Dies a quo (certo) di riapertura del procedimento disciplinare non sospeso in pendenza del procedimento penale nel pubblico impiego
24 Marzo 2026|L’esigenza di certezza dei termini che connatura il procedimento disciplinare nella fase di avvio e di riattivazione così come l’esigenza di definire tempestivamente l’incidenza del sopravvenuto giudicato penale di assoluzione sul procedimento disciplinare (non sospeso) concluso con l’irrogazione della sanzione, ispirano la pronuncia annotata, Cass., ordinanza, 18 dicembre 2025, n. 33154.
L’art. 55 ter, comma 2, d.lgs. n. 165/01 nel disciplinare il rapporto tra procedimento penale concluso con sentenza di assoluzione e procedimento disciplinare definito con sanzione del dipendente consente all’autorità competente in ambito disciplinare di riavviare, su istanza di parte, entro un termine di decadenza semestrale, il procedimento disciplinare al fine di modificarne o confermarne il precedente esito in relazione alla sentenza assolutoria del giudizio penale.
La disputa all’esame della Suprema Corte verte sulla corretta interpretazione della locuzione riportata nel sopracitato articolo che fissa “dall’irrevocabilità’ della pronuncia penale” il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di riavvio del procedimento disciplinare. In linea con la Corte territoriale, i giudici di legittimità confermano il significato chiaramente esplicitato dal legislatore. Indiscutibilmente il dies a quo del termine decadenziale di riavvio del procedimento disciplinare decorre dal momento, certo, conosciuto o conoscibile dall’imputato (irrevocabilità della pronuncia penale).
Contrariamente priva di supporto normativo la tesi opposta secondo cui la locuzione si riferisce alla data di rilascio da parte della cancelleria di copia della sentenza penale contenente l’attestazione di irrevocabilità (effettiva irrevocabilità della sentenza).
Maria Aiello, dirigente tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 18 dicembre 2025, n. 33154
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