Appalti «labour intensive»: la consistenza numerica delle maestranze impiegate è indice sufficiente di genuinità?
7 Novembre 2025|La Sentenza della Corte di Cassazione 10 luglio 2025, n. 18945, torna sul tema degli appalti definiti leggeri, ossia gli appalti nei quali il principale fattore di produzione è costituito da manodopera.
Gli appalti leggeri: condizioni di legittimità
Come noto, il contratto di appalto è disciplinato dall’art. 1655 Cod. civ., il quale stabilisce che «L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro».
L’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 – che a sua volta richiama l’art. 1655 cod. civ. – si occupa proprio di stabilire i requisiti di genuinità del contratto di appalto il cui fattore di produzione principale è il lavoro: «Ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore del rischio di impresa». Al comma 3-bis del medesimo articolo si prevedono, poi, le conseguenze del contratto di appalto illegittimo: «Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo».
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinché un appalto “leggero” possa essere considerato genuino è necessario che all’appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, che possa essere conseguito attraverso una organizzazione del lavoro autosufficiente e con l’assoggettamento dei dipendenti, posti a disposizione del raggiungimento di quello specifico risultato, al potere direttivo e di controllo dell’appaltatore. Così Cass. 28 giugno 2023, n. 18455 (che, sullo specifico punto, a sua volta richiama Cass. 25 giugno 2020, n. 12551), la quale aggiunge un ulteriore elemento che rafforza tale principio, precisando come resti «irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo (del committente, n.d.r.), l’intuitus personae nella scelta del personale, atteso che nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro».
Pertanto, nei casi in cui l’appaltatore non eserciti il potere direttivo e di controllo, ma si limiti a mantenere i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, il contratto di appalto è illegittimo con le conseguenze sopra analizzate.
Così dispone, tra le tante, Cass. 20 maggio 2021, n. 13782, sottolineando un ulteriore elemento degno di attenzione: negli appalti in cui il principale fattore di produzione è la manodopera, la proprietà degli altri eventuali mezzi di produzione passa in secondo piano. Nel caso di specie la circostanza per cui gli automezzi utilizzati per un appalto, il cui oggetto principale era il trasporto, fossero di proprietà della società appaltatrice, non è stata di per sé sufficiente a rendere legittimo l’appalto, dal momento che era emerso che la direzione della prestazione lavorativa era in capo alla società committente. Il principio per cui gli altri fattori di produzione hanno una rilevanza minore è confermato anche dall’ordinanza della Corte di Cassazione 16 giugno 2025, n. 16153, che arriva alle medesime conclusioni, seppure in una fattispecie di segno opposto a quella precedente: in questo caso l’appaltatore aveva dimostrato di esercitare nei confronti dei propri dipendenti un potere direttivo e organizzativo reale e, pertanto, l’appalto in questione era stato ritenuto genuino, nonostante talune dotazioni degli autisti, quali il telefono cellulare e il palmare, fossero di proprietà della committente.
Nello stesso senso si segnala anche Cass. 20 luglio 2024, n. 20196: «nell’appalto c.d. leggero, non è indizio decisivo di illiceità il fatto che il personale dipendente dell’appaltatore utilizzi mezzi ed attrezzature messe a disposizione dal committente, ma a condizione che comunque sussista l’apporto organizzativo dell’appaltatore, vale a dire quel quid pluris che fa delia combinazione dei beni un complesso finalizzato al perseguimento del risultato oggetto dell’appalto».
Fermo quanto precede, la legittimità del contratto di appalto non viene meno per il solo fatto che il committente fornisca agli ausiliari dell’appaltatore direttive generali finalizzate al risultato finale e non allo svolgimento delle singole prestazioni lavorative, come precisato, ad esempio, da Cass. 3 novembre 2020, n. 24386 (nel caso di specie il committente aveva fornito ai lavoratori dell’appaltatore delle direttive che non provavano l’ingerenza nella gestione del servizio da parte della società appaltatrice, in quanto gli stessi si limitavano a standardizzare il servizio che, essendo svolto su tutto il territorio nazionale, doveva rispondere a parametri di omogeneità e qualità) e più recentemente da Cass. 16 giugno 2025, n. 16153 sopra richiamata, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 721/2019 che, a sua volta, aveva giudicato «compatibili con i poteri del committente di servizi la facoltà rimessa a (…) di delimitazione delle diverse zone in cui le consegne dovevano avvenire, trattandosi di determinazioni di ordine generale, volte cioè a individuare talune caratteristiche necessarie del servizio, non a regolare immediatamente la prestazione dei singoli autisti».
Sul punto appare particolarmente chiara Corte d’Appello di Napoli, 17 marzo 2025, n. 969 (che si pubblica per completezza di riferimenti) che ha considerato legittimo un contratto di appalto di pulizia del parco rotabile di alcuni impianti della società committente.
