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L’ambito di applicazione della responsabilità del committente per infortunio del dipendente dell’appaltatore

31 Ottobre 2025|

Poche settimane prima dell’esperienza referendaria avente ad oggetto il testo dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 (e, segnatamente, del quarto comma nella parte in cui dispone che “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”), conclusasi con il mancato raggiungimento del quorum, con l’ordinanza n. 11918 del  6 maggio 2025 la Corte di Cassazione affronta il tema del “perimetro” della responsabilità del committente in ipotesi di infortunio sul lavoro subito dal dipendente dell’appaltatore, occupandosi di una fattispecie in cui l’infortunio si era svolto nel piazzale della committente, nel quale operavano più ditte appaltatrici.

Sull’iniziativa referendaria merita segnalare (anche per ua analisi delle problematiche più importanti affrontate nel nostro commento), l’Intervista di Vincenzo Antonio Poso a Andrea Morrone, Claudio Scognamiglio e Patrizia Tullini, Il referendum abrogativo parziale dell’art. 26, comma 4, ultimo cpv., del d.lgs. 9 aprile 2008,n.81 sull’esclusione della responsabilità solidale del committente per i danni  subiti dai lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, pubblicata in Giustizia Insieme, 6 maggio 2025.

In particolare, nel caso di specie oggetto della ordinanza n. 11918/2025, il ricorrente, lavorando come trasportatore della ditta appaltatrice dei servizi di trasporto commissionati dalla committente, era rimasto gravemente ferito in conseguenza del rovesciamento di un container in attesa di essere caricato sull’automezzo, che si trovava presso il piazzale della società committente; quest’ultima aveva appaltato i servizi di trasporto alla società datrice di lavoro dell’infortunato ed i servizi di movimentazione logistica nel piazzale ad altra società appaltatrice.

In tale contesto fattuale, il Tribunale ha dichiarato che la responsabilità dell’infortunio sul lavoro era ascrivibile in parte alla società datrice di lavoro, imputandole di non aveva curato per il proprio dipendente un’adeguata preparazione antinfortunistica, ed in parte minore (20%) al comportamento dello stesso lavoratore infortunato, ritenuto responsabile per aver posto in essere una manovra eccentrica rispetto alle proprie mansioni, oltrepassando indebitamente, in violazione delle indicazioni risultanti dai cartelli di prevenzione, la segnaletica tracciata sul suolo che delimitava le corsie di camminamento del piazzale.

Ha ritenuto invece esenti da responsabilità sia la società appaltatrice dei servizi di logistica, il cui personale aveva posizionato il container sul piazzale privo di uno dei supporti che dovevano sostenerlo, sia la società committente.

In proposito ha sostenuto da un lato che la disciplina dell’art. 26 D. Lgs. 81/2008 risulta “non applicabile ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza settoriale come nel caso in esame”, dall’altro che l’impresa committente, titolare del piazzale, aveva esercitato il suo ruolo di appaltante senza ingerenze di sorta nell’organizzazione dei servizi appaltati alla società datrice di lavoro dell’infortunato.

Investita del gravame, la Corte d’Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado escludendo il concorso di colpa del lavoratore, confermando l’assenza di responsabilità in capo alla società committente e ravvisando invece una responsabilità concorrente, in quota paritaria, oltre che della società datrice di lavoro dell’infortunato, anche della società appaltatrice dei servizi di logistica sul piazzale.

Quest’ultima, infatti, secondo la prospettazione dei giudici d’appello, era “tenuta a verificare e a monitorare con opportuna frequenza, tra le altre cose, la corretta e sicura sistemazione dei container sugli appositi loro sostegni forniti di apposite “gambe””, ciò che nel caso di specie non era avvenuto. Per ciò che riguarda gli asseriti profili di responsabilità della committente, la Corte d’Appello ha evidenziato come essa “era soggetto estraneo in ragione del contenuto del contratto di appalto che rimetteva appunto alla sua diretta controparte esecutrice ogni incombenza di controllo, supervisione e verifica, nonché in ragione della sua non ingerenza rispetto a quel genere di operazioni siccome affidate all’autonomia dell’appaltatrice tenuta quindi anche a ogni assidua forma di sorveglianza e controllo sull’area solamente da lei supervisionata e autonomamente gestita”.

