Divise come dispositivi di protezione individuale: l’ineludibile obbligo datoriale di pulizia e la garanzia processuale della prova del danno subito dal lavoratore
10 Maggio 2025|L’ordinanza n. 8152 del 27 marzo 2025, pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, rappresenta un’utile opportunità per approfondire gli obblighi datoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con speciale riferimento alla questione della gestione degli indumenti di lavoro e della loro qualificazione come dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il provvedimento conferma un orientamento giurisprudenziale attento all’effettività della protezione del lavoratore. La Suprema Corte ribadisce principi che definisce “consolidati” – richiamando con tale locuzione la sua funzione nomofilattica – e coglie l’occasione per censurare le deviazioni procedurali del giudice di merito.
I principi sostanziali confermati dagli ermellini affondano le radici nell’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema di protezione delle condizioni di lavoro, che prescrive all’imprenditore di implementare tutte le misure suggerite dall’esperienza e dalla tecnica per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore.
Come evidenziato anche in dottrina, tale norma ha un valore integrativo rispetto alla legislazione specifica, garantendo una tutela sussidiaria, impedendo lacune normative a causa dell’emersione di nuovi rischi, prescrivendo un aggiornamento costante in base all’evoluzione tecnologica e alla conoscenza dei pericoli.
Orbene, la pronuncia in commento, applicando tale clausola generale, si sofferma in modo critico sulla valutazione delle allegazioni concernenti il danno patrimoniale e sulla decisione di impedire a priori l’ammissione di prove testimoniali ritenute dirimenti dai lavoratori per provare le conseguenze economiche negative derivanti dall’ inadempimento datoriale. Nel delineato contesto la pronuncia assume un forte significato sia sostanziale, nell’estensione degli obblighi di sicurezza, sia processuale, nel garantire le garanzie fondamentali del diritto alla prova.
Il contenzioso trae origine dal ricorso di lavoratori impiegati nel servizio di nettezza urbana ed extraurbana i quali hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro.
Per la natura stessa delle loro mansioni svolte a contatto con agenti patogeni, ne derivava il presupposto per la loro argomentazione giuridica oggetto di ricorso: le divise fornite dall’azienda non rappresentavano un mero elemento distintivo, ma uno strumento necessario per la protezione individuale e per l’effetto dovevano essere qualificate come dispositivi di protezione individuale ai sensi della normativa sulla prevenzione applicabile ratione temporis (specificamente, l’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 626/1994 e le disposizioni della L. n. 123/2007).
Dalla suddetta qualificazione giuridica, i lavoratori deducevano, quale conseguenza derivante dal già menzionato obbligo di tutela ex art. 2087 c.c., il dovere del datore di lavoro di fornire tali indumenti e assicurare la costante efficacia igienica, provvedendo alla loro regolare pulizia e sanificazione. Innanzi alla costante inerzia datoriale su questo specifico obbligo manutentivo, i dipendenti rappresentavano di essersi fatti carico personalmente delle operazioni di lavaggio, con aggravio di costi anche in termini di tempo.
Ne derivava la loro azione per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito (indicando come parametro di riferimento l’equivalente di un’ora di lavoro straordinario settimanale) e del danno non patrimoniale, correlato al disagio e alla lesione della dignità scaturenti dalla gestione di detto dovere nonché svolgere il proprio lavoro in condizioni igieniche malferme.
La decisione dei giudici di merito aveva visto soccombere i lavoratori. Il giudice del gravame aveva motivato il proprio rigetto con motivazione dovuta ad insufficienza probatoria e allegatoria. Nella specie, si riteneva non adeguatamente circostanziato il danno non patrimoniale, difettando le deduzioni attinenti a pregiudizi concreti alla sfera esistenziale o biologica dei lavoratori.
Per i danni patrimoniali si giudicava “estremamente generica” l’allegazione del danno patrimoniale, rilevando la mancanza di documentazione quali scontrini, ricevute, ecc. che provassero i pagamenti. Cionondimeno, il passaggio più critico della decisione d’appello, che ha richiamato la censura più esigente della Cassazione, risultava nella dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale articolata dai ricorrenti. Detta esclusione veniva motivata sulla base di un giudizio prognostico, formulato ex ante, sull’inesigibilità e inattendibilità delle deposizioni che i testi avrebbero potuto rendere, data la distanza temporale dai fatti – “circostanze risalenti nel tempo” –. Una delibazione che rilevava, in fieri, un errore metodologico del giudizio di merito con cui si sovrapponeva (confondendoli) il piano dell’ammissibilità con quello probatorio.
La Suprema Corte, investita della questione, accoglie il ricorso dei lavoratori “per quanto di ragione“, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa ad altra sezione della medesima Corte per un nuovo esame. L’esposizione degli ermellini si articola su due livelli interconnessi: la riaffermazione degli obblighi datoriali in tema di dispositivi di protezione individuale e la derivante rappresentazione dell’errore processuale commesso per la formazione della prova del danno.
In primo luogo, la Corte richiama il proprio orientamento (ex multis Cass. n. 10378/2023, Cass. n. 16749/2019, Cass. n. 8042/2022, Cass. n. 18674/2015), sulla nozione dei dispositivi di protezione individuale. Ai fini della loro caratterizzazione non è dirimente la certificazione o commercializzazione dell’indumento come dispositivo di protezione individuale, quanto la sua concreta idoneità a «costituire barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e sicurezza del lavoratore».
