Interesse del distaccante e distacco elusivo del giudicato di interposizione illegittima di manodopera
21 Agosto 2026|La pronuncia segnalata, Corte d’Appello di Roma, Sez. Lavoro, 9 settembre 2025, n. 2639, si colloca nel filone giurisprudenziale volto a contrastare l’uso distorto ed elusivo del distacco (art. 30 Dlgs n. 276/2003) di cui si avvale il datore di lavoro quando, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività’ lavorativa. In particolare, la pronuncia, affronta il peculiare rapporto intercorrente tra l’esercizio legittimo del potere datoriale di distaccare il lavoratore e l’esigenza di garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale conseguita dai lavoratori distaccati con sentenza definitiva di accertamento di illecita interposizione di manodopera e di reinserimento nella organizzazione aziendale.
Orbene, l’interesse datoriale legittimante il distacco nel caso di specie – «garantire lo svolgimento di attività compatibili con la sua qualifica» compatibilità che rappresenta, invero, un interesse del lavoratore – non è infatti funzionalmente collegato ad esigenze organizzative dell’impresa – dunque inidoneo a soddisfare il presupposto di legittimità previsto dalla norma.
La Corte d’Appello, in linea con la decisione di primo grado sull’illegittimità del distacco elusivo del giudicato di interposizione illegittima di manodopera, attribuisce rilievo decisivo alla finalità perseguita dal datore di lavoro distaccante di reinserire – mediante il distacco- i lavoratori nel contesto organizzativo preesistente alla declaratoria di illecita interposizione di manodopera.
Per configurare un legittimo interesse datoriale e un distacco «genuino» non basta verificare formalmente il limite posto dalla norma – sussistenza dell’interesse (apparente) del distaccante – bensì occorre accertare sostanzialmente se la scelta datoriale sia ossequiosa degli effetti della precedente giudicato di interposizione illecita di manodopera.
A tal fine, rileva analizzare l’idoneità della scelta organizzativa datoriale di evitare, come accade nel caso di specie, la permanenza della preesistente situazione organizzativa dichiarata illegittima.
In conclusione, la pronuncia individua – nel presupposto di legittimità del distacco previsto dalla norma – un criterio generale di interpretazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 a cui ricorrere nelle ipotesi in cui il distacco tendenzialmente elude precedenti accertamenti giudiziali.
Maria Aiello, dirigente tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro
Visualizza il documento: App. Roma, 9 settembre 2025, n. 2639
Scarica il commento in PDF
L'articolo Interesse del distaccante e distacco elusivo del giudicato di interposizione illegittima di manodopera sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
