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La Cassazione torna a pronunciarsi sull’esposizione ad amianto e sul nesso di causalità ai fini del risarcimento del danno

25 Settembre 2025|

Premessa

Com’è noto, il tema dell’accertamento del nesso di causalità nelle malattie professionali rappresenta uno snodo peculiare all’interno del nostro ordinamento rispetto al quale il giudice del lavoro deve saper mantenere un approccio articolato ed orientare il giudizio in base ai differenti statuti della causalità che vengono in rilievo a seconda della natura della domanda svolta nel processo, posto che l’ottica giuslavoristica può coinvolgere, talvolta anche all’interno dello stesso giudizio, ciascuno dei tre ambiti giuridici (civile, penale e previdenziale) in cui l’accertamento della causalità assume rilevanza costitutiva.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 17655/2020), se si vogliono accordare tutti i rimedi riparatori previsti dall’ordinamento al lavoratore tecnopatico o agli eredi occorre anzitutto accertare in via pregiudiziale ed incidentale anche l’esistenza oggettiva del fatto reato procedibile d’ufficio, dovendo altrimenti operare (in caso di operatività dell’assicurazione obbligatoria Inail, che peraltro non è universale) la regola del “parziale esonero” del datore dalla stessa responsabilità civile ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965.

Ciascuno di questi ambiti che possono venire simultaneamente in rilievo davanti al giudice del lavoro (penalistico, civilistico, previdenziale) presenta un diverso statuto probatorio della causalità; posto che, sotto questo aspetto, nel giudizio penale vale la regola dell’accertamento oltre ogni ragionevole dubbio; mentre in ambito civile vale il meno rigoroso “più probabile che non” (v. Cass., SS.UU. n. 576/2008; Cass., SS.UU. n. 23197/2018); in ambito previdenziale, invece, riguardo alle più diffuse malattie professionali, il nesso di causa è (spesso, ma non sempre) addirittura tabellato e quindi presunto sulla base delle previsioni del T.U. n. 1124/1965 le quali richiedono di provare soltanto l’esposizione al rischio e la malattia.

Per quanto concerne invece il piano sostanziale della disciplina del nesso causale ovvero delle condizioni giuridiche occorrenti per la sua individuazione del nesso, secondo la giurisprudenza che si è consolidata – e fatta salva la ricordata regola della tabellazione – ogni settore del diritto è regolato dal medesimo principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il legame causale, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l’azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori che abbiano operato nella serie causale.

In punto, da ultimo, “in tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l’esposizione all’amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all’agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell’assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all’attività lavorativa e/o all’ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso” (v. Cass. n. 28458/2024).

Sempre in tema di risarcimento danni da esposizione ad amianto e nesso di causa nelle malattie asbesto-correlate, più recentemente la Suprema Corte (v. Cass., sez. lav., sent. n. 4092/2025) ha affermato che solo qualora possa ritenersi con certezza che l’intervento di un fattore estraneo all’attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l’infermità che ha portato al decesso il lavoratore deve escludersi l’esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (v. Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 23990/2014); mentre per contro va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l’operatività del principio di equivalenza causale (v. Cass. n. 7551/1987; Cass. n. 21021/2007).

Deve perciò evidenziarsi che l’ordinamento vigente ammette il giudizio sulla correlazione causale tra fatto ed evento anche in termini di apporto concausale. Ciò significa che chi sia stato esposto all’amianto per motivi professionali (anche soltanto ambientali) ha diritto di vedersi riconosciuta l’origine professionale della malattia, quand’anche nel giudizio risultino altre esposizioni o altre condizioni di confondimento (ambientali o legati ad altri fattori extraprofessionali) che non assurgano, però al ruolo di fattori alternativi di tipo esclusivo. E quindi la ricorrenza di tali fattori alternativi deve essere allegata e dimostrata in giudizio dal datore di lavoro.

