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Buoni pasto e appalto illegittimo

21 Aprile 2026|

1. I fatti di causa e la questione giuridica

Con l’ordinanza n. 4328 del 26 febbraio 2026 la Corte di cassazione affronta un tema di notevole interesse nella prassi dei rapporti di lavoro connessi agli appalti: la spettanza dei buoni pasto maturati nel periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in presenza di un appalto successivamente dichiarato illegittimo. La controversia trae origine dalla domanda proposta da un lavoratore che aveva operato per molti anni presso un istituto bancario tramite società appaltatrici, in un contesto nel quale era stata accertata, in un precedente giudizio, l’illegittimità dell’interposizione. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la società committente al pagamento della somma di euro 25.593,90 a titolo di buoni pasto maturati nel periodo compreso tra il settembre 2000 e il luglio 2017.

Secondo la Corte territoriale, sulla base delle buste paga prodotte e delle allegazioni del lavoratore, risultava dimostrato che quest’ultimo aveva prestato servizio per complessivi 4.826 giorni con orario full time e con pausa pranzo, circostanza che, alla luce della regolamentazione aziendale applicabile al personale della banca, comportava il diritto alla corresponsione dei relativi buoni pasto. La società datrice di lavoro aveva impugnato tale decisione dinanzi alla Cassazione, contestando sia l’operatività del principio di non contestazione sia la qualificazione giuridica dei buoni pasto.

2. Il principio di non contestazione nel processo del lavoro

La prima censura formulata dalla società ricorrente riguardava l’applicazione dell’art. 115 c.p.c. e, in particolare, il principio di non contestazione. Secondo la prospettazione difensiva, le allegazioni del lavoratore sarebbero state generiche e, pertanto, non idonee a determinare l’effetto processuale della relevatio ab onere probandi. Inoltre, la ricorrente contestava l’utilizzo delle buste paga emesse dalle società appaltatrici come prova dei giorni effettivi di lavoro.

La Corte di cassazione respinge tale impostazione richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui la valutazione circa la sussistenza di una contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte appartiene al giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità soltanto in presenza di vizi motivazionali estremi, quali la motivazione apparente o manifestamente illogica. In tal senso la Corte richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680, che ribadisce l’applicazione delle relevatio ad onere probandi in caso di mancata contestazione specifica, e, più recentemente, Cass. n. 26 marzo 2025, n. 7997, anche in tema di poteri istruttori officiosi del giudice, nonché le pronunce Cass. civ., sez. I, 28 marzo 2025, n. 8175 e Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2025, n. 6638, che confermano la natura tipicamente fattuale dell’accertamento relativo alla non contestazione.

La pronuncia ribadisce quindi che il principio introdotto dalla riforma dell’art. 115 c.p.c. attribuisce alla mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte un effetto processuale significativo, consistente nell’esonero dall’onere della prova per la parte che li abbia dedotti. L’accertamento di tale comportamento processuale, tuttavia, rimane rimesso alla valutazione del giudice di merito e non può essere trasformato in una questione di diritto da sottoporre al sindacato della Corte di cassazione.

Sul principio di non contestazione e sulle regole interpretative relative, cfr., seppure in una fattispecie particolare, P. Dui, Condotta extra-lavorativa, social media e licenziamento disciplinare: la Cassazione ribadisce i limiti dell’addebito e i canoni interpretativi, in www.rivistalabor.it, Aggiornamenti, 26 agosto 2025 (commento a Cass. 16 luglio 2025, n. 19697); in modo più specifico, può vedersi, ampliamente, B. Limongi, Il principio di non contestazione tra regola di giudizio e tecnica di accelerazione del processo, in Riv. dir. proc., 2025, 1, 250. In giurisprudenza, amministrativa e di merito, Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10077, secondo cui il principio di non contestazione, disciplinato dall’art. 115 c.p.c., dispensa la parte dall’onere di provare solo i fatti non specificatamente contestati dalla controparte.

Tuttavia, l’applicazione di tale principio non può estendersi all’accertamento di questioni di diritto, implicando che la mancata contestazione dei fatti non esonera il giudice dall’onere di un esame dettagliato e motivato della documentazione presentata in atti. Conforme Cons. Stato, sez. VII, 4 novembre 2025, n. 8580.

