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Gli obblighi di formazione e informazione del datore di lavoro in materia di sicurezza alla luce di tre recenti decisioni della Suprema Corte

18 Giugno 2026|

Si segnalano oggi tre pronunce della Corte di cassazione penale in tema di obblighi di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti nella delicata materia della sicurezza sul lavoro.

1. La prima è Cass. pen., Sez. IV, 8 maggio 2026, n. 16548 (pronunciata all’udienza del 3 aprile 2026), che affronta il tema della cosiddetta “condotta abnorme” del lavoratore nell’ambito della sicurezza sul lavoro

Per un caso simile, v. R. Bergaglio, L’azione penale continua anche quando l’organo amministrativo tralascia le prescrizioni, di commento a Cass. pen., Sez. III, 25 marzo 2026, n. 13327 (pronunciata all’udienza del 25 marzo 2026), in corso di pubblicazione su www.rivistalabor.it, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti.

Il caso oggetto della sentenza annotata riguarda la morte di un dipendente addetto alla raccolta differenziata, rimasto ucciso mentre utilizzava un compattatore per carta e cartone. Secondo la ricostruzione dei fatti, il lavoratore era salito sulla tramoggia del macchinario per facilitare la discesa di materiale rimasto bloccato durante le operazioni di scarico; in quel momento perse l’equilibrio e venne trascinato all’interno del compattatore dalla coclea ancora in funzione. Dalle indagini emerse che il macchinario presentava gravi anomalie: i sistemi di sicurezza erano manomessi o non funzionanti, gli interruttori di blocco erano bypassati e il compattatore veniva normalmente utilizzato con i portelloni aperti e con il sistema di triturazione attivo, in violazione delle norme antinfortunistiche. Inoltre, i lavoratori non avevano ricevuto adeguata formazione specifica sull’utilizzo dell’impianto.

La difesa dell’imputato, legale rappresentante della società proprietaria del compattatore, sosteneva che la vittima aveva posto in essere una condotta del tutto imprudente ed eccezionale, tale da interrompere il nesso causale tra le omissioni contestate e l’evento mortale, poiché il lavoratore si era arrampicato arbitrariamente sul macchinario in funzione, comportamento che non rientrava nelle procedure operative ordinarie.

La Corte di Cassazione ha però respinto questa tesi, ribadendo il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la condotta del lavoratore può essere considerata abnorme soltanto quando attivi un rischio eccentrico ed estraneo rispetto all’area di rischio governata dal soggetto garante della sicurezza. Nel caso concreto, pur trattandosi di una scelta certamente imprudente, il comportamento del lavoratore era comunque collegato alle mansioni svolte e alle concrete modalità operative adottate nell’azienda, poiché gli inceppamenti del materiale erano frequenti e richiedevano spesso interventi manuali per consentire il corretto scarico del contenuto. Di conseguenza la condotta della vittima non poteva considerarsi imprevedibile o totalmente avulsa dal ciclo lavorativo.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che il soggetto che fornisce o concede in uso un macchinario ha l’obbligo di verificarne la conformità alle norme di sicurezza e di assicurarne la manutenzione, e che tale responsabilità permane anche quando il mezzo venga utilizzato da altri soggetti.

Nel caso di specie, le prove raccolte avevano dimostrato l’esistenza di un grave stato di degrado del compattatore, con dispositivi di sicurezza disattivati e manomissioni riconducibili a interventi tecnici non occasionali, situazione che il concessionario non poteva ignorare.

Per tali ragioni la Corte ha confermato la responsabilità dell’imputato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, rigettando il ricorso e ribadendo che la semplice imprudenza del lavoratore non è sufficiente a escludere la responsabilità del garante quando l’evento sia comunque riconducibile a carenze strutturali, omessa manutenzione o inosservanza delle misure di sicurezza.

2. È poi meritevole di considerazione Cass. pen., Sez. IV, 17 aprile 2026, n. 14188 (pronunciata all’udienza del 17 marzo 2026).

Tale sentenza affronta il tema della responsabilità del datore di lavoro per omicidio colposo conseguente alla violazione degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, soffermandosi in particolare sull’ampiezza di tali obblighi e sul rapporto tra condotta imprudente del lavoratore e causalità della colpa. La Corte di cassazione è stata chiamata a esaminare il ricorso proposto dal legale rappresentante di una società operante nel settore boschivo, condannato in primo e secondo grado per la morte di un lavoratore, travolto durante operazioni di disboscamento da una porzione di ceppaia che stava tagliando con una motosega.