L’ordinanza 3 luglio 2025, n. 18044 della Corte di cassazione

Con l’ordinanza in commento la sezione lavoro della Corte di cassazione è tornata ad affrontare i profili legati alla presenza del (necessario) nesso causale tra la malattia (nella specie, placche pleuriche amianto correlate) e la lavorazione morbigena svolta da un lavoratore presso due aziende, respingendo il ricorso presentato da uno dei due datori di lavoro.

I fatti

Un lavoratore si vedeva riconoscere, in prime cure,  un danno permanente al 2%, dichiarando quindi la responsabilità delle due società (al 50% ciascuna), condannando una delle due, quale obbligata solidale, a corrispondere all’interessato un risarcimento per l’accertato danno non patrimoniale.

Nel successivo giudizio di appello principale la Corte territoriale di Venezia rigettava l’appello principale proposto dalla soccombente, accertando l’esclusiva responsabilità di una delle due società, condannando la stessa al pagamento della somma già liquidata dal giudice di primo grado.

La sentenza di seconde cure, tanto sulla scorta dei precedenti accertamenti contenuti in sentenze di lavoro pronunciate dalla medesima Corte sulla scorta di prove atipiche, prove dirette ed indirette costituite da atti (ctu e testi) e sentenze penali (di primo grado e appello) passate in giudicato, nonché da testimonianze assunte in cause civili sovrapponibili e ctu espletata in primo grado che ha valorizzato dichiarazioni di altri testi in altri cause che nel complesso completavano il quadro di esposizione a rischio.

Sulla scorta di tali atti emergeva infatti che vi era stata assoluzione dei componenti del Cda e dei direttori generali per sostanziale assenza di amianto nel periodo successivo al 1980 con situazione radicalmente mutata rispetto al decennio precedente.

Contro la decisione è stato proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.

Il decisum

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il quanto motivo e infondati gli altri tre, tutti ponenti il tema della colpa datoriale e della causalità omissiva.

Il Collegio premette che, sul piano soggettivo della colpa, si omette di considerare anzitutto che nel caso di specie si discute di responsabilità contrattuale per cui l’onere di aver osservato tutte le regole cautelari dettate dall’ordinamento è a carico del datore dovendo il lavoratore provare unicamente di aver lavorato e di aver contratto una malattia provocata da un agente nocivo di derivazione professionale (nesso di causa). Inoltre, le norme dettate per la protezione delle polveri avrebbero avuto effetto protettivo anche per il rischio placche pleuriche. Dove sono state osservate le norme cautelari, gli effetti sulla salute dei lavoratori sono stati assai minori (giudizio controfattuale); le placche pleuriche e le altre malattie asbesto correlate si sono sviluppate soprattutto tra i lavoratori che lavoravano in ambienti di lavoro nocivi. Non è per l’uso dell’amianto in sé che viene quindi ritenuto responsabile il datore, ma per il suo utilizzo in modo non conforme all’ordinamento.

Il tutto per mettere in evidenza che è pertanto invocabile alcuna responsabilità oggettiva.

Come statuito anche più recentemente (v. Cass. n. 4084/2025, cit.), a cui di seguito si fa richiamo anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cpc in tema di responsabilità ex art. 2087 cod. civ., il datore di lavoro, al fine della prevenzione dei danni ai lavoratori derivanti dall’esposizione alle polveri di amianto, è tenuto al rispetto anche della regola cautelare di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 303/1956 – volta a proteggere dall’inalazione di polveri, di qualsiasi specie, di cui si deve conoscere l’esistenza e nocività, sia se produttive di effetti visibili che invisibili – e ciò in ragione del duplice rilievo che il legislatore, in più disposizioni, qualifica come polveri le fibre di amianto e richiama espressamente detto D.P.R. per la protezione dal rischio derivante dall’amianto.

La norma del D.P.R. n. 303/1956 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datore di lavoro nel caso in esame è l’art. 21, rubricato “difesa contro le polveri”, che disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: “Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambito di lavoro, nell’ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L’aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all’inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell’ambiente di lavoro. Nei lavori all’aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l’attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l’Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall’Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d’ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”.

