Il rapporto tra giudicato penale e responsabilità civile: nesso di causalità e vizio di motivazione apparente nelle violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro
21 Novembre 2025|La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22846 del 7 agosto 2025 chiarisce il perimetro applicativo della figura sintomatica della “motivazione apparente”, nell’ambito di una più ampia vicenda che abbraccia anche importanti profili di diritto penale del lavoro.
Per una completa e sistematica esposizione si segnala sin da subito che la sentenza in commento verrà analizzata congiuntamente al connesso procedimento penale originato dai fatti narrati, e che giungerà a compimento con la sentenza n. 46214 del 2019, emessa dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione. Dalla lettura comparata dei due procedimenti si ricaverà il secondo tema trattato nel presente elaborato: quello dei rapporti tra giudicato penale e giudizio civile scaturiti dal medesimo fatto storico.
In chiusura si tratterà invece brevemente l’argomento della verifica del nesso di causalità nei casi in cui il datore di lavoro ometta di adottare le misure di sicurezza previste dalla legge a tutela del lavoratore ex art. 2087 c.c., con particolare attenzione alle ipotesi di concorso di colpa del danneggiato.
Prima di affrontare nel dettaglio il profilo giuridico della questione però è necessario ripercorrere brevemente la dinamica dei fatti.
In data 18 gennaio 2011, presso i locali di una Società dedita al trasporto pubblico urbano, due operai meccanici erano intenti alla sostituzione del cambio di un autobus di grosse dimensioni, pesante circa cinque quintali. Dopo aver posizionato il mezzo sui ponti sollevatori, uno dei due lavoratori, secondo una prassi invalsa nell’officina, svitava i bulloni del cambio, mentre l’altro avvicinava alcuni martinetti idraulici su cui il pezzo smontato doveva essere adagiato. Nel corso della fase di smontaggio il cambio cadde, e, in ragione dell’assenza di un sicuro posizionamento del sostegno di sicurezza, colpì alla testa il lavoratore addetto allo svitamento, procurandogli lesioni gravissime, nonché un disturbo post traumatico da stress permanente.
Dagli eventi descritti, come detto, scaturivano due distinti procedimenti: l’uno penale; l’altro civile.
Il primo a carico del preposto, per il reato di cui all’art. 590 commi 1 e 3 c.p., per aver colposamente omesso di sovraintendere e vigilare affinché il lavoratore usasse le dovute e necessarie cautele previste dalla legge e dal piano di valutazione dei rischi aziendale (posizionamento martinetti idraulici; utilizzo dei D.P.I.), le quali, se utilizzate, avrebbero impedito o ridotto le conseguenze dell’infortunio occorso al lavoratore.
Il secondo nei confronti dell’Azienda, responsabile per non aver adottato tutte le cautele idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, doverose sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 2087 c.c. Questo secondo procedimento vedeva anche coinvolta una compagnia assicurativa.
I due giudizi, nelle fasi di merito, prendevano pieghe differenti quanto all’accertamento del fatto storico: se da un lato veniva accertata la responsabilità penale del preposto per omessa vigilanza, in sede civile la Corte territoriale ha concluso che la Società ha osservato tutte le misure di sicurezza imposte per il tipo di lavorazione e che, per altro verso, è stato il lavoratore ad assumere, nell’esercizio delle mansioni svolte, un comportamento “imprevedibile ed abnorme”, rispetto al corretto procedimento lavorativo (leges artis) ed alle direttive ricevute, comportamento, questo, reputato idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra danno ed evento, valutando anche il livello di esperienza maturato dal dipendente.
Il contenzioso civile, su cui si concentrerà la trattazione d’ora innanzi, vede il lavoratore presentare ricorso per Cassazione sulla scorta di ben sei motivi, cui fanno da pendant il controricorso con ricorso incidentale condizionato della Società datrice di lavoro ed il controricorso depositato dalla società assicuratrice.