Secondo l’accertamento compiuto dai giudici di merito, il lavoratore, assunto come boscaiolo ma privo di specifica esperienza e formazione, era impegnato nelle operazioni di abbattimento e sramatura di alberi in area boschiva, quando, nel tentativo di rimuovere una ceppaia generata dall’abbattimento di un abete, si posizionava in modo errato rispetto alla linea di pendenza del terreno, venendo travolto dal movimento della porzione di tronco. La dinamica dell’evento era stata ricondotta alla mancata informazione e formazione del lavoratore circa le modalità operative previste nel documento di valutazione dei rischi, il quale contemplava specifiche misure di prevenzione per evitare il rischio di schiacciamento connesso al movimento e al ribaltamento di ceppaie e monconi.

Con il primo motivo di ricorso la difesa aveva sostenuto che l’evento fosse dipeso da un’iniziativa autonoma del lavoratore, il quale avrebbe operato al di fuori delle mansioni affidategli, essendo addetto esclusivamente al taglio e alla sramatura degli alberi e non anche alla rimozione delle ceppaie. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, evidenziando come tale ricostruzione si fondasse su una diversa valutazione dei fatti rispetto a quella operata nei giudizi di merito, non consentita in sede di legittimità. I giudici territoriali, infatti, avevano accertato che le mansioni affidate al lavoratore si inserivano nell’attività complessiva di disboscamento, comprensiva anche della rimozione delle ceppaie e dell’esbosco del materiale legnoso, e che il documento di valutazione dei rischi non prevedeva una rigida suddivisione delle attività tra lavoratori. In tale contesto, la condotta del lavoratore, pur imprudente, si collocava nell’ambito delle attività lavorative affidate e non integrava un comportamento eccentrico idoneo a interrompere il nesso causale.

La Corte ha inoltre escluso che i giudici di merito avessero illegittimamente ampliato il perimetro degli obblighi informativi e formativi. Richiamando il quadro normativo del d.lgs. n. 81 del 2008, la pronuncia ribadisce che tali obblighi non si esauriscono nei rischi strettamente connessi alle singole mansioni, ma devono essere correlati anche all’ambiente di lavoro e all’attività complessivamente svolta. In questa prospettiva, il datore di lavoro è tenuto a informare e formare i lavoratori anche sui rischi derivanti dall’interazione tra diverse fasi della lavorazione e dalle condizioni operative del luogo di lavoro, specie quando tali rischi siano stati espressamente individuati nel documento di valutazione dei rischi.

Con il secondo motivo la difesa aveva contestato la sussistenza della causalità della colpa, sostenendo che la formazione omessa non avrebbe comunque evitato l’evento, trattandosi di comportamento imprudente immediatamente percepibile. Anche tale censura è stata ritenuta inammissibile, poiché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti accertato, con giudizio controfattuale, che l’adempimento degli obblighi informativi e formativi avrebbe consentito al lavoratore di adottare le misure di prevenzione indicate nel documento di valutazione dei rischi, quali il posizionamento a monte della ceppaia e l’utilizzo di strumenti di trazione idonei, evitando così il verificarsi dell’evento.

La pronuncia esclude inoltre che la condotta imprudente del lavoratore potesse interrompere il nesso causale, ribadendo il consolidato principio secondo cui il comportamento del lavoratore esclude la responsabilità datoriale solo quando attivi un rischio eccentrico rispetto a quello governato dalle regole cautelari violate. Nel caso di specie, il rischio di schiacciamento era stato espressamente individuato nel documento di valutazione dei rischi ed era quindi pienamente rientrante nell’area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a gestire.

La Corte ha altresì ritenuto irrilevante l’eventuale esperienza personale del lavoratore, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui gli obblighi di informazione e formazione non possono essere surrogati dal bagaglio di conoscenze individuali o dall’esperienza maturata sul campo. L’omissione formativa, pertanto, non può essere considerata meramente formale quando riguarda rischi specificamente individuati e procedure operative idonee a prevenirli.

Le due decisioni passate in rassegna hanno, dunque, ribadito l’ampiezza degli obblighi informativi e formativi gravanti sul datore di lavoro e confermano l’orientamento secondo cui la condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità datoriale quando il rischio concretizzatosi rientra nell’area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare. La Corte conferma così un’impostazione rigorosa in materia di sicurezza sul lavoro, valorizzando la funzione centrale della formazione quale strumento essenziale di prevenzione e affermando che l’inosservanza di tali obblighi assume rilievo causale ogniqualvolta l’evento rappresenti la concretizzazione del rischio che la formazione avrebbe dovuto prevenire.

