Sul riparto di quote di reversibilità in caso di successivi matrimoni e sulla relativa decorrenza
10 Novembre 2025|Premessa
Com’è noto, ai sensi dell’art. 9, co. 2, della legge n. 898/1970, in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno alimentare (ex art. 5 della medesima legge), alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.
Il successivo terzo comma, a sua volta, dispone che: “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.”
Preme sul punto rammentare che, con l’art. 5 della legge n. 263/2005, è stato chiarito che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge n. 898/1970 e s.m.i. si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dell’art. 5 della medesima legge n. 898.
Con due recenti ordinanze (la n. 23851 e la 23853, entrambi del 25.08.2025), sostanzialmente “gemelle”, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha affrontato appunto il tema del concorso del coniuge superstite con quello divorziato e la conseguente decorrenza del diritto, unitamente alla ripartizione tra i due legittimi interessati.
In estrema sintesi questa è la massima che possiamo ricavarne: “Il riparto di quote di reversibilità decorre dalla data del primo giorno del mese successivo al decesso e il criterio cardine della durata dei rispettivi matrimoni non comporta una distribuzione aritmetica della pensione in astratta proporzione temporale, costituendo solo un elemento di cui tenere conto”.
Ordinanza n. 23851/2025
Il prime cure, l’adito tribunale aveva dichiarato il diritto alla percezione del 20% della quota disponibile della pensione di reversibilità del defunto ex coniuge, attribuendo il restante 80% al coniuge superstite al momento del decesso, in ragione della durata dei due matrimoni.
La Corte d’Appello di Palermo, accogliendo parzialmente il presentato reclamo, considerato che il criterio temporale della durata del rapporto coniugale (per quanto necessario e preponderante, ma non esclusivo, come in parte qua evidenziato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 419/1999), a sua vola ha ritenuto di contemplare, tra i correttivi di carattere equitativo, la durata della eventuale convivenza matrimoniale del coniuge superstite e l’entità dell’assegno divorzile, non costituendo quest’ultimo un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge. In ciò, valorizzando anche la convivenza more uxorio, a cui ha ritenuto di attribuire un distinto e autonomo rilievo giuridico.
Da qui il conseguente ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi (1. aver la sentenza di appello omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di reclamo inerente alla dichiarata decorrenza, in sentenza di primo grado, del diritto alla corresponsione della quota di reversibilità a far data dal deposito del ricorso, anziché dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’ex coniuge; 2. aver la Corte d’Appello quantificato in termini di valuta la pensione di reversibilità da ripartire tra le aventi diritto, incorrendo, pertanto, in un vizio di ultrapetizione causativo della nullità della pronuncia; 3. aver la Corte d’Appello erroneamente determinato il valore pecuniario della pensione di reversibilità da ripartire tra le aventi diritto; 4. aver la Corte disposto la compensazione delle spese nonostante non fosse ravvisabile una situazione di reciproca parziale soccombenza).
L’ordinanza in commento ha ritenuto fondato solamente il primo motivo di ricorso, come detto riferito alla specifica richiesta formulata nel proprio atto introduttivo di primo grado, circa la corresponsione a sé della quota di pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’ex coniuge, per il quale alcun riferimento è stato compiuto dai giudici di appello sullo specifico motivo di reclamo.
Il collegio di legittimità ritiene che si tratti di un’omissione di carattere decisivo poiché, nel confermare la pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha sostanzialmente -e senza motivazione- escluso un non irrilevante periodo di corresponsione della prestazione, avendo differito di nove mesi la decorrenza della maturazione del presupposto cronologico della pensione di reversibilità, dalla data del decesso alla data del ricorso introduttivo di primo grado.
Ad avviso dell’ordinanza in commento, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. pone una questione di natura processuale, risolvibile in sede di legittimità attraverso l’esame diretto e la diretta acquisizione degli elementi di giudizio (v. Cass. n. 8932/2006, secondo la quale la censura prospetta un problema di natura tipicamente processuale, “per risolvere il quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronuncia”); il prospettato error in procedendo per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato consente quindi, in tale sede, l’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.
Del resto, l’omessa pronuncia concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello –sul punto v. Cass. n. 1539/2018) , a differenza dell’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia (di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.) in cui l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia.
Sul più specifico tema della decorrenza, la decisione in commento richiama il principio già espresso in sede di legittimità (v. Cass. n. 22259/2013), secondo il quale “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell’ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest’ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall’ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 cod. civ.”.
In quella sede è stato peraltro anche precisato che la pronuncia che ripartisce la pensione di reversibilità, tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, ha carattere costitutivo, e che la norma contenuta nell’art. 9 della legge n. 898/1970 (nel testo novellato dalla legge n. 74/1987) permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge superstite sia all’ex coniuge un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il Tribunale ravvisi l’esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto.
Orbene, è questa una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, atteso che fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell’assicurato o del pensionato, e quindi il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata ex art. 9 della legge n. 898/1970, con la anzidetta decorrenza.
