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Sulle conseguenze della mancata indicazione dell’aspirante alla supplenza di una o più sedi

30 Agosto 2026|

La Corte d’appello di L’Aquila, nel giudizio di impugnazione promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito avverso la sentenza che aveva riconosciuto a una docente il diritto alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022/2023, secondo le preferenze espresse nella domanda informatizzata per le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della Provincia di Chieti, e il relativo risarcimento dei danni, ha sollevato, con ordinanza del 17 ottobre 2025 (causa R.G. n. 478/2024), le seguenti questioni, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.:

– Se l’O.M. n. 112/2022, art. 12 comma 4, debba essere interpretata nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di una o più sedi comporti rinuncia a tali sedi, con la conseguenza che- nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento della sua chiamata – egli verrà escluso dai turni di chiamata successivi, che proseguiranno con scorrimento della graduatoria;

– In caso di risposta affermativa, se tale meccanismo debba considerarsi conforme al principio di ragionevolezza ed ai principi di buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione, da contemperarsi con i diritti degli aspiranti all’assegnazione.

Il primo giudice (Tribunale di Vasto) aveva ritenuto la procedura che considera rinunciatari i docenti con punteggio maggiore che non ottengano la sede da loro richiesta nel primo turno di assegnazione illegittima perché in contrasto con il principio meritocratico e con quello di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.; nell’impossibilità di accordare l’invocata assegnazione dell’incarico di supplenza cui la docente avrebbe avuto diritto, atteso l’esaurimento dell’anno scolastico cui la domanda era diretta, ha riconosciuto il correlato risarcimento del danno, commisurato al punteggio che la docente avrebbe maturato per la durata complessiva della supplenza spettante nei turni di nomina successivi al 31 agosto 2022.

Il Ministero ha impugnato la decisione per rivendicare la piena legittimità del proprio operato, sull’assunto che l’esclusione dai turni di nomina successivi dell’aspirante che non abbia selezionato nella propria domanda tutte le sedi disponibili sarebbe funzionale all’economicità ed efficacia del procedimento di conferimento delle supplenze.

La Corte remittente ha dapprima illustrato il caso di specie, incentrato sulla censura mossa da una docente alla legittimità della procedura algoritmica di assegnazione delle supplenze annuali ex art. 12, comma 10, dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, in base alla quale non era risultata assegnataria di alcun incarico di supplenza benché sedi da lei richieste e divenute disponibili nel secondo turno di assegnazione fossero state attribuite a docenti con punteggio inferiore al suo.

Per la Corte d’appello, la questione, non ancora affrontata dalla Suprema Corte, presenterebbe “gravi difficoltà interpretative”, come evidenziato dai contrastanti orientamenti registrati nella giurisprudenza di merito, divisa fra chi giudica illegittima la procedura (oltre alla sentenza oggetto di impugnazione, nell’ordinanza di rimessione si cita Tribunale di Torino n. 1535/2023; Corte d’appello di Catanzaro n. 392/2025) e chi ritiene, invece, che la scelta -operata nell’O.M.- di ritenere rinunciatari gli aspiranti chiamati all’assegnazione per le sedi disponibili, ma da loro non indicate, risulti ragionevole ed in linea con le esigenze di efficienza e buon andamento dell’amministrazione (a conforto di tale indirizzo, ritenuto preferibile dalla Corte remittente, si citano Tribunale di Venezia n. 322/2024; Tribunale di Asti nn. 46 e 47 del 2025; Corte d’appello di Messina n.224/2025; Corte d’appello di Roma n. 4366/2024); non senza menzionare un’opzione ermeneutica, per così dire, “intermedia”, che reputa erronea l’interpretazione dell’O.M. seguita dalla stessa amministrazione, nella parte in cui equipara la rinuncia alla sede al rifiuto all’incarico (Corte d’appello di Napoli n. 1643/2025).

L’opportunità dell’intervento nomofilattico, in chiave preventiva, viene sollecitata, precisa la Corte territoriale, anche in ragione del fatto che, per valutare la legittimità dell’O.M. n. 112 del 2022 e la sua portata interpretativa, occorre considerare il principio di ragionevolezza, espressione dell’art. 3 Cost., alla luce dell’art. 97 Cost., nell’ottica di un difficile bilanciamento tra interessi contrapposti.

