La prova indiziaria e il giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio in caso di infortunio sul lavoro
4 Luglio 2026|La Sezione IV della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, n. 5697 dell’11 febbraio 2026 (pronunciata all’udienza del giorno 8 gennaio 2026), è tornata ad affrontare il tema della valutazione delle prove indiziarie, ribadendo che la penale responsabilità dell’imputato può essere affermata anche in assenza di prove dirette, purché gli indizi siano fondati su fatti-base certi e presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza, tali da consentire di pervenire ad un giudizio di colpevolezza sorretto da certezza processuale.
Il caso di specie si riferisce al decesso di un lavoratore, precipitato dal terrazzo di un’abitazione durante l’esecuzione di lavori di sostituzione della grondaia di una tettoia, per il quale il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.
In assenza di testimoni diretti dell’accaduto, i giudici di merito hanno ricostruito la dinamica dell’evento mediante un articolato giudizio inferenziale, fondato su una pluralità di elementi convergenti.
In particolare, per pervenire all’affermazione di responsabilità del datore di lavoro, è stato valorizzato (i) il fatto che la persona deceduta indossasse abiti da lavoro e calzature antinfortunistiche, (ii) il rinvenimento di un’imbracatura per i lavori in quota, (iii) lo stato delle lavorazioni, dal quale emergeva che una porzione della grondaia era già stata sostituita mentre un’altra risultava distaccata proprio in corrispondenza dell’area dalla quale il lavoratore era precipitato, (iv) l’esito delle valutazioni medico-legali, che individuavano la causa del decesso in un politrauma conseguente a caduta dall’alto.
L’insieme di questi elementi ha portato i giudici di merito a ritenere che la vittima stesse svolgendo attività lavorativa al momento dell’incidente (e, più precisamente, che fosse impegnata nelle operazioni di rimozione della grondaia) e che l’evento mortale fosse eziologicamente riconducibile all’omessa predisposizione delle necessarie misure di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro.
Nello specifico, l’imputato avrebbe omesso una serie di obblighi prevenzionistici imposti dal d.lgs. n. 81/2008, tra cui la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta, l’addestramento del lavoratore, l’adozione di misure di protezione collettiva e la redazione del documento di valutazione dei rischi completo ed efficace.
Allo stesso tempo, è stata esclusa sia in primo che in secondo grado la plausibilità delle soluzioni alternative prospettate dalla difesa, fondate sull’ipotesi di un malore improvviso o di una caduta del tutto svincolata dall’attività lavorativa in corso.
Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per Cassazione il datore di lavoro, sostenendo che l’affermazione di responsabilità fosse stata fondata su elementi meramente congetturali, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 192 comma 2 c.p.p. Secondo la prospettazione difensiva, gli elementi valorizzati dai giudici di merito sarebbero stati intrinsecamente neutri e compatibili con una pluralità di spiegazioni alternative.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, osservando preliminarmente come le doglianze del datore di lavoro fossero, in realtà, dirette a sollecitare una rilettura alternativa del compendio probatorio, senza evidenziare vizi logici o argomentativi di manifesta evidenza che potessero legittimare l’intervento in sede di legittimità.
Nel merito, la Corte ha osservato che la prova indiziaria non è di per sé incompatibile con l’accertamento del fatto in termini di certezza processuale e che il giudizio di responsabilità può essere fondato sia su prove dirette che indiziarie, non introducendo l’art. 192 comma 2 c.p.p. alcuna gerarchia tra di esse.
A tal fine, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’apprezzamento degli elementi indiziari si articola in due momenti distinti e complementari. In una prima fase, gli indizi devono essere scrutinati singolarmente, ciascuno nella propria ed autonoma valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità. Successivamente, gli stessi devono essere valorizzati in una prospettiva globale ed unitaria, che consenta di coglierne la convergenza dimostrativa.
La sentenza, pertanto, si inserisce nell’ambito del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. II, n. 25016 del 8 aprile 2022) secondo cui la valutazione della prova indiziaria non si esaurisce in una mera sommatoria dei singoli elementi indiziari, ma richiede l’esame globale degli stessi per verificare la loro capacità di integrarsi reciprocamente all’interno di una prospettiva unitaria e coerente, logicamente plausibile e resistente alle possibili spiegazioni alternative.
Ne consegue che gli indizi, per assumere valore probatorio, devono fondarsi su dati di fatto certi – e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono essere gravi, precisi e concordanti. Tutti questi requisiti devono concorrere congiuntamente, nel senso che, in mancanza anche di uno solo di essi, gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare un’affermazione di penale responsabilità.
Arianna Galli, avvocato in Milano
Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IVª, 11 febbraio 2026, n. 5697
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