Per esigenze di trattazione, si procederà solamente all’approfondimento di alcuni capi del ricorso, in particolare del primo, ritenuto fondato ed assorbente da parte degli Ermellini. Non mancheranno tuttavia valutazioni più ampie, su alcune questioni inerenti ai successivi profili di doglianza, non approfonditi dai Giudici di Piazza Cavour, ma comunque ritenuti degni di interesse.
Col primo motivo, si diceva, il ricorrente denuncia la: “nullità della sentenza di seconde cure per omesso esame dei motivi di appello, omessa motivazione sulle censure mosse dall’appellante e per motivazione apparente e/o per relationem e/o per omessa pronuncia nonché in violazione dell’art. 112 e 132, comma 2, n.4) c.p.c. con riferimento all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”.
La Suprema Corte, nell’accogliere le ragioni del ricorrente, si sofferma dapprima sulla qualificazione della anomalia motivazionale della sentenza come violazione di legge costituzionalmente rilevante, integrando così una forma di error in procedendo particolarmente grave, al punto da comportare la nullità della sentenza in talune ipotesi.
Tra le varie figure sintomatiche passate in rassegna dalla giurisprudenza, degna di nota è senz’altro quella della cosiddetta “motivazione apparente”, la quale si verifica ogni qual volta che, pur essendo formalmente e graficamente presenti le ragioni della decisione, esse tuttavia non risultino percepibili dal lettore, perché consistenti in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal magistrato per la formazione del proprio convincimento.
In particolare, seguitano gli Ermellini: “si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento”. (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sent. n. 9105 del 7 aprile 2017; Corte di Cassazione Civile n. 7402 del 2017; Corte di Cassazione Civile n. 20921 del 5 agosto 2019).
Il vizio di motivazione apparente, per essere considerato censurabile, deve palesarsi in maniera tanto grave da rendere incontrollabile sul piano oggettivo il sindacato operato dal giudice, al punto da far venir meno il dovere, costituzionalmente rilevante, di motivazione del provvedimento ex art. 111 co. 6 Cost.
Sotto questo aspetto corretto appare l’inquadramento operato dal ricorrente della “motivazione apparente” come vizio rilevante sia sotto il profilo della violazione della norma di diritto, sia sotto quello della nullità della sentenza (cfr. sulla sottile distinzione tra i due motivi sul piano pratico Sassani B., Lineamenti del processo civile italiano, Quarta Edizione, Milano, 2014, Giuffrè Editore, Cap. 43: Il Giudizio di Cassazione e la fase di rinvio, par. 2, I motivi di ricorso, p. 569).
Venendo poi al merito della vicenda trattata, la Corte si sofferma sulla valutazione della “prassi consolidata” operata dalla Corte territoriale, raffrontando poi gli esiti del passaggio motivazionale adoperato dal giudice, con quanto emerso in sede di accertamento del fatto in ambito penale.
Sotto questo profilo, i magistrati di Cassazione, in via preliminare, sottolineano l’assenza di riscontri idonei a fondare il convincimento del giudice di merito, non avendo il giudice di seconde cure specificato la fonte di prova da cui emergerebbe la suddetta prassi. Successivamente, proseguono il proprio ragionamento richiamando, a sostegno delle proprie tesi, gli esiti del processo penale.
In quella sede era infatti emersa l’esistenza di una prassi consolidata nell’ambiente di lavoro, non derivante da un’iniziativa individuale del singolo lavoratore ma ampiamente diffusa, al punto da essere avallata anche dal preposto e, pertanto, generativa della sua responsabilità per il delitto di lesioni.
Sul punto privi di pregio si rivelano i richiami della Corte territoriale civile di secondo grado all’autonomia del giudice civile rispetto al suo omologo penale, in quanto il fulcro del ragionamento della Corte di Cassazione è rappresentato non tanto dagli esiti della valutazione, bensì dall’assenza di motivazione circa gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che hanno condotto il giudice civile a discostarsi dalle affermazioni – queste sì corroborate da riscontri probatori – del giudice penale.