Nei confronti di tale decisione ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione il lavoratore infortunato, censurando la sentenza d’appello (fra l’altro) per “violazione dell’art. 26 , I, II e III comma, D.Lgs. n. 81/2008  (art. 360  n. 3 c.p.c.), per avere la Corte di merito ritenuto applicabile anche ai primi due commi l’esclusione di operatività per rischi specifici dell’appaltatore prevista solo per il III comma” e per “violazione e falsa applicazione dell’art. 26 , III c26, D.Lgs. n. 81/2008 (art. 3360 n.3 c.p.c.), per avere la Corte di merito ritenuto applicabile l’esclusione di operatività per rischi specifici dell’appaltatore, confondendo il concetto di autonomia operativa con quello di rischio specifico e con quello di rischio interferenziale”.

La S.C., nel ritenere fondati tali due motivi di ricorso, ha preso le mosse da una ricostruzione storica dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità del committente in caso di infortunio subito dal dipendente dell’appaltatore; ha quindi evidenziato come il “perimetro” di tale responsabilità, originariamente ristretto, in applicazione del generale principio dettato dall’art. 2087 c.c., all’ipotesi in cui risulti dimostrato che “il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal committente o da suoi rappresentanti – tanto che l’appaltatore finisca per agire quale nudus minister privo dell’autonomia che normalmente gli compete – o allorquando risultino presenti gli estremi della culpa in eligendo”, si sia poi progressivamente esteso, soprattutto a seguito dell’emanazione della direttiva-quadro 89/391/CEE. L’art. 6, par. 4 di tale provvedimento, che ha trovato attuazione da parte del legislatore nazionale dapprima con l’art. 7 del D.Lgs. n. 626 del 1994, e poi con l’art. 26, D.Lgs. n. 81 del 2008, stabilisce infatti che “quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all’attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti”.

Evidenzia, dunque, la Corte che tali disposizioni (e da ultimo l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2015 nella sua attuale formulazione) stabiliscono una serie di obblighi specifichi a carico dell’imprenditore committente, e che in caso di infortunio subito da lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici occorre verificare in concreto se tali obblighi risultano essere stati adempiuti.

L’approdo interpretativo al quale giunge la giurisprudenza di legittimità estende quindi l’area di applicazione della responsabilità del committente: da un lato pone a carico di esso “l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, di fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio nonché di cooperare con l’appaltatrice e con la subappaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro e sia all’attività appaltata”; dall’altro afferma che non è sufficiente ad escludere la responsabilità il fatto che il committente non si sia ingerito nell’esecuzione o nell’organizzazione dell’attività appaltata. Il perimetro della responsabilità, infatti, secondo tale orientamento, non può ridursi al solo ambito della “culpa in vigilando”, di quella “in eligendo” o alle fattispecie di concreta ingerenza dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori, posto che gli obblighi posti a carico del committente dal T.U. n. 81 del 2008 “fungono da parametri di valutazione della condotta del committente, titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dell’impresa appaltatrice in relazione agli infortuni occorsi durante l’esecuzione dell’opera”.

In tale ambito la sentenza in rassegna, attraverso un percorso logico-giuridico (rinvenibile anche nella coeva Cass. 11922/2025 e nella di poco successiva Cass. 25113 del 12 settembre 2025, stesso relatore della pronuncia in commento, che, quest’ultima, per completezza pubblichiamo)che prende le mosse dalla normativa eurounitaria sopra richiamata, passa all’esame della trasposizione che dei principi da essa stabiliti ha fornito il Legislatore italiano (segnatamente, l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008). A tal fine valorizza l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, giungendo alla conclusione secondo cui l’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 stabilisce “una serie di obblighi specifichi, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, gravanti sulle imprese committenti, il cui adempimento occorre verificare in caso di infortunio subito da lavoratori delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. Così argomentando, mostra di condividere le pronunce (citate in motivazione) che escludono la natura eccezionale della responsabilità del committente, limitata alle sole fattispecie di culpa in eligendo o in vigilando, o di ingerenza nell’esecuzione dell’appalto; con il corollario, anch’esso condiviso dalla sentenza in rassegna (che a tal fine richiama Cass. 29157/2024) secondo il quale “non basta ad escludere la responsabilità della società committente la circostanza che essa non si sia ingerita nell’esecuzione o nell’organizzazione dell’attività appaltata”.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la S.C. ritiene che il giudice d’appello non si sia attenuto ai principi che regolano la materia, addebitando in primo luogo alla sentenza impugnata il fatto di essere giunta ad escludere la responsabilità della committente attribuendo rilievo alla mancanza di ingerenza da parte di quest’ultima nell’attività operativa di carico e scarico nell’ambito del piazzale, affidata dalla committente ad altra società appaltatrice.