In questa pronuncia la Corte territoriale ha precisato che la valutazione dell’autonomia organizzativa in capo all’appaltatrice va adattata al caso concreto in applicazione della lettera della norma che fa riferimento esplicito «alle esigenze dell’opera o del servizio dedotto in contratto». I giudici di appello hanno ritenuto che non sia possibile negare la legittimità di un appalto endo-aziendale per il solo fatto che vi sia stata un’ingerenza dell’appaltante nelle modalità di gestione del personale dal momento che, per sua stessa natura, l’appalto endo-aziendale richiede un’interazione tra i dipendenti dell’appaltatrice e la committente.
Prosegue la Corte d’Appello precisando che «Infatti, altro è dire che i rapporti di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore sono gestiti dal committente, altro è dire che il committente ha esercitato i poteri di controllo sull’esecuzione del servizio appaltato. Confondere i due ambiti condurrebbe all’inaccettabile conclusione di ritenere precluso al committente di verificare il rispetto delle pattuizioni concordate che, per quanto concerne la parte relativa all’apporto umano, non può non implicare una verifica, secondo modalità predeterminate, dell’esecuzione del servizio. Ragionare diversamente significherebbe che per alcune tipologie di attività il ricorso all’appalto sia precluso tout court ovvero non consentito ex ante, come nel caso dell’appalto avente oggetti semplici (come a titolo esemplificativo appalti di pulizia e/o facchinaggio) nei quali i mezzi utilizzati sono elementari e prevalente è l’apporto umano, ma così non è, a pena di un’evidente lesione del diritto di impresa garantito dall’art. 41 Cost.». Detto in altri termini, secondo questa pronuncia non sono «sufficienti mere e generiche disposizioni di lavoro da parte del committente, essendo viceversa necessario l’esercizio di un potere direttivo sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto».
La sentenza di legittimità in esame
Inquadrato per linee generali l’istituto dell’appalto leggero, passiamo ora a esaminare Cass. 10 luglio 2025, n. 18945.
La fattispecie è quella di un gruppo rilevante di lavoratori, oltre 500, addetti al recupero crediti all’interno di un istituto bancario che sono stati oggetto di un trasferimento di ramo d’azienda a una società terza con cui la Banca, originaria datrice di lavoro, ha successivamente stipulato un contratto di appalto per svolgere l’attività di recupero crediti prima gestita internamente. La Corte di Appello di Torino aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto le domande dei lavoratori che avevano impugnato la legittimità dell’appalto, dichiarando, per ciò che interessa ai nostri fini, la genuinità del contratto di appalto definito “leggero” «tenuto conto del preminente rilievo dell’elevato numero dei dipendenti e della elevata professionalità degli stessi».
La Corte di Appello aveva inoltre respinto le istanze istruttorie proposte dai ricorrenti che avevano ad oggetto, da un lato, l’esercizio del potere organizzativo nei loro confronti da parte della committente e, dall’altro lato, l’autonomia della società appaltatrice rispetto alla committente; sotto quest’ultimo profilo, in particolare, i ricorrenti avevano allegato che la società appaltatrice non aveva potuto sostituire il programma di gestione dell’attività di recupero crediti a causa del rifiuto della committente. Oggetto della domanda dei lavoratori era stata anche la violazione di una clausola di salvaguardia di natura collettiva.
La sentenza ribadisce l’indirizzo di legittimità prevalente sopra richiamato e offre alcuni spunti degni di nota.
Innanzitutto, la Corte di Cassazione censura la decisione della Corte d’Appello sin dalla qualificazione dell’appalto in questione come appalto “leggero”. La Corte d’Appello di Torino, infatti, considerati l’elevato numero di soggetti addetti al servizio erogato (oltre 500), la professionalità specifica e il fatto che il costo delle retribuzioni fosse di gran lunga superiore al corrispettivo del servizio fornito, aveva considerato l’appalto di cui si tratta come rientrante nel perimetro degli appalti leggeri.
Ebbene, secondo la Suprema Corte la sussistenza di tali elementi non è sufficiente, occorrendo invece che «i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti (Cass. n. 6256/2019)». Il ragionamento, a parere dello scrivente, potrebbe prestarsi a considerazioni di segno critico, dal momento che l’elemento distintivo principale tra appalto “leggero” e appalto “pesante” è il preminente rilievo della prestazione lavorativa resa dagli addetti al servizio appaltato rispetto agli altri mezzi di produzione. L’esistenza di legami organizzativi e di uno specifico know how che permetta di individuare un gruppo di lavoratori come una struttura unitaria funzionalmente idonea, è principio che attiene al diverso, anche se spesso collegato, istituto del trasferimento di ramo d’azienda, come conferma anche il richiamo operato a Cass. 4 marzo 2019, n. 6256, che ha ad oggetto l’impugnazione di una cessione di ramo d’azienda. Si osserva, peraltro, che la Corte di Appello di Torino, dopo avere inquadrato l’appalto oggetto di causa nella fattispecie appalto “leggero” aveva, seppure con conclusioni non condivise dalla Corte di Cassazione, condotto un’indagine sull’esistenza di un’effettiva autonoma organizzazione in capo all’appaltatrice.
La Corte di Cassazione prosegue poi nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità e ribadisce che «affinché, quindi, possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare (…) che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio di impresa».
