Il demansionamento del lavoratore si può configurare anche nell’ipotesi di mobilità
17 Giugno 2026|La vicenda
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, un dirigente medico di II fascia, interessato da procedura di mobilità attivata dalla Croce Rossa Italiana di cui era dipendente e transitato all’INPS chiedeva dichiararsi che l’INPS lo aveva illegittimamente assegnato a ricoprire l’incarico di medico di I fascia; per l’effetto, condannare l’Istituto a riallocarlo, tenendo conto della vacanza di organico, fermo restando l’ambito provinciale/metropolitano di assegnazione o, in subordine, l’ambito regionale, ex art. 9, comma 1, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14.9.2015, assegnandogli un incarico di dirigente medico di II fascia; per l’ulteriore effetto, condannare l’INPS a pagargli le differenze retributive o a risarcire il danno conseguente all’illegittima assegnazione di funzioni di medico di I fascia in luogo di quelle di II fascia, compresa la parte variabile, i premi, i ratei di 13° mensilità e di TFR. e riallocazione in una sede idonea da individuare ex art. 9, comma 1 del citato D.M., anche in via equitativa ex art.1226 c.c. ovvero nella misura di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; condannare, altresì, l’INPS ai conseguenti adempimenti di natura previdenziale e contributiva.
Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d’Appello confermava la decisione.
In particolare, la Corte territoriale riteneva prodromica, rispetto all’accertamento del denunciato demansionamento, l’individuazione delle norme applicabili alla procedura di mobilità, nella specie non l’art. 30 d.lgs. n. 165/2001(mobilità volontaria), bensì i successivi artt.33, 34 e 34-bis(c.d. mobilità d’ufficio o mobilità per collocazione in disponibilità); giudicava, di conseguenza, inapplicabile il disposto dell’art. 5, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 178/2012, che garantisce ai dipendenti collocati in mobilità il trattamento economico precedentemente goduto; affermava che “l’insussistenza della illegittimità della procedura di ricollocazione censurata esclude conseguentemente la causa del lamentato demansionamento, restando così assorbito il relativo capo di domanda”
Per la cassazione della sentenza d’appello il medico ha proposto dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ricorso sostenendo, tra l’altro, l’errata interpretazione della domanda, nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto che fosse stata formulata solo una domanda di illegittimità della procedura, anziché una volta a censurare l’illegittimità del comportamento dell’INPS in relazione all’intervenuto demansionamento.
La decisione della Cassazione-Sezione Lavoro
La Corte Suprema di Cassazione-Sezione Lavoro, con ordinanza n. 11177 del 26 aprile 2026, che si segnala, ha affermato che “anche in ipotesi di mobilità inter-enti d’ufficio di dirigenti medici, il giudice di merito deve accertare in concreto, a fronte di allegazione di demansionamento e domanda di risarcimento dei correlativi danni, se le nuove mansioni siano equivalenti a quelle precedentemente svolte e conformi alla professionalità del dipendente, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione o di domanda di adibizioni a mansioni inferiori a salvaguardia dell’impiego”.
La pronuncia che si annota, precisa, innanzitutto, che, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico nel settore sanitario, la dirigenza sanitaria è collocata in un ruolo unico, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992; nel pubblico impiego privatizzato la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale, ed espressamente l’art. 19, comma 1, d.lgs. 165/2001 stabilisce che “al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del codice civile”(cfr. Cass. n. 25518/2024, n. 6445/2023, n. 22047/2022, n. 91/2019, n. 24373/2008).
Tuttavia, in generale, evidenzia la pronuncia de qua , in tema di esercizio dello ius variandi, categoria generale alla quale risulta riconducibile anche l’ipotesi di mobilità in esame, il giudice di merito deve accertare, in concreto, se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano, al contempo, lo svolgimento e l’accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l’equivalenza formale fra le vecchie e le nuove mansioni(cfr. Cass. n. 48/2024, n. 16594/2020, n. 1916/2015; v. anche, con riferimento a fattispecie di svuotamento di mansioni nel pubblico impiego, Cass. n. 11499/2022).
Secondo l’ordinanza che si commenta, alla tutela della professionalità è tenuto anche il datore di lavoro pubblico, anche in contesti di mobilità, salva la dimostrazione, gravante su parte datoriale, di impossibilità di diversa allocazione per la salvaguardia dell’impiego, e considerando altresì che nel caso di specie non consta alcuna messa in disponibilità o istanza di ricollocazione, ma transito diretto, senza soluzione di continuità, da uno ad altro datore di lavoro nell’ambito di procedura disciplinata in via pubblicistica.
Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 26aprile 2026, n. 11177
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