Da quanto detto consegue l’impossibilità per gli interpreti (giudici, avvocati, dottrina) di effettuare un vaglio critico di carattere scientifico circa la logicità del ragionamento del giudice e degli elementi su cui esso fonda le proprie ragioni, rendendo così solo “apparente”, e perciò nulla, la propria motivazione.
Il diritto ad avere provvedimenti adeguatamente motivati è prerogativa che trascende il campo operativo delle singole giurisdizioni, rappresentando un principio cardine di teoria generale del diritto. Avere una adeguata motivazione, infatti, non costituisce soltanto una prerogativa delle parti in lite — le quali hanno comunque l’esigenza di conoscere le argomentazioni che hanno condotto all’esito della controversia —, ma rappresenta, più in generale, un diritto di tutti i consociati, i quali devono poter conoscere (e valutare secondo criteri obiettivi) l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle determinazioni degli apparati statali, in particolare quelle dell’autorità giudiziaria.
Per tali ragioni, quanto espresso dalla Suprema Corte trova conferma e supporto in una vasta gamma di precedenti giurisprudenziali, che hanno generato un consolidato indirizzo tanto in sede civile quanto in quella penale.
Sul punto chiari appaiono i riferimenti (anche impliciti) operati dalla Sentenza in commento ad un proprio importante precedente, rappresentato dalla Ordinanza della Corte di Cassazione, VI Sezione, n. 20414 del 1.08.2018, i cui passaggi, utili per una ricostruzione storica dell’evoluzione giurisprudenziale del tema, meritano di essere integralmente richiamati:
“3. Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè̀ dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè̀ di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata; l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l’omissione di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come non esistenti» (in termini, Cass. n. 2876 del 2017; v. anche Cass., Sez. U., n. 16599 e n. 22232 del 2016 e n. 7667 del 2017 nonché́ la giurisprudenza ivi richiamata”.
“3.1. Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità̀ colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257 del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più̀ grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n.4448 del 2014), venendo quindi meno alla finalità̀ sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
“3.2. Deve quindi ribadirsi il principio più̀ volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da errori in procedendo – quando, benché́ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più̀ varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).” (Corte di Cassazione, Sezione VI, Ord. n.20414 del 1° agosto 2018; in materia tributaria, invece, cfr. Corte di Cassazione, Sez. trib., Sent. del 12 novembre 2019, n. 29179; Corte di Cassazione, Sez. V, Ord. n. 28486 del 27 ottobre 2025; per quanto concerne il giudizio penale, invece: Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 17175 del 26 gennaio 2024; Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Sent. n. 9677 del 14 luglio 2014; Sez. III, Sent. n. 11292 del 13 febbraio 2002; Corte di Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 31390 del 08 luglio 2011; Corte di Cassazione Penale, Sez. I, Sent. n. 4787 del 10 novembre 1993; cfr. pure Corte di Cassazione penale, Sez. VI, Sent. n. 49153 del 12 novembre 2015)”.
Secondo importante tema ricavabile dalla pronuncia è quello dell’efficacia extrapenale del giudicato divenuto definitivo quanto all’accertamento del fatto storico in esso contenuto e la sua eventuale vincolatività in seno ad altro giudizio parallelamente instaurato.
Pur considerando che nel caso di specie le parti coinvolte nei giudizi penale e civile sono diverse, è comunque opportuno affrontare la questione, poiché essa costituisce una problematica di grande rilevanza pratica per l’operatore del diritto.
In via preliminare è appropriato effettuare una ricostruzione del quadro normativo di riferimento nel sistema dei rapporti in tema di risarcimento danni tra giudizio civile e giudizio penale passato in giudicato in data anteriore.
Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale si è più volte rilevato (ex plurimis, Corte Costituzionale, Sent. n. 176 del 12 luglio 2019; Corte Costituzionale, Sent. n. 12 del 12 gennaio 2016; Corte Costituzionale, Sent. n. 217 del 14 luglio 2009) che, a differenza del sistema delineato dal previgente codice di procedura penale del 1930 (rigidamente strutturato sui principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale sulla civile), quello risultante dall’odierno codice di rito (art. 75 e ss.), è, tendenzialmente informato ai diversi principi dell’autonomia e della separazione, pur essendo ancor oggi previsti dei contemperamenti, di cui si dirà infra.
Quando l’azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno viene proposta nella sua sede naturale, ossia dinanzi al giudice civile, mentre è ancora pendente un processo penale per il medesimo fatto, non trova più applicazione la regola della cosiddetta pregiudizialità penale (cfr. art. 3 cod. proc. pen. del 1930). In base alla disciplina attuale, invero, il processo civile prosegue di norma autonomamente (art. 75, comma 2, cod. proc. pen.), salvo i casi eccezionali in cui il danneggiato abbia proposto la domanda in sede civile dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o successivamente alla statuizione penale di primo grado (art. 75, comma 3, cod. proc. pen.).
In senso opposto rispetto al sistema previgente – il quale attribuiva alla sentenza penale efficacia vincolante nel giudizio civile di danno (art. 23 cod. proc. pen. del 1930) – l’attuale codice di procedura penale stabilisce una regola diversa: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce effetto di giudicato nel processo civile, qualora il danneggiato abbia esercitato l’azione in sede civile ai sensi dell’art. 75, comma 2, cod. proc. pen. (art. 652, comma 1, cod. proc. pen.).
Nel caso in cui, invece, la domanda risarcitoria viene proposta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, i rapporti tra l’azione civile e i poteri cognitivi del giudice penale continuano a essere improntati – anche nel sistema delineato dal codice vigente – al principio di “accessorietà” dell’azione civile rispetto a quella penale. Tale principio trova fondamento nelle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi e comporta che l’azione civile, quando esercitata all’interno del processo penale, sia soggetta alle conseguenze ed agli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura di quest’ultimo (cfr. Corte Costituzionale, Sent. n. 176 del 12 luglio 2019; v. anche Corte Costituzionale, Sent. n. 12 del 12 gennaio 2016).
In queste limitate ipotesi, il principio di accessorietà si traduce nella regola per cui il giudice penale decide sulla domanda di restituzione o di risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile soltanto quando pronuncia sentenza di condanna (art. 538, comma 1, cod. proc. pen.).
La condanna penale, dunque, rappresenta il presupposto necessario affinché il giudice possa pronunciarsi sulla domanda civile. In caso di proscioglimento, tanto per ragioni di rito (sentenza di non doversi procedere, artt. 529 e 531 cod. proc. pen.) quanto di merito (sentenza di assoluzione, art. 530 cod. proc. pen.), il giudice non deve statuire sulla domanda civile. Solo quando emette una sentenza di condanna (art. 533 cod. proc. pen.) egli è tenuto a decidere anche sulla domanda restitutoria o risarcitoria, accogliendola o rigettandola.
Questa regola opera senza eccezioni nel giudizio penale di primo grado: il giudice penale può pronunciarsi sulla domanda di restituzione o di risarcimento del danno unicamente se condanna l’imputato, che diviene debitore delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna stessa.
Nei gradi di impugnazione, invece, tale principio può subire alcune deroghe, poste a tutela del diritto di azione della parte civile (art. 24, secondo comma, Cost.). La disciplina delle impugnazioni prevede, infatti, disposizioni specifiche che riconoscono al giudice del gravame – o al giudice del rinvio a seguito di cassazione – il potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda civile, anche in presenza di una sentenza di proscioglimento e dunque in assenza dell’accertamento della responsabilità penale.
Definito il perimetro teorico di riferimento, così come ricavabile dalle disposizioni normative e dagli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, è ora necessario verificare come tali principi trovino applicazione nel caso concreto oggetto di esame.