Ad avviso del Collegio di legittimità, nella fattispecie scrutinata va escluso che il principio della “sicurezza generalmente praticata” possa servire allo scopo di alleggerire il carico di diligenza esigibile dalla datrice di lavoro, non risultando, in base alla sentenza impugnata, che essa abbia mai adottato alcuna misura di protezione dal rischio (salvo mascherine di uso comune, mai aspiratori o strumenti simili), pur consistendo quelle prescritte dall’ordinamento in semplici accorgimenti, da sempre disponibili.

Tutte misure idonee a diminuire l’entità delle fibre disperse nell’ambiente di lavoro ed a ridurre la probabilità di contrarre la malattia (sul punto, v. Cass., sez. IV, n. 38991/2010; Cass., Sez. IV, n. 43786/2010) e misure pure esigibili dal datore il quale, in forza dell’attività svolta e dei richiamati principi, non poteva non essere a conoscenza della pericolosità dell’utilizzo dell’amianto adoperato nella lavorazione come coibente e su cui in ogni caso aveva il dovere di informarsi circa le più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute di lavoratori.

Secondo un’acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell’esposizione all’amianto per il rischio di mesotelioma (ma lo stesso vale per le placche pleuriche asbesto correlate) risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale, mentre l’asbestosi – anch’essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita – è stata inserita nell’elenco tipizzato delle malattie professionali dalla legge n. 455/1943.

Ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest’ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (v. Cass., sez. IV, n. 5919/1991; Cass., sez. IV, n. 5037/2000; Cass., sez. IV, n. 4675/2007; Cass., sez. IV, n. 21513/2009; Cass., Sez. IV, n. 43786/2010; Cass., sez. IV, n. 38991/2010).

A fronte di quanto sostenuto dalla società ricorrente circa l’insufficienza della stessa normativa contro le polveri ex art. 21 del D.P.R. n. 303/1956, a proteggere i lavoratori esposti ad amianto e a proposito del medesimo rischio rappresentato dalle polveri d’amianto neppure manca nell’ordinamento un esplicito richiamo all’obbligo del datore di osservare tutte le norme del D.P.R. n. 303/1956 (e quindi anche l’art. 21) secondo la decisione in commento è errato ipotizzare che la prescrizione dell’impiego delle misure di precauzione (rispetto ad una esposizione protrattasi per anni fino al 1980) fosse frutto del senno di poi; o che essa fosse insufficiente a proteggere il lavoratore.

Al contrario, è da sempre riconosciuta nell’ambito della giurisprudenza di legittimità l’idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ma anche le placche pleuriche ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive).

Orbene, una volta chiarito che l’affermazione della responsabilità civile della datrice di lavoro non viene ad essere radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l’utilizzo di amianto, deve al contrario affermarsi che la valutazione della responsabilità civile deve investire, anche nel caso di specie, non già l’attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì soltanto il modo con cui essa è stata esercitata. E senza nessuna valutazione retrospettiva (“ora per allora”); bensì avendo esclusivo riguardo alle norme in vigore al momento della condotta. La datrice di lavoro viene cioè chiamata a rispondere dell’omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell’epoca; come accade per qualsiasi altra attività lavorativa sottoposta a verifica di legalità operata ai fini dell’affermazione della responsabilità civile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, ma non necessita che l’agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi; il giudizio di prevedibilità dell’evento in materia di malattie asbesto correlate “non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute” (v. Cass., sez. IV, n. 988/2002).

