato e non integralmente comunicati all’amministrazione finanziaria: a. l’Inps indica al pensionato come e quando comunicare i dati reddituali (“nei tempi e nelle modalità stabilite”), ed il pensionato adempie; b. qualora l’interessato non trasmette i dati richiesti entro il termine e con le modalità stabilite, l’Inps “procede alla sospensione delle prestazioni”; c. se entro i successivi 60 giorni dalla sospensione l’interessato presenta la comunicazione reddituale, l’Inps procede al “ripristino” della prestazione sospesa; d. se, invece, entro tale termine, non perviene all’Inps la comunicazione dei redditi percepiti, l’istituto procede alla “revoca definitiva” delle prestazioni collegate al reddito e al “recupero di tutte le somme erogate” a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.
A ben vedere, quindi, l’iter procedimentale prevede la verifica dell’adempiuto obbligo comunicativo dei dati reddituali e non una valutazione sull’entità del reddito percepito, essendo rilevante, ai fini dell’avveramento degli effetti conseguenziali, la prima formalità, nei tempi e con le modalità stabilite dall’Inps, non escluso anche fornendo al pensionato un modello precompilato RED sulla base dei dati già in suo possesso, da confermare o rettificare o variare a cura del pensionato. Ed è in tal modo che trova dunque applicazione una modalità di verifica delle situazioni reddituali, come richiesto dall’art. 13, co. 2, della legge n. 412/1991, in linea con la finalità di “razionalizzazione degli adempimenti di cui all’art. 13”, come previsto dalla prescrizione normativa del comma 10-bis dell’art. 35.
Conseguentemente, l’effetto della mancata comunicazione dei dati reddituali può essere duplice: una sospensione temporanea della prestazione collegata al reddito, oppure la sua revoca.
Nella controversia oggetto di scrutinio di legittimità, l’introdotta questione è se la sospensione dell’erogazione della pensione debba essere effettiva ovvero solamente annunciata e se il termine legale di sessanta giorni previsto, a pena di revoca della prestazione, per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, decorra dalla effettiva sospensione della prestazione ovvero dalla comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall’ente previdenziale
Ad avviso del collegio di legittimità, la soluzione volge nel primo senso.
A ben vedere, infatti, la norma, nel prevedere una revoca in via definitiva susseguente alla mancata comunicazione dei dati reddituali entro i sessanta giorni successivi alla sospensione, evidenzia la conclamata maturazione di un effetto revocatorio definitivo della prestazione, che fino a quel momento era stata solo sospesa in via temporanea e, conseguentemente, “non avrebbe senso disporre una sospensione puramente enunciata o preannunciata se ad essa non faccia seguito la sospensione degli effetti della erogazione della prestazione, e se, per contro, ad essa faccia seguito direttamente la sola revoca; sarebbe stato sufficiente preannunciare soltanto la revoca, cioè la cessazione definitiva della prestazione per l’anno non coperto dalla comunicazione dei dati reddituali di riferimento.”
Inoltre, la norma in esame, nel disporre che “si procede alla sospensione delle prestazioni”, fa chiaro ed esclusivo riferimento all’effetto conseguenziale su un trattamento pensionistico in corso di erogazione, dove le singole prestazioni si susseguono regolarmente a scadenza prefissate ed in modo continuativo.
Ma vi è di più.
Nel testo normativo non si fa menzione di un provvedimento di sospensione o di una comunicazione della sospensione, non v’è alcun riferimento alla fase formativa della volontà dell’ente di sospendere il trattamento o alla fase trasmissiva della determinazione assunta dall’ente, ma unicamente alla “sospensione”; più in particolare, laddove è previsto che si procede alla revoca “qualora entro 60 giorni dalla sospensione” non sia pervenuta la comunicazione reddituale, costituirebbe interpretazione estensiva con effetti sfavorevoli per il pensionato intendere che tale termine decorra dalla “comunicazione della sospensione”.