3. Infine, occorre dare atto di Cass. pen., Sez. IV, 7 aprile 2026, n. 12780 (pronunciata all’udienza del 5 febbraio 2026).

Questa sentenza riguarda la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul lavoro verificatosi durante l’utilizzo di una macchina cippatrice, con particolare riferimento agli obblighi di informazione e formazione previsti dalla normativa antinfortunistica. La Corte di cassazione è stata chiamata a valutare la correttezza della decisione della Corte di appello di Torino che, confermando la sentenza del Tribunale di Alessandria, aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato di lesioni personali gravi, derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

I fatti risalgono al 21 gennaio 2019, quando un lavoratore, dipendente dell’imputato con mansioni di giardiniere, subiva l’amputazione traumatica di due dita del piede destro durante l’utilizzo di una macchina cippatrice. Secondo l’accusa, il datore di lavoro aveva omesso di fornire al dipendente adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi all’utilizzo della macchina, nonché di predisporre le necessarie misure organizzative e prevenzionistiche idonee a evitare l’esposizione del lavoratore a situazioni pericolose.

La persona offesa riferiva di aver operato più volte in prossimità della cippatrice sin dall’inizio del rapporto di lavoro e di non aver ricevuto alcuna istruzione in merito al funzionamento del macchinario. In occasione dell’infortunio, nel tentativo di agevolare l’ingresso del materiale vegetale nella macchina, il lavoratore era salito sulla tramoggia e aveva spinto il materiale con i piedi, rimanendo incastrato nei rulli. Inoltre, secondo il lavoratore, la barra di sicurezza della cippatrice sarebbe stata legata con una corda, impedendo l’immediato arresto della macchina.

Diversa la ricostruzione della difesa, secondo cui il lavoratore non era addetto alla cippatrice e avrebbe agito di propria iniziativa, in violazione delle istruzioni ricevute. L’imputato sosteneva, inoltre, che la macchina fosse perfettamente funzionante, che fossero stati predisposti documenti di sicurezza e che il lavoratore avesse ricevuto i dispositivi di protezione individuale.

Le sentenze di merito, tuttavia, avevano ritenuto attendibile la versione della persona offesa, evidenziando la carenza di formazione e informazione del lavoratore e la presenza di un’organizzazione del lavoro che consentiva a personale non formato di operare in prossimità della macchina in funzione. I giudici avevano inoltre escluso che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme, rilevando che la normativa antinfortunistica è diretta a prevenire anche comportamenti imprudenti dei lavoratori.

Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, l’illogicità della motivazione in ordine all’attendibilità della persona offesa e, dall’altro, l’erronea applicazione della normativa in materia di obblighi formativi, ritenendo che tali obblighi dovessero essere limitati alle sole mansioni assegnate al lavoratore. Il ricorrente contestava inoltre l’esistenza di un obbligo di vigilanza costante sulle lavorazioni.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. In particolare, ha evidenziato che la responsabilità del datore di lavoro non dipendeva dall’accertamento della formale assegnazione del lavoratore alla cippatrice, ma dalla concreta organizzazione del lavoro che esponeva il dipendente, privo di adeguata formazione, al rischio derivante dalla macchina in funzione. La Corte ha ribadito che gli obblighi di informazione e formazione si estendono anche ai rischi derivanti dalla presenza di attrezzature nell’ambiente di lavoro, anche se non utilizzate direttamente dal lavoratore.

È stato inoltre chiarito che la condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando l’organizzazione del lavoro e le carenze del sistema prevenzionistico rendano prevedibile il verificarsi di comportamenti non corretti. La Corte ha altresì escluso che fosse richiesto un controllo continuo sul lavoratore, sottolineando invece la necessità di predisporre un’organizzazione del lavoro idonea a prevenire prassi pericolose.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità dell’imputato e condannandolo al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

La decisione, dunque, ribadisce il principio secondo cui il datore di lavoro è tenuto a garantire un sistema di sicurezza effettivo e completo, idoneo a prevenire anche gli errori e le imprudenze dei lavoratori, soprattutto quando questi operano in prossimità di macchinari potenzialmente pericolosi.

Antonino Ripepi, Procuratore dello Stato in Reggio Calabria

Visualizza i documenti: Cass. pen., sez. IVª, 7 aprile 2026, n. 12780; Cass. pen., sez. IVª, 8 maggio 2026, n. 16548; Cass. pen., sez. IVª, 17 aprile 2026, n. 14188

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