V. anche App. L’Aquila, sez. I, 31 ottobre 2025, n. 1140, secondo cui Il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) così come l’onere di specifica e tempestiva contestazione (artt. 167 e 416 c.p.c.) è principio che informa tutto il sistema processuale civile e riguarda solo i fatti c.d. “primari”, ossia quelli costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, opera solo per i fatti noti alla parte e non anche per quelli ignoti e per le mere difese. Secondo Trib. Roma, 30 ottobre 2025, n. 15102, in DeJure, Il principio di non contestazione si riferisce ai fatti, non ai documenti e, conseguentemente, se nel corso del giudizio emerge un documento che smentisce un fatto erroneamente ritenuto non contestato, il giudice non rimane vincolato alla non contestazione, ma è tenuto a disattendere il fatto erroneamente ritenuto pacifico, essendo libero nel valutare criticamente il quadro probatorio.

3. Buoni pasto e natura giuridica dell’emolumento

Il secondo motivo di ricorso riguardava la natura giuridica dei buoni pasto. La società ricorrente lamentava una violazione dell’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito natura retributiva a tali emolumenti, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

La Cassazione respinge anche tale censura, osservando preliminarmente che la doglianza difensiva non individua con precisione il passaggio della sentenza impugnata in cui sarebbe stata affermata la natura retributiva dei buoni pasto. Inoltre, la società non aveva adeguatamente dimostrato che la questione fosse stata tempestivamente introdotta nel contraddittorio processuale.

La Corte sottolinea come la decisione impugnata non si fondi su una qualificazione astratta dei buoni pasto come elemento retributivo, bensì sull’accertamento in fatto delle condizioni lavorative del dipendente. I giudici di merito avevano infatti verificato che il lavoratore aveva svolto servizio continuativo con orario full time e con pausa pranzo, situazione che, secondo la disciplina aziendale applicabile al personale della banca, comportava il riconoscimento dei buoni pasto.

La controversia, pertanto, non riguardava tanto la qualificazione teorica dell’emolumento quanto l’accertamento concreto dei presupposti per la sua corresponsione.

4. L’accertamento della prestazione lavorativa nel contesto dell’appalto illegittimo

Uno degli aspetti più significativi della decisione riguarda il contesto in cui la prestazione lavorativa era stata resa. Il lavoratore aveva operato per molti anni presso l’istituto bancario tramite società appaltatrici, ma un precedente giudizio aveva accertato l’illegittimità dell’appalto e l’effettiva imputabilità del rapporto alla banca committente.

In questa prospettiva, la Corte d’appello aveva valorizzato le buste paga emesse dalle società interposte come elemento documentale idoneo a dimostrare la continuità della prestazione lavorativa e il numero dei giorni effettivi di servizio. Tali documenti, pur provenendo da soggetti formalmente diversi dal datore di lavoro effettivo, sono stati considerati rilevanti nel quadro complessivo delle allegazioni processuali e della mancata contestazione da parte della società.

La Cassazione conferma tale impostazione, riconoscendo che l’accertamento della prestazione effettivamente resa costituisce una tipica valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

5. Considerazioni conclusive

La decisione in commento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale volto a valorizzare, da un lato, la funzione processuale del principio di non contestazione e, dall’altro, la centralità dell’accertamento in fatto delle condizioni concrete di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nel caso di specie la Cassazione conferma che, una volta accertata l’illegittimità dell’appalto e la continuità della prestazione lavorativa presso il committente, il lavoratore può rivendicare anche gli emolumenti accessori connessi alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, quali i buoni pasto, purché ne risultino dimostrati i presupposti fattuali.

La pronuncia assume dunque particolare rilievo nella disciplina delle esternalizzazioni e dei fenomeni di interposizione illecita di manodopera, poiché ribadisce che il datore di lavoro effettivo non può sottrarsi alle obbligazioni economiche collegate alla prestazione lavorativa concretamente resa, anche quando tali obbligazioni derivino da regolamentazioni aziendali interne relative al trattamento del personale.

In definitiva, la Cassazione conferma che, nel quadro dei rapporti di lavoro coinvolti in appalti dichiarati illegittimi, la ricostruzione della realtà sostanziale del rapporto prevale sulle forme giuridiche utilizzate dalle parti, con la conseguenza che il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuti tutti i trattamenti economici collegati all’effettiva organizzazione della prestazione.

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4328

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