Inoltre, sempre nella n. 22259/20136, è stato anche precisato che il soggetto tenuto all’adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l’ente previdenziale tenuto all’erogazione della pensione di reversibilità e non l’assistito cui la pensione sia stata corrisposta, anche perché solo l’ente previdenziale ha titolo per effettuare, in modo corretto, i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione vigente normativa, provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in eccesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (in questo senso anche Cass. n. 2092/2007).
Interessanti le motivazioni alla base del rigetto del quarto motivo di ricorso, legate al riconoscimento della quota di pensione attribuite in entrambi i gradi di merito in misura inferiore a quanto inizialmente richiesto, non trovando conforto l’invocato riconoscimento di una maggiore attribuzione proporzionale rispetto al coniuge superstite in virtù della più ampia durata del precedente rapporto di coniugio (durato circa 36 anni a fronte del secondo matrimonio durato invece circa 7 anni).
Sul punto la pronuncia di appello ha infatti rimarcato la non esclusività del criterio temporale potendosi applicare discrezionalmente specifici correttivi di carattere equitativo, tra i quali assumono rilevanza la convivenza prematrimoniale (avente autonomo rilievo giuridico come affermato in Cass. n. 26358/2011, e sui rilievi solidaristici della convivenza prematrimoniale, cfr. Cass. Sez. Un. n. 35385/2023), l’entità di un assegno divorzile goduto finché l’ex coniuge era in vita (e specularmente la perdita di tale introito a seguito del decesso), e le condizioni economiche dei coniugi, valorizzando quelle del coniuge economicamente più debole (v. Cass. n. 22759/2024).
Ordinanza n. 23853/2025
La Corte d’Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello di un coniuge superstite, aveva ridotto a 1/3 la quota di reversibilità spettante all’ex coniuge, già riconosciutale dal Tribunale di Livorno nella maggior misura di 3/5 del totale.
Relativamente al requisito della durata del rapporto matrimoniale (valorizzato dal giudice di prime cure con prevalenza sugli altri criteri), la Corte territoriale aveva ha ritenuto di applicare il correttivo; della entità dell’assegno divorzile; del possesso di redditi e titolarità immobiliari; delle condizioni di salute, tenendo conto anche della durata della convivenza more uxorio, delle disponibilità economiche sui conti correnti e della spesa per assistenza personale in presenza di patologie, il tutto con ripartizione proporzionata delle quote ed in ragione della finalità solidaristica (riconosciuta dalla sentenza della Corte Cost. n. 419/1999), al fine di evitare che l’ex coniuge fosse privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita assicurato dall’assegno divorzile, venuto meno a causa del decesso.
In questa ottica, nel bilanciamento dei predetti criteri, ha ritenuto che la quota di 1/3 rispetto all’ammontare complessivo della pensione reversibile, fosse adeguata in raffronto con l’importo dell’assegno divorzile goduto e consentisse all’ex coniuge il mantenimento del tenore di vita assicuratole dall’assegno divorzile, senza compromettere eccessivamente il pari diritto del coniuge superstite.
Da qui il successivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi (1. Aver la Corte d’Appello valorizzato esclusivamente l’aspetto del mantenimento del tenore di vita assicurato all’ex coniuge dall’assegno di divorzio e della conservazione del tenore assicurato in vita al coniuge superstite, travisando i principi enunciati nella sentenza della Corte di cassazione n. 25174/2011, senza tuttavia aver tenuto conto della durata del rapporto coniugale, di 36 anni in prime nozze e di 15 anni con la seconda moglie, e della mancanza di prova di convivenza con quest’ultima; 2. aver la Corte d’Appello ritenuto l’idoneità della quota di pensione attribuita nella misura di 1/3 all’ex coniuge; 3. aver la Corte territoriale rideterminato le spese ponendole a suo carico benché non sia rimasta complessivamente soccombente).
L’ordinanza in commento ha accolto (ritenendolo ammissibile e fondato) il solo terzo motivo di ricorso.
Nel giudizio di prime cure, le domande originarie della ricorrente erano state parzialmente accolte ed è pacifico che l’interessata non ha goduto della pensione di reversibilità al decesso dell’ex coniuge e che abbia invece dovuto intraprendere la via giudiziale per il riconoscimento dei propri diritti, confidando nella corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 9 della legge n. 898/1970.
Peraltro, l’iniziale richiesta di attribuzione di una quota pari a 7/10 della pensione di reversibilità è stata ridimensionata dall’adito tribunale che aveva riconosciuto una quota pari a 3/5 in favore dell’ex coniuge e 2/5 al coniuge superstite.
Ancorché rigettati, interessanti appaiono le determinazioni che l’ordinanza in commento reca sui rimanenti motivi di ricorso.
Sul primo, infondato.
L’art. 9, co. 3, della legge n. 898/1970, nella sua interpretazione costituzionalmente orientata, non prevede una distribuzione aritmetica della pensione di reversibilità in astratta proporzione con la durata dei due rapporti matrimoniali, ma indica un criterio oggettivo del quale “tener conto”, ferma restando la funzione solidaristica che la pensione di reversibilità realizza in duplice direzione.
