Show Info

La Cassazione chiarisce che la rivalutazione ISTAT dei redditi per la pensione erogata da Cassa Forense va calcolata dal 1980

8 Maggio 2026|

La Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia di prime cure che aveva accolto la domanda di un avvocato, tesa alla riliquidazione della sua pensione di vecchiaia e del relativo supplemento (previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, anziché a partire dal 1981), come fatto invece da Cassa Forense.

Ad avviso della corte distrettuale, infatti, l’art.27, ult. co., della legge n. 576/1980 doveva applicarsi anche alle pensioni maturate successivamente al 1980; inoltre, la riliquidazione del trattamento non poteva essere negata per il fatto che non fosse stato pagato il maggior importo della contribuzione parametrato alla rivalutazione decorrente dal 1980 anziché dal 1981.

Avverso la sentenza, Cassa Forense ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi.

Con il primo motivo veniva dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt.  15, 16 e 27 della legge n. 576/1980, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la rivalutazione decorresse dal 1980.

Con il secondo motivo veniva invece dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 10 e 16 della legge n. 576/1980, dell’art. 2033 c.c., nonché del “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione” e dell’art. 4 del Regolamento sulle prestazioni previdenziali di Cassa Forense, avendo il collegio di merito errato nel riliquidare il trattamento pensionistico nonostante non fossero stati versati i maggiori contributi dovuti a seguito di rivalutazione decorrente dal 1980 (avendo dovuto al contrario condannare al pagamento della parte di contribuzione ancora dovuta in relazione alla maggior rivalutazione applicabile e dichiarare l’inefficacia dell’annualità contributiva in mancanza di contribuzione alla luce della normativa regolamentare della Cassa).

Con il terzo motivo veniva infine dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 576/1980, per non avere la Corte d’Appello parametrato la pensione alla minor contribuzione versata.

Con l’ordinanza n. 3459 del 16 febbraio 026 la sezione lavoro della Suprema corte, nell’accogliere il secondo e il terzo motivo del ricorso (il primo è stato invece respinto perché infondato), ha cassato la decisione di merito gravata, rinviando la decisione alla Corte d’Appello di Milano, in altra composizione.

Relativamente al rigetto del primo motivo di ricorso, l’ordinanza in commento ha ritenuto di non doversi discostare da alcune sue pronunce recentemente rese in analoghe controversie, ex plurimis, Cass. n. 22836/2025 e Cass. n. 24639/2025 (per il commento a quest’ultima sentenza si rimanda a “Per il calcolo della pensione di vecchiaia degli avvocati rilevano i redditi con contributi effettivamente versati, anche se parziali”, di L. Pelliccia, su www.rivistalabor.it 17 marzo 2026).

In queste è stato in particolare affermato che l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980, ai sensi dell’art. 27, co. 4, della medesima legge e, quindi, dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980.

Invero, una tale conclusione non è da ritenersi smentita dalla sentenza a sezioni unite n. 7281/2004, nella parte in cui assume invece a riferimento l’indice ISTAT del 1981 relativo al 1980, in quanto quest’ultima ha “riguardato la tematica della rivalutazione delle pensioni, ai sensi dell’art.16, co.1, non già la rivalutazione dei redditi (art.15), su cui calcolare l’ammontare della pensione secondo il sistema retributivo. Nel caso di specie, invece, si tratta non di rivalutare le pensioni a far tempo dal primo anno successivo alla maturazione del diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione della Cassa (commi 1 e 3 dell’art.16), ma di rivalutare i redditi, già prima della maturazione del diritto a pensione e già a partire dal 1980, anno di entrata in vigore della legge, per i redditi maturati a partire dal 1980.”

Inoltre, nelle richiamate decisioni del 2025 è stato aggiunto che, alla luce dell’art. 27, co. 2, della legge n. 576/1980, la prima tabella di cui all’art. 15, co. 2 -ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal consiglio di amministrazione della Cassa entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT – è redatta entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, sicché deve essere redatta entro quattro mesi decorrenti dal 12.10.1980, ovvero entro il 12.02.1981 e, quindi, “essa non può che prendere a riferimento l’indice medio ISTAT registrato nel 1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non l’indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all’intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell’anno 1981, anziché già dal 12.2.81.”

Come detto in precedenza, l’ordinanza in commento ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso che sono stati affrontati congiuntamente in ragione della loro intima connessione.

Sempre secondo il già richiamato orientamento del 2025, in sede di legittimità è stato affermato che i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto.

In particolare, si è osservato che la rivalutazione è parte integrante del reddito, di cui condivide la medesima natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo il metodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF, rivalutato.

Tanto è all’evidenza desumibile dall’art. 16, co. 4, della legge n. 576/1980, secondo cui il contributo soggettivo minimo (art. 10, co. 2) è aumentato periodicamente proprio in relazione alla variazione dell’indice ISTAT; per il contributo soggettivo dell’art. 10, co. 1, invece, l’incidenza della rivalutazione sull’obbligo contributivo opera a mezzo della rivalutazione del reddito.