La questione, infine, sarebbe suscettibile “di porsi in numerosi giudizi”, non solo perché già diffusa su tutto il territorio nazionale, ma anche per la potenziale estensione agli anni scolastici successivi al 2022, dal momento che le ordinanze ministeriali che hanno regolato l’assegnazione delle supplenze annuali hanno riproposto il medesimo meccanismo in contestazione.

Il Ministero ha sostenuto la correttezza del proprio operato a garanzia dell’economicità ed efficacia dell’azione amministrativa in sede concorsuale: secondo il Ministero, l’aspirante già entrato in turno di nomina che non abbia indicato nella propria domanda tutte le disponibilità di sedi presenti in quel momento non può partecipare ai turni di nomina successivi, in quanto, ove venisse meno tale meccanismo, verrebbe paralizzato l’avvio dell’anno scolastico perché le assegnazioni delle supplenze non avrebbero mai fine, generando una serie di operazioni a catena.

Con provvedimento depositato in data 16 febbraio 2026 (procedimento di rinvio pregiudiziale R.G. n. 21065/2025) (e pubblicato anche ai sensi dell’art. 137-ter disp. att. c.p.c.), il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, previo vaglio di ammissibilità, ha disposto l’assegnazione della questione alla Sezione Lavoro per l’enunciazione del principio di diritto.

Con sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026, che si segnala, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione,  in ordine alla questione sollevata dall’ordinanza di rimessione, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria”.

L’Amministrazione riteneva che l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 che recita “Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento” valesse a sancire  a carico dell’aspirante che non avesse indicato tutte le sede disponibili anche la perdita della possibilità di conseguire la supplenza nella sede prescelta  che si fosse resa eventualmente disponibile negli ulteriori turni di nomina, sede assegnata in base allo scorrimento della graduatoria ad aspirante con punteggio inferiore. Pertanto, nell’interpretazione adottata dal Ministero, la mancata selezione di tutte le sedi comporterebbe la rinuncia non solo al conferimento delle supplenze relative alle sedi omesse (come, in effetti, testualmente previsto dai precedenti periodi del medesimo comma) bensì, di fatto, anche agli incarichi per le sedi prescelte ove le stesse dovessero rendersi disponibili solo nei turni successivi di chiamata.

Ritiene il Collegio che tale interpretazione della disposizione controversa non sia in linea con i criteri letterale, sistematico e teleologico e, in ogni caso, collida con il canone di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., con il principio meritocratico sotteso alla regola del concorso di cui all’art. 97 Cost., nonché con la norma primaria, ossia con l’art. 4 della legge n. 124 del 1999 che, nel prevedere l’attribuzione delle supplenze sulla base di graduatorie allo specifico fine formate, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, l’anzidetto principio meritocratico ha recepito.

Per i giudici di legittimità, l’interpretazione adottata dall’Amministrazione non è confortata da una sicura base testuale, risulta smentita dall’esegesi sistematica e teleologica del comma 4, e, peraltro, non è priva di una intrinseca irragionevolezza, perché prevede effetti pregiudizievoli a carico dell’aspirante non coerenti con il comportamento dell’interessato e, comunque, esorbitanti rispetto alla asserita finalità di assicurare il buon andamento della procedura.

Ad avviso della Corte, né la lettera né, tanto meno, il senso complessivo della norma possono giustificare il mancato coinvolgimento del candidato non assegnatario di supplenze nei turni successivi di chiamata, per i quali si siano eventualmente rese disponibili le sedi prescelte, con pretermissione dell’aspirante più meritevole perché collocato in posizione poziore in graduatoria.

Dionisio Serra, cultore di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Visualizza i documenti: App. L’Aquila, ordinanza interlocutoria 17 ottobre 2025; Primo Pres. Cass., provvedimento 16 febbraio 2026; Cass., ordinanza interlocutoria 5 giugno 2026, n. 18156

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