A ben guardare, la distonia tra giudicati messa in evidenza dagli Ermellini non concerne genericamente i limiti all’esercizio del potere di libera valutazione dei fatti di causa per il giudice territoriale civile posteriormente all’emissione di un verdetto penale definitivo, ma il diverso accertamento del fatto storico compiuto dal magistrato civile.
Siffatta divergenza appare incompatibile con i principi di diritto sopra richiamati.
Ciò che infatti può mutare, sulla scorta di quanto affermato, è la regola di giudizio del fatto storico, ma non la ricostruzione del fatto medesimo.
Asserire diversamente, e cioè adottare un’interpretazione dei concetti di reciproca autonomia e indipendenza dei giudizi civile e penale in senso assoluto — tale da consentire al giudice di accertare nuovamente il fatto materiale su cui si fonda la responsabilità delle parti, ignorando una decisione precedente divenuta ormai definitiva, benché pronunciata in seno ad altra giurisdizione — significherebbe accettare una contraddizione logica, prima ancora che giuridica, che minerebbe alla base la stessa funzione giurisdizionale.
Le divergenze tra il giudizio civile e quello penale, pur fisiologiche entro certi limiti, non sono prive di rilievo sistemico. Esse non si esauriscono, infatti, nell’accertamento della mera sequenza fattuale degli eventi, ma possono riflettersi su profili decisivi quali la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della responsabilità, la qualificazione dell’elemento soggettivo, la possibile corresponsabilità di terzi e, non da ultimo, la ripartizione dell’onere probatorio e la determinazione del quantum risarcitorio.
Proprio per questo, la ricostruzione della dinamica degli accadimenti sul piano fenomenico deve mantenersi unitaria: una sua frammentazione determinerebbe non solo una crisi del principio di unitarietà della giurisdizione, ma anche l’instaurarsi di un conflitto permanente tra giudicati contenenti accertamenti tra loro antitetici.
La necessità di evitare situazioni di inconciliabilità tra giudicati, da intendersi come oggettiva incompatibilità tra fatti storici su cui si fondano le sentenze e non come contraddittorietà logica tra le diverse e legittime valutazioni effettuate nelle distinte pronunce, appare dunque un caposaldo difficilmente controvertibile. Queste considerazioni conducono al più complesso tema dell’efficacia del giudicato esterno, su cui, per esigenze di sintesi, non è possibile soffermarsi. Si rimanda, per approfondimenti alla giurisprudenza maturata a partire dalla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 226 del 25 maggio 2001.
Tornando alla sentenza in esame, si può affermare, in conclusione, che la libera e autonoma valutazione del giudice attiene alla qualificazione giuridica dei fatti, secondo i criteri dettati dall’ordinamento – civile o penale – per l’accertamento della responsabilità.
Non si estende, invece, alla ricostruzione del fatto storico, ossia alla trama concreta degli eventi che hanno dato origine a tale responsabilità. Su questo piano, può forse riconoscersi una certa prevalenza del giudicato divenuto definitivo sull’altro, imposta dall’esigenza, primaria e non eludibile, di salvaguardare il principio di non contraddizione.
Il giudice civile, tuttavia, pur essendo vincolato — nei termini sopra precisati — all’accertamento del nesso causale tra fatto ed evento compiuto dal giudice penale, non è però totalmente sollevato dall’onere di effettuare una valutazione in concreto circa la sussistenza degli estremi necessari per poter accertare il diritto della parte lesa al risarcimento dei danni subiti in occasione della commissione di un fatto di reato (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Ord. dell’8 aprile 2025 n. 9204/2025, la quale prende le mosse da una sentenza penale di piena assoluzione; si ritiene però che il principio del vincolo sull’accertamento dei fatti non muti in caso sentenza di condanna).
In particolare, può certamente affermarsi come resti di esclusivo appannaggio del giudice civile l’accertamento del danno – conseguenza, rimanendo quello del danno – evento implicito nell’accertamento del «fatto-reato» e non dovendo pertanto essere oggetto di ulteriori indagini in sede civile. (Corte di Cassazione Civile, Sez. III, Ord. n. 8477 del 5 maggio 2020, la quale ha avuto il merito di chiarire ulteriormente, qualora ve ne fosse bisogno, la portata della Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4549 del 25 febbraio 2010).
