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Anche per la Corte d’Appello di Milano la incumulabilità della pensione liquidata in Quota 100 va limitata alle sole mensilità in cui si è percepito un reddito

20 Agosto 2026|

Premessa

Il dibattito sulla non cumulabilità dei trattamenti pensionistici liquidati con quota 100 e redditi superiori a 5.000 euro continua ad arricchirsi di interventi da parte della giurisprudenza di merito, all’evidenza favorevole ad una lettura, per così dire più costituzionalmente orientata, della norma di legge di riferimento.

In tema, oltre alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 162/2025 (v. L. Pelliccia “La Corte costituzionale “salva” la non cumulabilità del trattamento pensionistico di Quota 100 con i redditi superiori ai 5000 euro”, su www.rivistalabor.it, 1° dicembre 2025, già intervenuta con la sentenza n. 234/2022, per la quale v. L. Pelliccia “La Corte costituzionale conferma la legittimità dell’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi derivanti da lavoro subordinato, su www.rivistalabor.it, 19 dicembre 2022)  – che ha confermato la stringente previsione contenuta nell’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, come poi convertito in legge – si sono più recentemente pronunciati il Tribunale di Ravenna, con la sentenza n. 473/2025 (v. L. Pelliccia “Il Tribunale di Ravenna torna sulla pensione Quota 100 dopo la sentenza n. 162/2025 della Corte costituzionale, su www.rivistalabor.it, 16 gennaio 2026) e la Corte d’appello di Trento con la sentenza n. 10/2026 (v. L. Pelliccia “Per la Corte d’appello di Trento la cumulabilità prevista per la pensione liquidata in Quota 100 deve essere limitata alle sole mensilità che hanno determinato valori reddituali”, su www.rivistalabor.it, 26 luglio 2026).

Ultima di questo filone, in ordine di tempo (ma non sicuramente ultima), è la sentenza n. 734 del 22 giugno 2026 della Corte d’appello di Milano.

In tema, non può comunque non richiamarsi anche la sentenza n. 30994/2024 della Corte di cassazione che aveva statuito che, ai sensi dell’art. 14, co. 3, del D.L. n. 4/2019, la percezione di redditi da lavoro subordinato da parte del pensionato determina l’integrale incumulabilità del trattamento pensionistico, con conseguente sospensione e obbligo di restituzione dei ratei percepiti durante il periodo di attività lavorativa.

La controversia in esame

Con sentenza del 08.04.2026, il Tribunale di Milano aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento dell’Inps avente ad oggetto la ripetizione degli importi pensionistici erogati a fronte dello svolgimento di attività di lavoro dipendente riferita, nello specifico, ad una sola giornata di lavoro nel mese di ottobre 2022, in relazione alla quale era stato percepito l’importo di € 97,00.

L’adito tribunale, richiamata la normativa e il dibattito giurisprudenziale, aveva ritenuto che la incumulabilità tra la pensione anticipata “quota 100” e il reddito da lavoro dipendente dovesse riguardare la sola mensilità relativa al periodo in cui il pensionato aveva prestato la propria attività lavorativa.

Il giudice del lavoro meneghino ha ritenuto che la scelta dell’Inps (e della posizione sul punto allora assunta dalla Corte di cassazione) di sospendere la pensione per l’intero anno solare nel corso del quale il rapporto di subordinazione si è sviluppato (anche per un solo giorno) – indipendentemente dalla durata della subordinazione – non trovava alcun supporto normativo, né tecnico giuridico.

La decisione di seconde cure

Avverso la sentenza l’Inps ha proposto appello, affidato ad un unico, articolato motivo con il quale è stata censurata detta decisione, per non avere il giudice di prime cure ritenuto che l’attività di lavoro subordinato esclude in radice la possibilità di cumulare la prestazione lavorativa con la pensione “quota 100”, mancando il requisito dell’autonomia e dell’occasionalità.