Così argomentando, secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello ha omesso di prendere nella dovuta considerazione gli oneri che, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, comunque gravano sul committente; in particolare, evidenziano che la fattispecie (nella quale l’azienda committente, proprietaria dell’area in cui venivano svolte operazioni di movimentazione logistica, ha affidato in appalto tali attività ad una società, ed ha affidato invece in appalto ad altra società le operazioni di carico e scarico) comportava la contemporanea presenza nel medesimo “luogo di lavoro”, inteso come identità locale in senso funzionale così come individuato dal diritto dell’Unione europea, di lavoratori dipendenti di più imprese, con una compartecipazione attiva di una pluralità di lavoratori sinergicamente orientata al medesimo scopo produttivo; con la conseguenza che, anche a prescindere da ogni considerazione in merito alla ingerenza (o meno) del committente nelle attività delle imprese appaltatrici e/o dal profilo dell’esonero da responsabilità in relazione ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici, operano i criteri di imputazione della responsabilità solidale in forza dell’art. 26 , comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Sulla scorta del dato normativo ricavabile dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e di quanto argomentato nella motivazione della sentenza in commento, è possibile dunque enucleare tre diversi profili di responsabilità che gravano sul committente, qualora esso affidi l’esecuzione di lavori ad imprese appaltatrici che svolgono le attività oggetto di appalto nell’ambito di locali dei quali il committente stesso abbia la disponibilità giuridica: (i) la responsabilità, “propria” del committente, in relazione all’adempimento degli obblighi di verifica, documentazione, informazione e collaborazione che primi due commi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008  pongono a suo carico; (ii) l’ulteriore  responsabilità, anch’essa “propria” del committente, in relazione all’adempimento dell’obbligo imposto dal terzo comma dell’art. 26 (quello di promuovere “la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”); (iii) la responsabilità, in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i danni subiti dal lavoratore dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore in conseguenza di infortunio sul lavoro subito nel corso dell’esecuzione delle opere appaltate e non oggetto di indennizzo ad opera degli enti pubblici di assicurazione, disciplinata dal comma 4 dell’art. 26.

I tre profili sopra individuati presentano alcuni presupposti comuni, altri che invece applicabili solo ad alcuni di essi.

Con riferimento al primo profilo di responsabilità, assumono rilievo gli obblighi che le norme sopra citate pongono direttamente in capo all’impresa committente; esse richiedono che quest’ultima adempia adeguatamente, in considerazione della natura delle opere appaltate, alle caratteristiche dei luoghi nei quali esse devono essere svolte ed alle specifiche competenze dell’impresa appaltatrice e/o delle imprese subappaltatrici, a specifici oneri di valutazione dei rischi, di informazione nei confronti di esse, di formazione, di adozione delle misure utili e necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nell’appalto, di cooperazione con le imprese appaltatrici nell’attuazione di tali misure, di controllo e coordinamento delle attività di esse.

Occorre preliminarmente, affinché si verifichi la fattispecie presa in considerazione dai primi due commi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, che si tratti di affidamento in appalto di opere o servizi da realizzarsi all’interno dell’azienda del committente, o di un’unità produttiva di essa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’attività oggetto di appalto: tale è il presupposto unico, necessario e sufficiente affinché il committente assuma la posizione di garanzia nei termini sopra delineati; con la precisazione che lo “stesso luogo di lavoro”, comportante la (cor)responsabilità del committente deve essere individuato ““non già in un rigoroso ambito endo-aziendale … bensì in quello di una “compresenza” organizzata e coordinata (di lavoratori di più imprese, nel senso detto) in un “luogo” individuato come medesimo dal “lavoro” (in uno “stesso luogo di lavoro”)” (in tal senso, fra le più recenti, Cass. 12324/2024).