Deve quindi concludersi per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva e, una volta così accertato l’inadempimento, al professionista spetta la sola prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c.

In particolare, attiene a quest’ultima (ovvero della causa non imputabile di inadempimento) la circostanza per cui, all’epoca, fu pagato il solo contributo richiesto da Cassa Forense sulla base della minor rivalutazione dei redditi operata da quest’ultima.

L’accertamento della causa non imputabile dell’inadempimento andrà quindi svolto in sede di giudizio di rinvio, dovendo sul punto chiarire che detto accertamento “non può limitarsi all’asserzione che vi fu errore indotto nel professionista dall’erronea richiesta (in difetto) da parte della Cassa per quanto attiene al profilo contributivo. Invero, ai fini della prova liberatoria occorre accertare che tale errore fosse scusabile, ovvero non vincibile con la diligenza esigibile dal professionista ai sensi dell’art. 1176, co. 2 c.c.”

La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che l’errore circa la convinzione di non essere obbligati (nel caso di specie, la convinzione di essere obbligati per una minor misura dell’obbligo contributivo) può valere come causa non imputabile di inadempimento ex art. 1218 c.c. solamente ove si tratti di errore non vincibile con la dovuta diligenza (v. Cass. n. 1003/1986; Cass. n. 2586/1986; Cass. n. 7729/2004), la quale è quella dovuta dal professionista avvocato (art. 1176, co. 2, c.c.) relativamente ad un errore commesso da Cassa Forense in ordine alla corretta applicazione di norme giuridiche (artt. 2, 10, 16 e 27 della legge n. 576/1980).

Una volta quindi stabilita la sussistenza di un inadempimento (parziale), la sussistenza di un inadempimento (anch’esso parziale), va aggiunto che esso incide sulla misura della pensione, in quanto il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione -e dichiarato ai fini IRPEF- è soltanto quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi (art. 2 della legge n. 576/1980).

Ed è pertanto “in ragione dell’assenza della regola di automaticità delle prestazioni che si giustifica la conclusione per cui, inadempiuto (in parte) l’obbligo contributivo, non v’è diritto ad una prestazione che non sia sorretta nel suo quantum dall’adempimento di tale obbligo, dovendo la contribuzione essere sempre “effettivamente” versata.”

Del resto, proprio l’assenza di detta automaticità dà ragione dell’irrilevanza della maturata prescrizione: il fatto che Cassa Forense abbia lasciato prescrivere il proprio credito contributivo non dà comunque diritto alla prestazione pensionistica maggiorata nel quantum, allo stesso modo per cui, non operando più l’art. 2116 c.c. una volta maturata la prescrizione contributiva entro il sistema dell’AGO, il lavoratore non ha comunque diritto ad ottenere la prestazione dall’Inps, quanto piuttosto il risarcimento dei danni.

Va in ogni caso da sé che per i periodi non prescritti l’inadempimento legittima la pretesa di adempimento, fatta salva la prova liberatoria di cui all’art. 1218 c.c.

Pur nell’accoglimento del sotteso motivo (il secondo), l’ordinanza in commento ha ritenuto comunque il medesimo inammissibile nella parte in cui, facendo leva sulle disposizioni regolamentari di Cassa Forense, pretendeva di azzerare l’intera annualità contributiva per mancato versamento parziale della contribuzione.

Anche in questa ipotesi, secondo il costante orientamento di legittimità, i Regolamenti adottati da Cassa Forense allo scopo di disciplinare il rapporto contributivo degli iscritti e le prestazioni previdenziali e assistenziali da corrispondere, “non si configurano come previsioni regolamentari in senso proprio, ma come fonti negoziali, nonostante la successiva approvazione con decreto ministeriale.”

Il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato all’ipotesi in cui venga dedotta una violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. (v. Cass. n. 8592/2025; Cass. n. 27541/2020).

nella fattispecie scrutinata, invece, il motivo non prospettava alcuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui ai richiamati artt.1362 e segg. c.c., assumendo nella sostanza il Regolamento come norma direttamente violata.

Rimando sul punto, l’ordinanza in commento conclude richiamando il principio, più volte affermato dalla Corte (v. Cass. n. 5672/2012; Cass. n. 7621/2015; Cass. n. 15643/2018; Cass. n. 30421/2019; Cass. n. 694/2021) secondo cui il pagamento solo parziale della contribuzione non impedisce di conteggiare per intero l’annualità ai fini dell’anzianità contributiva.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 16 febbraio 2026, n. 3459

Scarica il commento in PDF

L'articolo La Cassazione chiarisce che la rivalutazione ISTAT dei redditi per la pensione erogata da Cassa Forense va calcolata dal 1980 sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.