Ad avviso dell’istituto previdenziale, l’interpretazione sulla totale incumulabilità di che trattasi troverebbe conferma, sia nel dato letterale della norma (che fa riferimento ai redditi percepiti), sia nella ratio della disciplina, tesa a garantire l’equilibrio del sistema previdenziale e a favorire il ricambio generazionale, impedendo così che il lavoratore possa contemporaneamente beneficiare di un pensionamento anticipato e continuare a svolgere attività lavorativa subordinata.

Conseguentemente, anche in caso di attività lavorativa limitata a un solo giorno, il pensionato perde il diritto all’intero trattamento per l’anno di riferimento.

Con la sentenza in commento, la Corte d’appello di Milano ha però rigettato il proposto gravame, ritenendolo infondato, partendo da una premessa: dopo che, in un primo tempo, aveva ritenuto di uniformarsi all’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 30994/2024, successivamente, ha ritenuto di aderire al diverso orientamento favorevole alla frazionabilità dei periodi di incumulabilità, ovvero alla ripetibilità non già su base annua ma dei soli ratei relativi al periodo di percezione del reddito.

Conseguentemente, il collegio di merito è dell’avviso di aderire a questo più recente orientamento, richiamando, ad litteram, un proprio recente precedente (sent. n. 672/2026), in ragione del quale deve essere confermato il diritto di percepire la pensione nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata, essendo la sospensione della pensione legittima nel periodo nel quale è stato conseguito un reddito in violazione del divieto di legge, con la precisazione che, ciò che rileva, non è la durata complessiva del rapporto di lavoro, bensì il reddito percepito mensilmente dal lavoratore, perché soltanto la percezione di un reddito da lavoro subordinato (non importa di quale importo) integra la violazione del divieto di incumulabilità della pensione in esame.

Ad avviso della Corte distrettuale milanese, ulteriori argomenti a sostegno di questa seconda interpretazione si desumono dalla recente sentenza n. 162/2025 con cui la Corte costituzionale (nel ritenere inammissibile la questione di legittimità sollevata dal tribunale di Ravenna per violazione degli artt. 2,3 sotto il profilo della proporzionalità e ragionevolezza, 38 secondo comma, 117 primo comma Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo) ha espressamente escluso che la citata sentenza n. 30994/2024 della Corte di cassazione costituisca un orientamento consolidato, stabile e reiterato tale da assurgere ad integrare la posizione di “diritto vivente nel nostro ordinamento”, sì da impedire al giudice di adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata e necessitare di intervento del giudice delle leggi.

Ebbene, il giudice delle leggi ha ritenuto che per un’interpretazione costituzionalmente orientata il giudice può – e deve – procedere all’interpretazione della disposizione censurata confrontandosi con il citato precedente giurisprudenziale, che tuttavia non radica una situazione di «diritto vivente»”.

Ad avviso della sentenza in commento, il precedente di legittimità non è vincolante e che non può essere condiviso nel punto in cui ha ritenuto che la disposizione consenta di legittimare la perdita del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare in cui il pensionato ha percepito il trattamento retributivo, né tanto meno la mera detrazione del reddito percepito dall’importo della pensione perché se fosse così il legislatore avrebbe previsto il meccanismo della detrazione.

A sostegno di questa lettura, la sentenza richiama le decisioni della Corte d’appello di Torino n. 193/2026 e della Corte d’appello di Trieste n. 137/2025, anch’esse favorevoli alla necessità che i ratei di pensione la cui erogazione deve essere sospesa sono (solamente) quelli relativi alle mensilità in cui il pensionato cumuli la prestazione con redditi da lavoro dipendente, rispetto alle quali vi è una frustrazione della finalità solidaristica e della creazione di nuova occupazione che il legislatore ha voluto assegnare alla pensione “quota 100” e alla previsione di incumulabilità, trattandosi di soluzione che risulta conforme a diritto e rispettosa del principio di equità e proporzionalità.

Anche in ragione di queste più recenti decisioni di merito d’appello, sarà senza dubbio chiamata nuovamente a pronunciarsi la Corte di cassazione e sarà quindi interessante vedere se, in sede di legittimità, ci sarà o meno un revirement rispetto alla decisione del 2024.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e docente a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena e nell’Università degli Studi di Firenze

Visualizza il documento: App. Milano, 22 giugno 2026, n. 734

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