Una volta accertata la sussistenza di tale presupposto, peraltro, l’ambito di applicazione di tale responsabilità non può dirsi chiaramente ed univocamente delineato nella giurisprudenza della Suprema Corte. Ed infatti, l’orientamento in precedenza già espresso da Cass. 12465/2020 e condiviso dalla sentenza in rassegna, è nel senso che “la responsabilità del committente (in relazione agli obblighi in discorso) è oggi normalmente implicata nell’esecuzione di un’attività produttiva attraverso contratti di appalto; talché il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non ha adempiuto ai propri obblighi in materia”.

Il “perimetro” della responsabilità che i primi due commi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 pongono in capo all’impresa committente, dunque, essendo i relativi oneri gravanti direttamente in capo all’impresa committente, non può e non deve essere ristretto all’ambito della culpa in vigilando o in quello della culpa in eligendo, oppure ai soli casi in cui il committente abbia esercitato una concreta ingerenza nell’esecuzione delle opere affidate all’appaltatore; ciò in quanto (come ricorda Cass. 34583/2024, citata dalla sentenza in rassegna), il committente risulta essere “titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori dell’impresa appaltatrice in relazione agli infortuni occorsi durante l’esecuzione dell’opera”.

Si legge però in una decisione pressoché coeva di quella in commento (Cass. 14764/2025, emessa da un collegio di composizione diversa, che a sua volta richiama Cass. 9178/2023), anch’essa relativa ad una fattispecie nella quale le opere appaltate venivano svolte in un luogo del quale il committente aveva la disponibilità giuridica, che “il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l’incidenza della relativa condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.

Soluzione interpretativa, quella or ora richiamata, che sembra dunque valorizzare (e ritenere imprescindibili al fine di poter configurare la responsabilità “propria” del committente) i profili attinenti alla culpa in eligendo, a quella in vigilando e all’ingerenza nell’esecuzione delle opere appaltate. Una posizione analoga, quindi, a quella espressa anche da Cass. 2291/2023, ove si afferma che “E’ pur vero che è espressamente prevista dalla normativa di settore (prima, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; ora, trasfuso sostanzialmente nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26) tutta una serie di obblighi a carico del committente connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, pertanto, il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo. Tuttavia, va esclusa una applicazione automatica di tale principio, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”.

Analogo, d’altra parte, sembra essere anche l’orientamento della giurisprudenza penale; anche recentemente, infatti, le sezioni penali della S.C. si sono espresse nel senso di ritenere che “per valutare la responsabilità del committente in caso di infortunio è necessario verificare, in concreto, l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo” (così Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 23/04/2025, n. 18169; nello stesso senso, anche la più recente Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 13/05/2025) 01/09/2025, n. 30039 e, per la giurisprudenza di merito lavoristica, Corte d’Appello Venezia, Sez. lavoro, Sent., 25/10/2022, n. 532). Della questione relativa ai diversi criteri di imputazione della responsabilità in ambito civile ed in ambito penale, peraltro, la sentenza in commento si è fatta carico, sottolineando la diversità tra i criteri di imputazione della responsabilità in ambito civile (dominati dal principio posto dall’art. 1218 c.c., secondo il quale il debitore/datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento è dovuto a causa lui non imputabile) rispetto a quelli applicabili con riferimento alla responsabilità penale.

Anche gli obblighi riferibili al secondo profilo di responsabilità sopra richiamato (quello di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) presuppongono che le opere appaltate debbano eseguirsi all’interno dell’azienda del committente, o nell’ambito di una sua articolazione, e comunque in luoghi dei quali il committente abbia la responsabilità giuridica. Tale assunto mi sembra ricavabile, pur in assenza di espressa indicazione normativa, sia dal contenuto del terzo comma dell’art. 26, sia dal richiamo in esso rinvenibile alla “cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2”.