Secondo questa giurisprudenza  “la mancata eliminazione, o la riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell’insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti. Se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività non v’è ragione di escludere il rapporto di causalità con l’evento e il requisito di prevedibilità del medesimo. E non v’è ragione di escluderlo in particolare perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l’insorgenza della malattia erano identiche a quelle richieste per eliminare o ridurre i rischi anche non conosciuti; con la conseguenza , sotto il profilo obiettivo , che ben può affermarsi che la mancata adozione di ‘quelle’ misure ha cagionato l’evento e, sotto il profilo soggettivo, che l’evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure”, punto riaffermato anche dalla sezione lavoro con la sentenza n. 8655/2012 riconoscendosi (adeguato e coerente sostenere che) “una volta assodato che fin dagli inizi del 1900 vi era la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell’amianto e la sua correlazione con le patologie tumorali non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che non appronti tutte le cautele in chiave preventiva conosciute all’epoca di riferimento per il solo fatto che la patologia specifica (mesotelioma) non era stata ancora compiutamente correlata all’amianto perché, comunque, era conosciuta la pericolosità di detta sostanza (per la salute dell’uomo ndr) indipendentemente dalla patologia che ne è derivata”.

Conseguentemente, il datore di lavoro per andare esente da colpa non può sostenere che non sapesse della nocività dell’amianto a basse dosi ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo; quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere i lavoratori e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all’epoca (ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. e del D.P.R. n. 3003/1956), misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall’ amianto); e che riguardavano perciò ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell’uomo.

Orbene, nella specie, la responsabilità della datrice di lavoro non è stata riconosciuta in base alla mera esistenza della malattia, attraverso una presunzione di colpa assoluta ed automatica (che non può esistere nel diritto penale, ma nemmeno nel diritto civile) e nemmeno per la dipendenza della malattia dall’esposizione all’amianto tout court, affermata invece per un’esposizione avvenuta in modi non consentiti dall’ordinamento, vietati dallo stesso, condotta con violazione di regole cautelari dettate a protezione della salute dei lavoratori; imputata cioè a precisi comportamenti colposi. Inoltre, non solo non è stata confusa l’esistenza dei presupposti per l’erogazione dell’indennizzo Inail con l’esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti per la responsabilità civile (i quali sono stati invece accertati in concreto in relazione a ciascuno di essi), né è stato considerato civilmente rilevante il mero svolgimento di un’attività lecita ed autorizzata; bensì la sola omissione di cautele doverose.

Le placche pleuriche sviluppatesi nel lavoratore sono infatti derivate dall’esposizione all’amianto subita presso la datrice di lavoro ricorrente, secondo il primo degli accertamenti probatori effettuato sul nesso di causalità, il quale impone una valutazione (ex post) di alta probabilità statistica e logica.

La responsabilità della datrice di lavoro non è quindi derivata dalla mera presenza o dall’utilizzazione dell’amianto, bensì soltanto dal non aver osservato le misure dettate (dall’art. 2087 cod. civ. e dal D.P.R. n. 303/1956) per la protezione dei lavoratori, all’epoca in cui è stata utilizzata la sostanza, essendo il medesimo evento morboso prevedibile e perché a tal fine non è necessario che l’agente si sia rappresentato o fosse in grado di rappresentarsi tutte le conseguenze della condotta posta in essere in violazione delle regole cautelari; ma è sufficiente che egli fosse in grado di rappresentarsi la potenzialità lesiva e quindi una serie indistinta di danni alla salute ed alla vita dei lavoratori.

Sul punto, l’ordinanza in commento ribadisce che a tal fine occorre fare riferimento al concetto di “agente modello” (homo ejusdem professionis et condicionis), sul presupposto che se un soggetto intraprende una attività, soprattutto se pericolosa, ha il dovere di informarsi preventivamente dei rischi ed ha l’obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli.

E ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose e per altro che l’azione doverosa del datore di lavoro (le misure di igiene omesse) risulti causale rispetto all’evento (potendolo evitare o ritardare).

Per concludere preme evidenziare che con una ancora più recente decisione, la n. 23673/2025, sempre la sezione lavoro della Suprema Corte ha chiarito che, sebbene l’asbestosi sia stata inserita tra le malattie mortali dal 1943, il giudice del lavoro non può negare il risarcimento per la morte del lavoratore sull’assunto che solamente dagli anni 1991/1992 è da considerarsi noto il nesso causale tra esposizione all’amianto e malattia.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 3 luglio 2025, n. 18044

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