Esaurita la trattazione dei due temi principali, ci si sofferma, in chiusura, sul raffronto tra le differenti modalità di accertamento del danno – evento in sede civile e penale per omessa previsione delle misure di sicurezza per il lavoratore (cfr. motivi nn. 2 e 3 del ricorso).
Quest’ultima questione, rimasta assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, appare comunque degna di breve trattazione, a compendio di quanto sin qui esposto.
Il fulcro dell’analisi è rappresentato dall’art. 2087 c.c., clausola generale ed elastica che impone all’imprenditore di adottare, nella conduzione della propria attività, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Il carattere estremamente generico della disposizione, dal tenore quasi programmatico più che precettivo, è stato elaborato dal Legislatore in modo da potersi adattare, di volta in volta, al caso concreto e alla normativa, sia primaria sia secondaria, ad esso relativa, configurandosi come una clausola di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni.
Tale flessibilità si rivela particolarmente preziosa allorquando si tratti di definire i margini della responsabilità datoriale; è ormai pacifico, infatti, come la violazione della disposizione in esame possa condurre tanto a forme di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), quanto extracontrattuale (art. 2043 e ss. c.c.).
L’adozione di un sistema in luogo dell’altro comporta, inevitabilmente, il sorgere e l’attivarsi delle proprietà caratteristiche proprie di ogni schema di riferimento (computo dei termini prescrizionali; accertamento del danno; onere della prova; eventuale risarcimento dei danni imprevedibili, ecc.).
Soffermandosi sull’accertamento della responsabilità extracontrattuale, si può osservare come essa appaia, a sua volta, distante dalla verifica della responsabilità penale per il delitto di lesioni colpose ex art. 590, commi 1 e 3, c.p., pur presentando entrambe le forme di responsabilità – penale ed extracontrattuale – una certa affinità di matrice storica, rintracciabile ancora oggi nella comune esigenza di accertare il fatto tipico (illecito), accertamento compiuto dal giudice mediante la ricostruzione degli eventi secondo il metodo del giudizio controfattuale, riferito alla condotta omissiva, propria o impropria, ascrivibile al datore di lavoro.
La differenza principale risiede nella regola di giudizio utilizzata per l’attribuzione di responsabilità: se nella valutazione dei fatti in sede civile il criterio probatorio minimo per l’accertamento della responsabilità si esaurisce nella regola di giudizio del “più probabile che non”, davanti al giudice penale vige la più stringente regola “dell’al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Lo iato descritto si accresce ulteriormente allorquando la responsabilità penale venga comparata a quella particolare forma di responsabilità civile extracontrattuale, di natura oggettiva, disciplinata dall’ art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti per il fatto illecito compiuto dai loro preposti).
Se infatti, in seno al giudizio penale, la pubblica accusa (e con essa, in una certa misura, la persona offesa costituitasi parte civile) a dover dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità del datore di lavoro per l’omessa attivazione nella rimozione/diminuzione dei rischi derivanti dalle fonti di pericolo inerenti l’attività lavorativa esercitata dal lavoratore, in caso di giudizio civile per responsabilità ex art. 2049 c.c. è viceversa il datore tenuto a dover dimostrare, per il tramite della c.d. prova liberatoria, il verificarsi della rottura del nesso di causalità tra la propria omissione e l’evento.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto è fermo nel ritenere che, sebbene la responsabilità ex art. 2087 c.c. non sia di tipo oggettivo, la stessa non deve tuttavia ritenersi limitata alla violazione di norme d’esperienza o di regole tipizzate, ma deve intendersi come destinata a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza dell’esistenza di fattori di rischio (tra le altre, Corte di Cassazione Civile, Sez. Lav., Sent. n. 644 del 14 gennaio 2005).
