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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 26 November 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro

Tutela degli interessi collettivi e diritto di critica del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il perimetro del diritto di critica del lavoratore che riveste funzioni di tutela di interessi collettivi è stato di recente affrontato dalla Corte di cassazione con ordinanza 5 settembre 2024, n. 23850, in relazione alla figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nel caso in esame, un lavoratore con mansioni di macchinista e dipendente di una società operante nel settore del trasporto ferroviario, in qualità di rappresentante sindacale e coordinatore nazionale “Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza” ex art. 50 d.lgs. n. 81/2008, aveva rilasciato alcune affermazioni apparse in un portale di informazione on line e su un quotidiano. In particolare, aveva manifestato solidarietà ai dipendenti di un’altra società non collegata a quella datrice per il loro mancato reintegro, definendo la condotta datoriale una “scorciatoia antidemocratica ed antisindacale” e rivolgendo altresì espressioni critiche nei confronti dell’Amministratore delegato della stessa.

Inoltre, denunciava le condizioni di sicurezza dei dipendenti della società datrice, nonché dei passeggeri che viaggiavano sui mezzi di quest’ultima, fornendo dati relativi ai decessi per infortuni sul lavoro (dichiarazione poi rettificata circa il periodo temporale di riferimento, a causa del fraintendimento del giornalista).

La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, dichiara l’illegittimità della sanzione disciplinare conservativa irrogata al RLS e consistente nella sospensione per dieci giorni dal lavoro e dalla retribuzione.

Nel ritenere quest’ultimo appartenente all’“area dei soggetti tutelati come i lavoratori sindacalisti quali portatori di interessi collettivi”, la Corte esclude che abbia attribuito ai dirigenti della società ricorrente comportamenti apertamente disonorevoli e denigratori non provati. Le affermazioni oggetto di addebito, infatti, vengono riportate al legittimo esercizio del diritto di critica sindacale per il fatto di collocarsi in un contesto di dialettica sindacale, ontologicamente caratterizzata da toni più aspri e rivendicativi, funzionali al perseguimento di interessi collettivi di rilevanza costituzionale. Gli Ermellini, ritenendo sorrette da congrua motivazione le conclusioni della Corte d’Appello di Roma, ne confermano la decisione e condannano la società anche alle spese del giudizio.

A ben vedere, la libertà di coalizione e di azione per la difesa di interessi collettivi ammette il diritto di esprimere il proprio pensiero critico nei confronti del datore di lavoro (tra gli Autori intervenuti sull’argomento, P. Lambertucci, Brevi note sul diritto di critica del rappresentante sindacale, in Arg. dir. lav., 2020, 1, I, p. 15 ss.). In altri termini, quando esercita il diritto di critica nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza, il dipendente-rappresentante sindacale si pone “su piano paritetico con il datore di lavoro che esclude che sia proponibile un qualsiasi vincolo di subordinazione” (già Cass. 3 novembre 1995, n. 11436). I limiti per valutare le sue esternazioni divengono, pertanto, più elastici rispetto a quelli applicati nei riguardi del lavoratore che non svolge funzioni di rappresentanza. In particolare, il limite della continenza formale (da intendersi come forma civile dell’esposizione) assume una valenza diversa quando il diritto di critica è esercitato da un soggetto investito del ruolo di rappresentante.

La critica sindacale, invero, a differenza di quella esercitata da un qualsiasi altro lavoratore, è costituzionalmente tutelata non solo dall’art. 21 Cost., bensì trova una ulteriore protezione nell’art. 39 Cost., nel momento in cui l’espressione del pensiero tende al perseguimento di un interesse collettivo (Cass. 18 gennaio 2019, n. 1379). Le rivendicazioni – latu sensu – sindacali, se prive di espressioni ingiuriose, offensive o infamanti verso amministratori o dirigenti della società datrice di lavoro sono “meritevoli di tutela in confronto con l’interesse suscettibile di lesione, di cui è portatrice la controparte datoriale” (Trib. Torino 6 febbraio 2023, decr.; cfr. Cass. 18 gennaio 2019, n. 1379, cit.).

Il diritto di critica del dipendente-rappresentante sindacale, ad ogni modo, incontra i limiti “imposti dall’esigenza, anch’essa costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana”. Il comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare ove tali limiti siano superati con l’attribuzione all’impresa datoriale o a suoi dirigenti di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati (tra i numerosi precedenti di legittimità: Cass. 14 maggio 2012, n. 7471; Cass. pen., Sez. III, 4 maggio 2028, n. 19176/2018; più recente Cass. 22 dicembre 2023, n. 35922).

