La Corte di cassazione nega l’applicazione del cumulo giuridico alla sanzione amministrativa prevista per l’obbligo di corrispondere la retribuzione con strumenti tracciati
17 Giugno 2026|A mente dell’art. 1, co. 910/913 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), “910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. 911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. 913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.”
Le regole sottese all’applicazione della citata sanzione sono quelle contenute nella legge n. 689/1981, tra le quali c’è anche quella di cui all’art. 8 (Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), secondo il quale: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (…..).”
Parliamo quindi del c.d. cumulo giuridico che l’INL ritenne sin da subito non applicabile all’illecito amministrativo di che trattasi (unitamente alla diffida di cui al d.lgs. n. 124/2004 e s.m.i.) con la lettera n. 9538 del 22.05.2018 e la successiva nota n. 5828 del 14.07.2018.
Questa interpretazione restrittiva del campo di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico” è stata recentemente confermata dall’ordinanza n. 6633 del 20 marzo 2026 della sezione lavoro della Corte di cassazione.
Vediamone, nel dettaglio, i contenuti.
La Corte di appello di Torino, confermando il provvedimento del giudice di prime cure, aveva respinto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta nei confronti dell’Ispettorato del lavoro di Asti-Alessandria il quale aveva intimato il pagamento di una sanzione rilevando (sulla scorta del verbale redatto dalla Guardia di Finanza), tra le altre, anche la violazione dell’art. 1, commi 910 e 911 della legge n. 205 del 2017 per aver corrisposto la retribuzione in contanti.
Nella determinazione della sanzione relativa alla legge n. 205/2017 la Corte territoriale ha evidenziato che la ratio della normativa era quello di rendere tracciabile ogni pagamento, con la conseguenza che ogni dazione costituiva illecito (e, dunque, la sanzione era stata calcolata in base al numero di dazioni, per altro riferibili solamente ad una lavoratrice).
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: a. violazione dell’art. 1, co. 910, 911, 913 della legge n. 205/2017 per erronea interpretazione di dette disposizioni normative nel senso di correlare la sanzione ad ogni dazione di denaro e non alla “retribuzione” (con la sanzione quindi applicata in base ad un mero calcolo aritmetico -i mesi di durata del rapporto di lavoro, suddivisi in settimane-, in assenza di qualsiasi istruttoria sulla data di corresponsione dei presunti pagamenti); b. motivazione contraddittoria laddove era stato rilevato che non vi è onere di motivazione relativo alla quantificazione della sanzione.
L’ordinanza in commenta ha rigettato il proposto ricorso ritenendo il primo motivo in parte inammissibile e per la parte residua non è fondato e il secondo inammissibile.
L’inammissibilità di che trattasi ruota essenzialmente sul fatto che le doglianze mirano ad ottenere, nella loro essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolvono nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto, esaminati in modo parziale e atomistico, e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’Appello, con motivato e plausibile apprezzamento.
Più nello specifico del ragionamento fatto, il collegio di legittimità è dell’avviso che il tenore lessicale delle disposizioni normative fa chiaramente intendere che il concetto di “retribuzione nonché ogni anticipo di essa” fa riferimento alla erogazione della somma pagata quale corrispettivo dell’attività lavorativa, erogazione che ha, quale caratteristica intrinseca, quella della periodicità (generalmente mensile).
L’utilizzo della nozione generale di “retribuzione” (peraltro ricorrente in tutti i contesti normativi e negoziali che descrivono l’obbligazione principale del datore di lavoro) ha quindi lo scopo specifico di distinguere tale istituto da altre erogazioni (ad es. rimborsi spese e/o liberalità) e le diverse modalità in cui può essere versata evidenzia la periodicità delle erogazioni attinenti all’istituto retributivo.
Inoltre, la lettura sistematica di tutti i commi di che trattasi mette in risalto l’intenzione legislativa di rendere tracciabile ogni dazione economica che venga erogata dal datore di lavoro con modalità diverse da quelle espressamente previste e, di conseguenza, di correlare l’applicazione delle sanzioni amministrative a ciascuna violazione delle suddette modalità.
Del tutto coerentemente, quindi, il legislatore ha previsto un minimo ed un massimo edittale della sanzione amministrativa da applicare, al fine di rendere proporzionata e ragionevole la sanzione anche in considerazione del tipo di periodicità scelta dal datore di lavoro per la corresponsione della retribuzione.
Da qui il principio di diritto che “fotografa” la lettura di legittimità sulla cesura all’(invero anche solo ipotetica) applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8 della legge n. 689/1981 all’iullecito amministrativo di che trattasi: “l’art. 1, comma 913 della legge n. 205 del 2017 va interpretato nel senso che la sanzione pecuniaria ivi prevista (da graduare nell’ambito del minimo e del massimo edittale) è applicata per ciascuna dazione economica che non rispetti le modalità di erogazione della retribuzione come descritte nel comma 910.”
Con più specifico riguardo all’art. 8, co. 1, della legge n. 689/1981, l’ordinanza in commento ricorda che, in sede di legittimità (v. Cass. n. 20129/2022), è già stato affermato che l’unificazione (ai fini dell’applicazione della sanzione nella misura massima del triplo di quella prevista per la violazione più grave) in ordine a plurime trasgressioni di diverse disposizioni ovvero della medesima disposizione, riguarda, ex se, esclusivamente l’ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda da un’unica condotta e, quindi, non opera nel caso di condotte distinte, quantunque collegate sul piano dell’identità di una stessa intenzione pluri-offensiva (con la sola eccezionale esclusione delle violazioni attinenti alla materia previdenziale e assistenziale), nella cui ipotesi, perciò, trova applicazione il criterio generale del cumulo materiale delle sanzioni.
Conseguentemente, la previsione di cui all’art. 8-bis, co. 1, della medesima legge n. 689, relativa alle violazioni amministrative commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria, è dettata al solo fine di escludere l’effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione, e non in funzione di unificazione della condotta.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 20 marzo 2026, n. 6633
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