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Sulla prescrizione dei contributi previdenziali in caso di notifica a mezzo di raccomanda dell’avviso di addebito

16 Agosto 2026|

L’ordinanza qui segnalata (Cass., 12 giugno 2026, n. 19480) affronta un tema di particolare interesse nella gestione del contenzioso previdenziale.

La controversia specifica riguardava un avviso di addebito emesso dall’Inps per contributi dovuti alla Gestione separata relativi all’anno 2010.

La Corte d’appello riteneva che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di pagamento, nel caso il 6 luglio 2011, e che l’avviso bonario del 22 giugno 2016, inviato dall’INPS a mezzo raccomandata e non consegnato per temporanea assenza del destinatario, con rilascio dell’avviso di giacenza il 4 luglio 2016, non avesse avuto efficacia interruttiva tempestiva; ciò poiché la comunicazione si sarebbe perfezionata solo dopo decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza, il 14 luglio 2016.

In tal modo, il giudice del merito aveva deciso la questione della prescrizione in senso favorevole al contribuente, ritenendo non maturata la presunzione di conoscenza della notifica prima del decorso di dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza.

L’INPS ricorreva per Cassazione denunciando la falsa applicazione dell’articolo 8 della legge 890 del 1982, degli articoli 1335 e 2935 del codice civile, e delle norme in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, e che l’effetto interruttivo della prescrizione del credito contributivo dovesse ritenersi perfezionato già dal momento del rilascio dell’avviso di giacenza, essendo da tale data l’atto entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.

La Corte di Cassazione ha accolto in tal senso il ricorso dell’INPS, richiamando il proprio orientamento secondo cui l’avviso bonario costituisce un atto stragiudiziale di costituzione in mora e manifestazione della volontà del creditore di esercitare la propria pretesa, cui deve trovare applicazione la disciplina generale degli atti recettizi prevista dall’articolo 1335 c.c. e che non è soggetto alle forme di notificazione degli atti giudiziari.

L’avviso bonario, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla disciplina della notificazione degli atti giudiziari o equiparati.

L’uso della lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso il rilascio della ricevuta, da cui, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, può desumersi la presunzione del suo arrivo a destinazione, in considerazione dei particolari doveri che la raccomandata impone al servizio postale in ordine al suo inoltro e alla sua consegna.

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, al mittente basta documentare di avere inviato la raccomandata per far sorgere l’onere del destinatario di dimostrare di non averla ricevuta affatto, o di non averne comunque avuto conoscenza, per disservizio postale o per altra ragione. Una volta documentato l’invio della raccomandata, opera la presunzione di conoscenza prevista dall’articolo 1335 c.c., salvo che il destinatario dimostri di non avere ricevuto l’atto ovvero di non averne potuto avere conoscenza per cause a lui non imputabili.

La Suprema Corte ha statuito che la presunzione di conoscenza opera dal momento in cui la dichiarazione perviene all’indirizzo del destinatario, nella cosiddetta sfera di conoscibilità di quest’ultimo; ai fini dell’interruzione della prescrizione, rileva che il creditore manifesti in forma scritta l’esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell’obbligato. L’atto di costituzione in mora è idoneo ad interrompere la prescrizione, allorché giunge nella sfera di dominio e controllo del destinatario e gli consente di riceverlo e di conoscerne il contenuto.

Nel caso di mancata consegna per temporanea assenza, tale momento coincide con il rilascio dell’avviso di giacenza e non con il successivo decorso del termine di dieci giorni previsto per la notificazione degli atti giudiziari; si applica in tal caso, dunque, la disciplina generale degli atti recettizi, senza che trovino applicazione le regole proprie del perfezionamento delle notificazioni previste dalla legge 890 del 1982.

In sede processuale, ove il destinatario ne contesti la ricezione, il giudice può ritenere operante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., ma deve verificare l’esito della spedizione sulla base delle relative risultanze e di ogni altro mezzo di prova utile.

La distinzione e indicazione interpretativa fornita dal principio di diritto espresso nel caso in esame dalla Suprema Corte si potrebbe considerare utilmente assai chiara, se non fosse che essa fa seguito ad una ordinanza di pochi mesi precedenti (Corte di Cassazione 5 marzo 2026 n. 4987), meno nitida sul punto, che ancora richiamava anche per l’avviso di addebito le regole della notifica della cartella di pagamento, secondo cui, “alla luce del più recente orientamento di questa Corte – cui il Collegio fa richiamo, condividendone appieno il percorso argomentativo – espresso da Cass. n. 21847/2025”, e per cui, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla L. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell’INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, “la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme del n. 890 del 1982“.

Alla luce di due pronunce così ravvicinate e tuttavia a ben vedere non perfettamente coerenti tra di esse, sembra si debba rimanere in attesa vigilante e prudenziale per verificare gli esiti di ulteriori contenziosi e l’evoluzione della giurisprudenza sul tema in senso univoco.

Un indirizzo consolidato è quantomeno auspicabile, posto che i temi in gioco riguardano gli ambiti estremamente delicati quali i diritti e doveri contributivi e previdenziali e i diritti di difesa connessi alla relativa prescrizione.

Carlo Andrea Galli, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 12 giugno 2026, n. 19480

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