Merita altresì attenzione il “luogo” in cui prende forma la critica sindacale.

L’attività sindacale non deve necessariamente essere esercitata all’interno dei locali aziendali, né deve avere come unici destinatari i lavoratori, i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Non v’è ragione di dubitare della legittimità di attività che avvengono fuori dai locali aziendali e interessano soggetti esterni (come, ad esempio, la distribuzione di volantini per sensibilizzare l’opinione pubblica su materie di interesse sindacale e del lavoro). È dunque ragionevole ritenere che la critica sindacale, per ottenere il risultato che persegue, possa esprimersi attraverso idonei mezzi di diffusione quali la stampa locale o le testate giornalistiche on line, nonché attraverso i social network (Trib. Torino 6 febbraio 2023, cit.).

Ebbene, nell’era dei social network, in cui ogni contenuto pubblicato è accessibile a una platea potenzialmente indefinita di soggetti, si avverte in misura maggiore l’esigenza di bilanciare interessi contrapposti. Riprendendo le parole della pronuncia in commento, il bilanciamento riguarda “l’interesse che si assume leso con quello a che non siano introdotte limitazioni alla libera espressione del pensiero costituzionalmente garantito” (da un lato la tutela dell’onore e della reputazione dell’azienda, dall’altro il diritto di critica del dipendente, specie quando rivesta funzioni di rappresentanza di interessi collettivi).

Proprio perché le conseguenze dell’illecito assumono rilievo nonostante la dematerializzazione dell’informazione e della comunicazione, la giurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. I, 8 giugno 2015, n. 24431; Cass. pen., Sez. V, 1° febbraio 2017, n. 4873) è consolidata nel ritenere che, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, integra un’ipotesi di diffamazione (aggravata, in quanto commessa “col mezzo della stampa”, come recita l’art. 595 c.p.) la diffusione – attraverso la bacheca di un social network – di un messaggio offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili.

In varie occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. 13 ottobre 2021, n. 27939), influenzata da tale orientamento, ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che aveva utilizzato i social al fine di pubblicare post denigratori dell’azienda e dei superiori, avuto riguardo per il ruolo aziendale rivestito e il carattere plurioffensivo delle condotte.

Ne deriva che, quando le offese sono contenute in un post pubblicato sul profilo personale, si è dinanzi a uno strumento idoneo a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone. In sintesi, la condotta può integrare gli estremi della diffamazione e costituire giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo. Diverso è il caso dei messaggi scambiati in un “luogo digitale di dibattito e scambio di opinioni chiuso all’esterno” come un gruppo “chiuso” di un social (quali Facebook e Whatsapp), oppure il caso di una mailing list riservata agli aderenti ad un determinato gruppo di persone, newsgroup o chat private, con accesso condizionato al possesso di una password rilasciata a soggetti determinati.

Tali messaggi, inoltrati non già a una moltitudine indistinta di persone, ma solo agli iscritti ad un determinato gruppo o chat, sono meritevoli di tutela alla stregua della corrispondenza privata che, ex art. 15 Cost., è segreta e inviolabile (Cass. 10 settembre 2018, n. 21965). Ciò preclude l’accesso di estranei al contenuto delle comunicazioni, la rivelazione e l’utilizzabilità del contenuto stesso. Per completezza, corre l’obbligo di precisare che l’ordinamento prevede specifiche ipotesi delittuose quali l’accesso abusivo a sistemi informatici, la violazione della corrispondenza e la rivelazione del contenuto della stessa (artt. 615-ter, 616 e 617 c.p.).

Senonché, se l’espressione del pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo si entra in un terreno scivoloso a causa della difficoltà di individuare, talvolta, il limite entro cui la critica del sindacalista deve contenersi. L’elevata conflittualità che caratterizza una fase di acceso confronto, ad esempio, viene in rilievo in quelle pronunce che si sforzano di contestualizzare le reazioni del lavoratore sindacalista (cfr. Trib. Ferrara 30 gennaio 2016, decr.).

Se ne ricava che, in determinate situazioni (come, ad esempio, il rinnovo del contratto collettivo aziendale), non è insolito ricorrere ad espressioni colorite nei confronti del datore di lavoro, dettate dal timore che vengano assunte decisioni ritenute pregiudizievoli per i lavoratori. Il totale dissenso ideologico, che si esprime con toni e parole sferzanti per stigmatizzare gli atteggiamenti e la complessiva condotta del datore, risulta essere funzionale alla esplicita finalità conflittuale che contraddistingue, soprattutto in alcune circostanze, la dinamica delle relazioni industriali, purché in assenza di espressioni inutilmente umilianti o ingiustificatamente aggressive (Cass. 4 maggio 2022, n. 17784).