Esso è condiviso anche in giurisprudenza: si legge infatti in Corte di cassazione penale, sez. IV, 16 maggio 2025 n. 18438 che “affinché possa trovare applicazione il predetto art. 26 è necessario che in un medesimo ambiente si trovino ad operare stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi: l’esistenza o meno del rischio interferenziale, quindi, dipende innanzitutto dalla compresenza di più imprese l’interno dell’azienda del datore committente, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, dovendo inoltre trattarsi, come nella specie, di un contesto lavorativo nella sua disponibilità giuridica”.

Ma con riferimento al secondo profilo di responsabilità sopra enucleato il Legislatore ha posto una limitazione di non poco rilievo: specifica, infatti, la norma che “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. Neppure tale disposizione (così come quella riferita al terzo profilo di responsabilità sopra individuato, disciplinata dal quarto comma dell’art. 26), dunque, è applicabile con riferimento ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, ma tale esonero non ha formato oggetto di quesito referendario.

Il ruolo di garanzia del datore committente derivante da tale disposizione risulta, dunque, definito “in negativo”, nella misura in cui risultano esclusi dal perimetro applicativo i rischi specifici dell’attività delle imprese appaltataci. Si tratta, infatti, di rischi connessi alle competenze proprie del datore di lavoro dell’impresa appaltatrice, in relazione al settore di appartenenza (in tal senso, ad esempio, ancora Cass. pen. 18438/2025, ove si afferma che “Il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è, infatti, legato “alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine” generalmente mancante in chi opera in settori diversi”).

Per ciò che riguarda, invece, la responsabilità del committente in solido con l’appaltatore e/o il subappaltatore per il risarcimento dei danni subiti dai dipendenti di questi ultimi in conseguenza di infortunio occorso nell’ambito di svolgimento delle opere o dei servizi appaltati, la norma non specifica che le opere appaltate debbano essere svolte, affinché sorga tale responsabilità,  all’interno dell’azienda o di un’articolazione di essa, o comunque in luoghi dei quali il committente abbia la giuridica responsabilità.

La necessaria sussistenza di tale requisito sembra comunque estesa all’intera disciplina della responsabilità del committente, prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, e quindi anche al profilo della responsabilità solidale di cui al quarto comma di tale disposizione; in tal senso, v. Tribunale Velletri, Sez. lavoro, Sent., 20/04/2021, n. 650, secondo cui “Nell’ipotesi dell’appalto il D.Lgs. n. 81 del 2008 ha espressamente previsto (art. 26) che, in caso d’infortunio avvenuto nel corso di lavorazioni eseguite in appalto, opera la solidarietà per cui il committente risponde in solido con appaltatori ed eventuali sub appaltatori dei danni differenziali non indennizzati dall’INAIL. (…). Il committente, in ogni caso, è responsabile in tema di salute e sicurezza solo se ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”. Nel senso della necessaria sussistenza del requisito della disponibilità giuridica dei luoghi è anche la giurisprudenza penale, che ravvisa i presupposti della “posizione di garanzia” in capo al committente “sempre che l’ambiente di lavoro rimanga nella disponibilità giuridica del committente” (Cass. pen. 38845/2019; per la nozione di “ambiente di lavoro”, v. Sez. 4, n. 23147 del 12-6-2012, nonché Sez. 4, n. 43966 del 17-11-2009, secondo cui “per ambiente di lavoro deve intendersi tutto lo spazio in cui l’attività lavorativa si esplica ed in cui coloro che siano autorizzati ad accedervi nonché coloro che vi entrino, per ragioni connesse o meno all’attività lavorativa, possono recarsi e sostare, anche in momenti di pausa, riposo e sospensione dei lavori”).

È invece espressamente previsto anche con riferimento a tale forma di responsabilità l’esonero in relazione “ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”: limitazione che, questa sì, ha formato oggetto del recente referendum abrogativo, senza raggiungere il quorum.

Luigi Andrea Cosattini, avvocato in Bologna

Visualizza i documenti: Cass., 12 settembre 2025, n. 25113; Cass., ordinanza 6 maggio 2025, n. 11918

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