Inoltre, anche la sospensione è a sua volta preceduta da una disposizione dell’ente sui tempi e modalità con cui il pensionato è tenuto ad effettuare le comunicazioni dei propri dati reddituali, atteso che il trattamento è sospeso per l’inosservanza comunicativa entro un termine stabilito dall’ente, mentre il trattamento è revocato per l’inadempiuta trasmissione della richiesta di comunicazione entro un termine previsto ex lege.
La sentenza in commento aggiunge un ulteriore elemento letterale e fattuale contemplato dalla norma, consistente nella previsione del “ripristino della prestazione sospesa” qualora la comunicazione reddituale sia presentata entro il predetto termine di 60 giorni; trattasi all’evidenza di una conclusione (favorevole) alternativa alla revoca (sfavorevole) per il pensionato al quale era stata sospesa la prestazione.
Il ripristino riespande l’efficacia del trattamento sospeso, ossia la prestazione sospesa torna ad essere erogata “dal mese successivo alla comunicazione”, come previsto nell’ultimo periodo del comma 10-bis ed è evidente che l’inciso “ripristino della prestazione sospesa” si riferisce alla ripresa erogazione della prestazione pensionistica, in virtù della comunicazione reddituale che, sebbene tardivamente resa, è tuttavia validamente impeditiva dell’effetto revocatorio connesso al superamento del termine di 60 giorni dalla sospensione.
In buona sostanza, quindi, ad avviso della Corte regolatrice, “l’effettiva sospensione temporanea della prestazione, per la sua evidente finalità sollecitatoria o di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità va incontro in caso di mancata comunicazione dei dati reddituali, costituisce il prodromico atto dispositivo dell’ente erogatore in vista della revoca definitiva della prestazione medesima e del recupero delle somme erogate nell’anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.”
A ben vedere, quindi, l’interpretazione restrittiva dell’effetto decadenziale del diritto alla prestazione si coniuga non solo con il tenore letterale del testo normativo ma anche con la lettura sistematica e finalistica dell’intera disciplina esaminata, su cui l’impugnata sentenza non ha fatto adeguata e completa valutazione.
Il tutto senza sottacere il fatto che l’effettiva sospensione dei ratei pensionistici introdotta dal richiamato comma 10-bis è in linea con il passaggio da un sistema di verifica d’ufficio del requisito reddituale con l’assetto normativo basato sull’onere di comunicazione da parte dell’interessato, per il che lo strumento dell’effettiva sospensione favorisce la sollecitazione a comunicare i dati reddituali utili per poter continuare a godere del trattamento di reversibilità.
Sotto il più stretto profilo ermeneutico, la sentenza in commento rileva che la ricostruzione storica dei fatti compiuta dalla Corte distrettuale ha focalizzato l’attenzione sul trattamento favorevole riservato alla beneficiaria della reversibilità (alla quale non era però stata data attuazione della comunicata sospensione), giungendo, in tal modo, a confermare una revoca definitiva della prestazione non previamente sospesa e neppure ripristinabile mancando il passaggio intermedio del possibile adempimento entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione.
Conseguentemente, la valorizzazione dell’aspetto formale comunicativo della disposta sospensione ha precluso all’interessata di accorgersi delle conseguenze concrete di un trattamento sospeso, superando la finalità sollecitatoria ad un adempimento che solo la parte privata può rendere (e a questa esigibile), richiesto ex lege dall’ente, indipendentemente dalla incidenza dell’ammontare reddituale non comunicato ai fini della conferma o variazione della pensione di reversibilità, profilo valutabile in una fase successiva, afferente al quantum prestazionale.
Da tutto questo, l’accoglimento del primo motivo di ricorso (nel quale resta assorbito il secondo per la ritenuta rilevanza di una comunicazione tardiva ai fini del ripristino della prestazione sospesa e per la conseguente eventuale insoddisfazione del bisogno previdenziale costituzionalmente tutelato in ragione di un ammontare reddituale non ancora verificabile), la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., 18 dicembre 2025, n. 33054
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