Insegnanti di religione: illegittima reiterazione contratti a tempo determinato
4 Luglio 2026|Breve premessa
La Cassazione ha ritenuto che nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010( poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015),oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato (9 giugno 2022, n. 18698).
Sempre la Cassazione (n. 31343 del 1° dicembre 2025) ha affermato che in tema di pubblico impiego e di docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, non costituisce misura idonea a sanare l’illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all’art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 126 del 2019, conv. con mod. in legge n. 159 del 2019 (quale modificato dall’art. 47, co.9, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con mod. in legge n. 79 del 2022, e poi dall’art.20, co. 6, del d.l. n. 75 del 2023, conv. con mod. in l. n. 112 del 2013), poi attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo, ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all’uso didattico delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, oltre a valutazione dei titoli, mentre hanno portata riparatoria le procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l’automatismo dell’immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, necessari per l’attribuzione del posto.
La vicenda oggetto di controversia
Il Tribunale di Venezia, giudicato illegittimo l’utilizzo reiterato di alcuni insegnanti di religione, con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento, in favore di ciascuno dei medesimi, di una indennità commisurata a 14 mensilità retributive per danno da perdita di chance.
La Corte di Appello di Venezia, successivamente, accoglieva il gravame del Ministero, perché gli insegnanti di religione cattolica erano soggetti a disciplina speciale rispetto al d.lgs. n. 368/2001, costituita dalla legge n. 186/2003, che prevedeva un utilizzo sistematico ed illimitato delle supplenze, in ragione del carattere facoltativo dell’insegnamento della religione e della conseguente variabilità particolarmente non preventivabile del fabbisogno, circostanza che era idonea ad impedire il contrasto con la Clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella Direttiva n. 99/70 CE, integrando una “ragione obiettiva” di ricorso sistematico al lavoro flessibile, e che i contratti avevano durata necessariamente annuale per previsione contrattuale collettiva ed erano rinnovati di anno in anno in permanenza del possesso dei requisiti soggettivi prescritti, tra i quali la c.d. idoneità diocesana, senza selezione da graduatoria.
Gli insegnanti di religione hanno, quindi, proposto ricorso per Cassazione.
L’ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 9116 del 10 aprile 2026
La Cassazione-Sezione Lavoro, con ordinanza n. 9116 del 10 aprile 2026, che si segnala, nel disporre il rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, ha ribadito l’orientamento assunto dalla Corte(a partire da n. 18698/2022, e poi ribadito da ormai innumerevoli arresti, tra i quali nn. 19044/2022, 19319/2022, 22260/2022, 22261/2022, 22420/2022, 22439/2022, 23974/2022, 24260/2022, 24144/2022, 24393/2022, 24760/2022, 6565/2023, 6566/2023, 11169/2023, 11227/2023, 13640/2025, 31343/2025) secondo il quale “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla l. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità per il periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità, sorgendo, in tutte le menzionate ipotesi di abuso, il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della l.n. 183 del 2010( poi, art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
L’ordinanza de qua rimarca, inoltre, che già dal primo arresto (n. 18698/2022), e poi nei successivi, in particolare è stato osservato che: sebbene, “come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi dell’art. 309, co. 2, d.lgs. 297/1994 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico ….Il rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno(30%) che è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicchè è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l’ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente….”
“I tratti di precarietà risalgono al fatto che, a fronte dell’eccedenza dell’incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dall’art. 4, co.3 L. 186/2003. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: art. 19, co.5, C.C.N.L. 29/11/2007, contro 18 mesi del personale di ruolo: art. 17, co.1 del medesimo C.C.N.L.) Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, co. 6, del C.C.N.L. 2007, sull’adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell’ambito del precariato”.
“D’altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell’ormai lontano 2004, il Ministero, attraverso l’inosservanza di quell’obbligo, ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l’abuso lesivo dell’Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell’illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell’inosservanza dell’obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore”.
L’ordinanza che si annota ci ricorda che la Corte ha, altresì, osservato che, al di là dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell’eccedenza rispetto ai fabbisogni, e che il triennio esprime il lasso di tempo che l’ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà, e che restano al di fuori dei casi di abuso i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee(contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure contratti stipulati nello stretto tempo necessario all’immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l’assunzione in ruolo): in tali ipotesi, l’onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del Ministero, come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche “ causali” e la stipula del contratto non è in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità, restando a tali fini del tutto neutra.
Alla luce di tali principi, per il Collegio, è evidentemente escluso che, come assunto dalla sentenza impugnata, l’abuso possa essere impedito dal mero carattere facoltativo dell’insegnamento della religione e dalla conseguente variabilità particolarmente non preventivabile del fabbisogno; né dalla mera astratta possibilità che qualcuno degli incarichi conferiti abbia potuto trovare giustificazione nella sussistenza di esigenze realmente temporanee, che rileva solo se ed in quanto sia puntualmente allegata e provata dall’Amministrazione; né da una piena equiparazione di trattamento con i docenti di ruolo che, in realtà, non sussiste, e comunque non elimina il pregiudizio da precarizzazione.
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 10 aprile 2026, n. 9116
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