A voler individuare, dunque, con un maggiore sforzo argomentativo di sintesi, un punto di contatto tra le diverse forme di responsabilità diverse da quella contrattuale, si può osservare come il fulcro di ognuna di esse risieda nella verifica della possibilità, per il datore, di esercitare un effettivo dominio sul rischio connesso all’attività lavorativa svolta dal dipendente. Di talché, qualora, sul piano causale, emerga l’impossibilità per il datore di lavoro di governare o neutralizzare il rischio mediante la predisposizione delle misure di prevenzione imposte dalla normativa di settore, egli non potrà essere ritenuto responsabile in alcuna sede per l’evento lesivo occorso al lavoratore.
In quest’ottica, la rottura del nesso di causalità può ben essere riconducibile anche ad una condotta dello stesso lavoratore danneggiato, il quale, attraverso un comportamento incompatibile con il diligente esercizio delle mansioni affidategli, produca un danno.
Occorre a questo punto domandarsi se il datore di lavoro sia tenuto a proteggere il lavoratore anche da quelle condotte tenute da costui che esorbitano rispetto alle mansioni e direttive affidate, quale ad esempio, l’utilizzo improprio dei macchinari lavorativi nell’esercizio dell’attività aziendale.
La fattispecie contemplata nell’art. 2087 c.c., infatti, attribuisce al datore di lavoro una posizione di garanzia rispetto all’incolumità del lavoratore non solo riguardo a tutti i rischi connessi all’ambiente di lavoro o comunque ad esso riconducibili, ma anche rispetto a quelli che derivino da eventuali imprudenze del medesimo lavoratore, con la sola eccezione degli atti abnormi del dipendente, ossia di atti da egli compiuti tanto anomali da risultare assolutamente imprevedibili (c.d. rischio elettivo). (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sez. lav., Ord. n. 35364 del 18 novembre 2021, Corte di Cassazione Civile, Sez. lav., Ord. n. 29777 del 12 ottobre 2022, Corte di Cassazione Civile, Sez. lav., Ord. n. 23826 del 4 agosto 2023).
La giurisprudenza penale, dal canto suo, in tema di idoneità del comportamento del lavoratore alla rottura del nesso causale, tende ad esprimersi con sfumature leggermente differenti, sottolineando il requisito dell’eccentricità del comportamento del lavoratore rispetto alle mansioni a lui affidate, in luogo del criterio dell’abnormità adottato dal giudice civile.
Questo concetto che potremmo definire di eccentricità “funzionale” della condotta del lavoratore è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza penale, la quale osserva che l’interruzione del nesso di condizionamento causata dal comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l’evento, richiede che la condotta si collochi al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è interruttivo del nesso causale non perché “eccezionale”, ma in quanto “eccentrico” rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare. (Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sent. n. 38343 del 24 aprile 2014; Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, Sent. n. 33329 del 5 maggio 2015; Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, Sent. n.15124 del 13 dicembre 2016; Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, Sent. n. 32235 del 2 febbraio 2022; Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, Sent. n. 34343 del 3 dicembre 2020).
Ciò che tuttavia rimane costante anche all’esito di una disamina comparata delle statuizioni civili e penali sul tema dell’area di prevedibilità del rischio è l’affermazione secondo cui il datore di lavoro, in caso di violazione delle norme poste a tutela dell’integrità fisica del lavoratore, è di regola interamente responsabile dell’infortunio che ne sia conseguito, non potendo invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il dovere di proteggere l’incolumità di quest’ultimo nonostante la sua imprudenza o negligenza (ex multis, Corte di Cassazione Civile, Sez. lav., n. 1994 del 13 febbraio 2012).
In conclusione, allora, appare insuperato sotto il profilo considerato il punto di equilibrio individuato dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che “…In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227, comma 1, c.c.: tuttavia, la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso; in particolare, tanto avviene (…) quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso” (Corte di Cassazione Civile, sez. lav., Ord. n. 30679 del 25 novembre 2019).
Renato Primerano Rianò, avvocato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 7 agosto 2025, n. 22846
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