Questa lettura, invero, è l’unica coerente con la portata onnicomprensiva dell’obbligo di sicurezza posto dall’art. 2087 c.c., norma cardine del sistema di prevenzione che obbliga al datore di adottare tutte le misure per tutelare l’integrità fisica e la individualità morale del prestatore.
Difatti, una volta verificata la natura di dispositivo di protezione individuale dell’indumento, ne consegue «la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza». E tale tutela, chiarisce la Corte, non può prescindere dalla pulizia quando questa è fondamentale per l’efficacia protettiva o igienica, in quanto misura necessaria di prevenzione, intesa dalla dottrina come complesso di azioni volte ad evitare o diminuire i rischi professionali: «essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro». Far derivare tale onere sul lavoratore annullerebbe la funzione stessa del dispositivo di protezione individuale.
Alla luce di queste solide premesse sostanziali, la Cassazione procede a smontare la logica della decisione impugnata. Se è pacifico, come ammesso dalla stessa Corte d’Appello, che il datore di lavoro sia venuto meno al proprio obbligo di manutenzione igienica e che ciò abbia determinato la «conseguente necessità per i lavoratori di provvedere in proprio», allora l’esistenza di un danno patrimoniale (an debeatur) appare in re ipsa.
L’eventuale insufficienza del parametro di quantificazione prospettato inizialmente dai lavoratori (l’ora di straordinario), o la difficoltà di fornire una prova documentale analitica degli esborsi (specie per lavaggi domestici), non potevano costituire una ragione «logicamente ostativa» all’accertamento e alla liquidazione del danno stesso.
La complessità nella prova del quantum, come la dottrina processualcivilistica insegna, non può mai tradursi in un diniego di giustizia quando l’an è verosimile. In tali condizioni, l’ordinamento processuale offre strumenti specifici, quali la prova presuntiva (artt. 2727-2729 c.c.) nonché la valutazione equitativa da parte del giudice (art. 1226 c.c.), potere quest’ultimo esercitabile proprio quando il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.
Sul punto, si leva la critica più severa all’operato della Corte territoriale: il disconoscimento della prova testimoniale. La Cassazione ribadisce un principio cardine del diritto processuale, consolidato in dottrina: l’ammissibilità di un mezzo di prova attiene alla sua astratta idoneità a comprovare il fatto allegato e alla sua corrispondenza alle norme procedurali; la valutazione sulla attendibilità della deposizione del teste è un giudizio di merito che può essere compiuto solo ex post all’assunzione della prova, per mezzo del contraddittorio a cui segue il libero convincimento del giudice.
Definire una prova testimoniale inesigibile prima ancora di averla ammessa e sentita, sulla base di una generica considerazione sulla distanza temporale (“circostanze risalenti nel tempo” – obiezione altresì comune a numerose prove orali), costituisce, secondo la Suprema Corte, una “ingiusta negazione” del diritto alla prova, fondata su «una aprioristica ed apodittica valutazione» che contravviene ai principi generali del giusto processo (art. 111 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.).
L’ordinanza in esame offre molteplici spunti di riflessione, consolidando l’orientamento secondo cui il diritto del lavoro debba essere orientato alla massima tutela possibile del contraente debole e all’effettività delle garanzie sostanziali e processuali. Sul piano sostanziale, viene riaffermato che l’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. è clausola generale che prescrive al datore di lavoro un ruolo onnicomprensivo nella gestione dei rischi, inclusa la gestione dei dispositivi di protezione individuale, che comprende la fornitura e la manutenzione di essi.
Come la dottrina giuslavoristica ha più volte ribadito, l’art. 2087 c.c. non è una norma meramente programmatica, ma un precetto immediatamente applicabile che richiede una valutazione continua e aggiornata dei rischi e delle misure di protezione. Ne deriva che la pulizia degli indumenti protettivi, quando strumentale al mantenimento della loro efficacia, non è un onere delegabile al lavoratore, ma parte integrante dell’obbligazione di sicurezza datoriale, i cui costi devono ricadere sull’organizzazione aziendale come normali costi di esercizio.
La pronuncia rileva invero anche sul piano processuale, costituendo un’avvertenza contro prassi giudiziarie che, per mezzo di un non condivisibile apparente rigore formale nell’applicazione delle norme sull’onere della prova, finiscono per impedire il riscontro della verità materiale e negare la tutela ai diritti sostanziali.
Da ciò ne consegue che deve essere ritenersi distinta la fattispecie relativa all’ammissibilità della prova dalla valutazione della sua attendibilità. Con la ulteriore conseguenza che ostacolare l’accesso alla prova testimoniale sulla base di giudizi prognostici di inattendibilità vale a dire violare il diritto delle parti di difendersi e rendere inutilizzabile il processo orale.
Specie in contesti, come quello del lavoro subordinato, dove la prova di certi fatti può presentare oggettive difficoltà, il giudice deve adoperare con professionalità tutti gli strumenti a sua disposizione – inclusi presunzioni e potere equitativo – per pervenire ad una decisione, piuttosto che trincerarsi dietro su preclusioni istruttorie.
Per quanto sopra, la decisione si pone in linea con la tutela del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Esigere che il lavoratore si faccia carico di costi per la propria sicurezza e igiene, colmando un inadempimento datoriale prescritto dalla norma, appare contrario a quel dovere di lealtà a cui deve ispirarsi il rapporto di lavoro. Ove ciò accada, deve essere fatta valere in giudizio la tutela effettiva dei diritti violati senza che sia impedito da scorciatoie procedurali che neghino il diritto fondamentale a provare.
Giovanni Gambino, avvocato in Firenze
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 27 marzo 2025, n. 8152
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