Verifica che deve essere effettuata in concreto e con estremo rigore. La Suprema Corte, infatti, censura la sentenza di merito in particolare nella parte in cui ha respinto le istanze istruttorie proposte dai ricorrenti in quanto, ad avviso della Corte territoriale, le stesse erano dedotte in modo generico o erano, addirittura, irrilevanti. Ed è questa, probabilmente, la parte più rilevante della sentenza in esame.
Sul punto la Suprema Corte argomenta innanzitutto che i capitoli di prova volti a dimostrare l’esistenza di direttive direttamente impartire dalla committente non erano generici in quanto supportati da una corposa produzione documentale; in secondo luogo richiama le argomentazioni della requisitoria dell’Avvocata Generale che ha evidenziato che «parimenti censurabili risultano le conclusioni della Corte di appello a proposito della mancata prova circa il compimento di atti di gestione del personale dipendente di (… Appaltatrice n.d.r.) direttamente da parte di (… Committente n.d.r.). In un caso, come quello di specie, nel quale almeno per un certo periodo il personale della società appaltatrice era tenuto a rivolgere le domande di permessi e di ferie alla società appaltante, sarebbe stato preciso onere di quest’ultima dimostrare (non limitandosi alla mera affermazione a fronte della deduzione di segno opposto) che in realtà la decisione non era alla stessa demandata, ma che il relativo potere spettava alla formale datrice di lavoro. A fronte della prova documentale riguardante l’effettivo destinatario delle domande, sarebbe stato preciso onere della resistente dedurre prima, e provare poi, che in realtà ad un destinatario formale corrispondeva un diverso decisore sostanziale: secondo un meccanismo davvero peculiare che peraltro indica in sé una certa “confusione” nella suddivisione dei poteri di gestione del personale della appaltatrice” e che la sussistenza o meno di un potere disciplinare in capo all’appaltante non era un dato decisivo “posto che il discrimine significativo in ordine alla liceità dell’appalto riguarda la sussistenza di un potere direttivo e di controllo sui lavoratori, senza che sia richiesto l’esercizio diretto del potere di irrogare sanzioni».
Così come altrettanto rilevante sarebbe stato accertare se effettivamente l’appaltatrice non avesse potuto sostituire il programma di gestione dell’attività di recupero crediti per effetto del divieto esplicito della committente. Tale circostanza, infatti, ove provata avrebbe offerto un importante elemento di valutazione dell’autonomia organizzativa dell’appaltatrice e, di conseguenza, un effetto decisivo sullo scrutinio di legittimità dell’appalto.
Ebbene, alla luce di quanto precede, la sentenza in esame, uniformandosi al principio per cui «il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento» (Cass. 10 giugno 2021, n. 16435), ha accolto le doglianze dei ricorrenti sul mancato ingresso nel processo dell’istruttoria testimoniale.
Non solo, ma la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito che la verifica sulla legittimità dell’appalto deve essere condotta con estremo rigore, sottolineando l’importanza dell’esercizio dei poteri istruttori del giudice che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione delle preclusioni probatorie a carico delle parti laddove ricorrano una semiplena probatio o l’individuazione ex actis di una pista probatoria.
Su tali basi, pertanto, la sentenza in esame ha censurato anche sotto questo profilo la decisione della Corte territoriale che aveva considerato infondata la doglianza relativa al mancato esercizio di detti poteri, dal momento che «le risultanze di causa offrivano già significativi dati di indagine al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverteva».
La sentenza in esame è interessante perché si occupa di un istituto che sta diventando rilevante nell’evoluzione del mercato del lavoro, in cui gli appalti leggeri, complice l’evoluzione tecnologica sempre più penetrante, costituiscono una modalità di organizzazione stabile e non necessariamente elusiva. La sfida del diritto del lavoro è dunque quella di individuare criteri di genuinità che tengano conto della crescente smaterializzazione dei mezzi produttivi tradizionalmente intesi e della centralità del capitale umano, evitando che il sospetto di interposizione diventi un freno ingiustificato all’innovazione organizzativa.
Da un punto di vista strettamente giuridico, la pronuncia in commento si uniforma all’indirizzo prevalente in materia di appalti leggeri senza introdurre elementi di novità sul piano dei principi. E però afferma la necessità di una verifica concreta e rigorosa della genuinità degli appalti labour intensive, precisando che l’elevato numero di addetti o la loro qualificazione professionale non bastano a fondare la genuinità dell’appalto, occorrendo piuttosto accertare la reale esistenza di un potere organizzativo e direttivo in capo all’appaltatore. Nella sentenza in esame appare particolarmente significativo, anche in chiave processuale, il richiamo al dovere del giudice di esercitare appieno i propri poteri istruttori quando le risultanze di causa lascino intravedere una pista probatoria utile all’accertamento dei fatti. La decisione conferma, in definitiva, come negli appalti leggeri la linea di confine tra esternalizzazione lecita e interposizione vietata resti affidata a un’indagine di merito approfondita e attenta alla sostanza delle relazioni organizzative e gestionali.
Marco Chiesara, avvocato in Milano
Visualizza i documenti: App.Napoli, 17 marzo 2025, n. 969; Cass., 10 luglio 2025, n. 18945
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