La Corte costituzionale, intervenuta sul tema con la sentenza n. 419/1999, ha precisato che “nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all’ex coniuge, al quale sia stato attribuito l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch’esso diritto alla reversibilità”.
La funzione solidaristica connessa alla pensione di reversibilità raccorda gli interessi di entrambi i soggetti coinvolti: nei confronti del coniuge superstite, “come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto”; nei confronti dell’ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare diretto della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, “vede riconosciuta, per un verso, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale”.
E’ stato inoltre evidenziato il rapporto tra la pensione di reversibilità e l’assegno divorzile, laddove la Corte costituzionale ha affermato che “si tratta, dunque, di un diritto alla pensione di reversibilità, che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell’assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell’esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (art. 5 , comma 6, della legge n. 898 del 1970)”.
Quindi, una volta attribuito rilievo, quale condizione per aver titolo alla pensione di reversibilità, alla titolarità dell’assegno, sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità di attribuire un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il tribunale ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità.
Orbene, vengono allora così in rilievo i correttivi all’applicazione matematica della ripartizione delle quote di reversibilità, di cui deve tener conto il tribunale al fine di ricondurre ad equità la posizione dei soggetti coinvolti: la ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l’ex coniuge deve essere disposta “tenendo conto” della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali (art. 9 , co. 3, della legge n. 898/1970).
Ad avviso dell’ordinanza in commento, a questa espressione non può essere tuttavia attribuito un significato diverso da quello letterale: il giudice deve “tenere conto” dell’elemento temporale, la cui valutazione non può in nessun caso mancare; anzi a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell’apprezzamento del giudice, la cui valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico.
A ben vedere, infatti, una conferma del significato relativo della espressione “tenendo conto” si trova nel sistema della medesima legge che, altre volte, usa la medesima espressione per riferirsi a circostanze da considerare quali elementi rimessi alla ponderazione del giudice, appunto per definire i rapporti patrimoniali derivanti dalla pronuncia di divorzio (cfr. art. 5 , co. 6, della legge n. 898/1970).
La diversa interpretazione (id est, quella che porta alla ripartizione dell’ammontare della pensione esclusivamente in attuazione di una proporzione matematica) non giustificherebbe, tra l’altro, la scelta del legislatore di investire il tribunale per una statuizione priva di ogni elemento valutativo, potendo la ripartizione secondo quel criterio automatico essere effettuata direttamente dall’ente che eroga la pensione, come avviene in altri casi nei quali la ripartizione tra più soggetti che concorrono al trattamento di reversibilità è stabilita in base ad aliquote fissate direttamente dal legislatore.
L’ordinanza in commento, rimanendo sul solco interpretativo segnato dalla Corte costituzionale, richiama precedenti pronunce di legittimità sul tema della ponderazione di altri elementi quali il mantenimento del tenore di vita assicurato all’ex coniuge dall’assegno divorzile fino al decesso del dante causa, e la conservazione del tenore di vita che il de cuius aveva assicurato in vita al coniuge superstite (v. Cass. n. 25174/2011 , in cui si precisa anche che “in quest’ambito, deve escludersi che l’applicazione del criterio temporale si risolva nell’impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, fermo restando il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali”).
Sono quindi i criteri di solidarietà, di ragionevolezza, di equità e di ponderazione d’interessi che sovrintendono alla disciplina della ripartizione in quote della pensione di reversibilità fra i soggetti aventi diritto ai sensi dell’art. 9 co. 3, della legge n. 898/1970, in ragione del quale, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata, il criterio cardine della durata dei rispettivi matrimoni va contemperato e corretto, al fine di assicurare la funzione solidaristica della pensione, con ulteriori elementi, valutabili secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, fra i quali assumono specifico rilievo l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato, le condizioni dei soggetti interessati alla vicenda al momento della scomparsa del de cuius, ed anche l’esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.
Su quest’ultimo punto, l’ordinanza in commento richiama quanto già osservato (v. Cass. n. 26358/2011), secondo cui la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (cfr. anche Cass. n. 10391/2012 e n. 5268/2020 ).
Infine, in tema di determinazione della quota di pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato, la quota spettante a quest’ultimo non deve, necessariamente, corrispondere all’importo dell’assegno divorzile, né tale quota di pensione ha in detto importo un tetto massimo non superabile, ma, in conformità all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’istituto, tra gli elementi da valutare, senza alcun automatismo, deve essere compresa anche l’entità dell’assegno divorzile, in modo tale che l’attribuzione risponda alla finalità solidaristica propria dell’istituto, correlata alla perdita del sostegno economico apportato in vita dal lavoratore deceduto in favore di tutti gli aventi diritto (v. Cass. n. 5839/2025).
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza Sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza i documenti: Cass., ordinanza 25 agosto 2025, n. 23851; Cass., ordinanza 25 agosto 2025, n. 23853
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