In verità, il tema del diritto di critica del RLS che, in virtù del suo ruolo, agisce a tutela di interessi collettivi e va considerato – stando alla pronuncia in commento – alla stregua di un (qualsiasi altro) rappresentante sindacale, merita di essere analizzato anche in relazione a un recente arresto giurisprudenziale.

Cass. pen., Sez. IV, 25 settembre 2023, n. 38914, infatti, ha attribuito al RLS la responsabilità penale, a titolo di cooperazione colposa con il datore di lavoro (ex art. 113 c.p.), per l’omicidio colposo di un lavoratore.

Le perplessità portate alla luce da alcuni commentatori muovono dal fatto che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura a cui il legislatore non assegna una posizione di garanzia, né poteri di intervento e spesa per rendere sicura l’organizzazione (Si rinvia a P. Pascucci, Per un dibattito sulla responsabilità penale del RLS, in DSL, 2023, n. 2, nonché agli altri contributi pubblicati sul tema nel medesimo numero).

Si tratta di un soggetto al quale è riconosciuto un ruolo propositivo, teso semmai ad orientare l’agire dei garanti della salute e della vita delle persone che lavorano (il datore di lavoro, il dirigente, il preposto e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Il compito del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non consiste nell’esercizio di obblighi di alcun genere, ma solo nella facoltà di intervenire, a nome dei lavoratori, nel procedimento teso all’adozione di misure e cautele per garantire la loro sicurezza (B. Deidda, Una china pericolosa: rovesciare sui lavoratori la responsabilità dell’organizzazione delle misure di sicurezza sul lavoro, in DSL, 2023, n. 2, p. 7).

Tra l’altro, volendo adottare una visione del “rischio” che sia il più possibile inclusiva, non depone certamente a favore di una maggiore “responsabilizzazione” del RSL il mancato riconoscimento, da parte dell’art. 1-bis, ai commi 3 e 6, del d.lgs. n. 152/1997, di un ruolo espresso ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o territoriali (RLS o RLST). La disposizione poc’anzi richiamata, come noto, rileva sotto il profilo dei rischi specifici per la salute e sicurezza del lavoro che potrebbe assumere l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Vero è che non può essere omessa un’anomalia che contraddistingue la vicenda poc’anzi menzionata e che contribuisce a ridimensionare la portata applicativa della pronuncia. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in realtà, era al contempo componente del Consiglio di Amministrazione della Società e, dunque, figura attiva nella “stanza dei bottoni” (efficace espressione ripresa da A. Ingrao, Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Storia, funzioni e responsabilità penale, in DSL, 2023, n. 2, p. 31).

Senonché, qualora la pronuncia manifestasse una forza catalizzante e, più in generale, si affermasse la tendenza ad associare al diritto di consultazione e agli altri diritti di partecipazione previsti dal d.lgs. n. 81/2008 anche doveri di prevenzione e protezione, verrebbe ulteriormente legittimato il potere di “autodifesa” del RLS. Tale esigenza, in determinate ipotesi potrebbe più facilmente tradursi nel ricorso a toni e parole sferzanti per stigmatizzare atteggiamenti e condotte datoriali.

La necessità di riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema della sicurezza è poi particolarmente avvertita specie quando essa – come nel caso oggetto di commento – non investe solo i lavoratori, bensì anche i passeggeri.

In questo senso, in considerazione dell’ampio ventaglio di strumenti di tutela, diversi da quelli offerti dal legislatore statutario e a disposizione di coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza degli interessi collettivi, il mondo dei social può rivelarsi un’insostituibile cassa di risonanza (tra i primi contributi, M. Marazza, “Social”, relazioni industriali e (nuovi percorsi di) formazione della volontà collettiva, in RIDL, 2019, n.1, p. 57 ss.; F. D’Aversa, Il diritto di critica (anche sindacale) nell’epoca dei Social Media e degli altri sistemi di interazione sociale, in LLI, 2019, n. 2, 47 ss.; tra i contributi pubblicati in questa Rivista: C. Faleri, Social network e nuove modalità di autotutela degli interessi collettivi, 2023, n. 3, 229 ss.).

Ciò anche alla luce del fatto che la legittimazione del ruolo rappresentativo attribuito al RLS è soggetta al giudizio dei lavoratori rappresentati, ai quali spetta il potere di revocare la fiducia nei confronti del rappresentante che loro stessi hanno eletto o designato perché è a loro che dovrà rendere conto dell’esercizio del suo ruolo.

Valentina Aniballi, ricercatrice nell’Università Telematica Mercatorum

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 5 settembre 2024, n. 23850

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