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Sfruttamento del lavoro ed estorsione: «tot crimina, tot poenae»

10 Luglio 2026|

Con sentenza n. 9200 del 10 marzo 2026 (pronunciata all’udienza del 10 febbraio 2026), la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è occupata del concorso apparente di norme tra la fattispecie di cui all’art. 603 bis c.p., che disciplina e punisce la condotta di sfruttamento lavorativo, e il delitto di estorsione ex art. 629 c.p.

Nella vicenda in esame, la Corte di Appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Termini Imerese il 2 marzo 2020 a seguito di giudizio abbreviato, condannava l’imputato, in qualità di datore di lavoro, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1800 di multa per i reati di sfruttamento del lavoro e di estorsione nei confronti di alcuni lavoratori. Il medesimo Collegio riduceva altresì ad anni uno la pena accessoria di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese coinvolte e disponeva, nei confronti dell’imputato appellante, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di forniture di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione.

Avverso detta decisione l’imputato ricorreva in Cassazione con tre diversi motivi.

Con i primi due motivi, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e d) c.p.p. in relazione alla sussistenza delle due fattispecie contestate di cui agli artt. 603 bis e 629 c.p. e, con il terzo ed ultimo motivo, deduceva altresì la violazione di legge e vizio di motivazione ai medesimi sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e d) c.p.p. con riferimento al mancato riconoscimento del criterio di sussidiarietà tra le due norme contestate, da cui sarebbe derivata la sola configurazione del reato più grave, da individuarsi nell’ estorsione.

Nello specifico, la difesa dell’imputato, con il primo motivo, lamentava la mancanza di una esauriente e congrua analisi degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 603 bis c.p., asserendo che i giudici di merito avrebbero non solo errato nel riconoscere lo stato di bisogno dei lavoratori, ma avrebbero altresì ritenuto erroneamente integrati gli indici di sfruttamento richiesti dalla fattispecie incriminatrice.

A parere della difesa, difatti, la Corte territoriale, valutando tra gli indici di sfruttamento l’orario lavorativo prolungatosi per oltre dieci ore al giorno, avrebbe anzitutto omesso di considerare le lunghe pause per la colazione ed il pranzo da parte dei lavoratori, l’assenza dei controlli durante lo svolgimento dell’attività lavorativa nonché i tempi per i relativi spostamenti.

Inoltre, il medesimo Collegio avrebbe erroneamente individuato, come ulteriore indice di sfruttamento, la mancanza di presidi antinfortunistici, senza tuttavia individuarli, omettendo di indicare altresì i rischi specifici connessi all’attività lavorativa svolta dai lavoratori.

In aggiunta, a parere della difesa, le condizioni lavorative dei lavoratori erano state liberamente accettate da questi ultimi e la retrocessione di parte della retribuzione risultava collegata, invero, alla necessità di restituire al datore gli acconti ricevuti, elementi, questi ultimi, che avrebbero fatto venir meno anche lo stato di bisogno in capo ai lavoratori medesimi.

Da ultimo, secondo la difesa, difetterebbe, in capo all’imputato, anche il coefficiente psicologico del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice in quanto il ricorrente non avrebbe agito, in qualità di datore di lavoro, con la volontà di approfittare dello stato di bisogno dei lavoratori, poiché questi ultimi avrebbero aderito volontariamente a modalità di impiego finalizzate anche a proprio vantaggio sì da determinare il venir meno dello stato di minorazione del proprio potere contrattuale.

Con il secondo motivo il ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in punto di integrazione del reato di estorsione e di rilevanza assunta dall’esistenza di un rapporto di lavoro già in essere tra le parti, lamentava come i giudici di merito avrebbero omesso di considerare la natura temporanea dei rapporti di lavoro nonché il momento effettivo in cui venivano stabilite le condizioni contrattuali.

In particolare, avrebbero omesso di considerare se le controversie insorte riguardassero le fasi applicative delle condizioni economiche stabilite in accordo con gli stessi lavoratori prima dell’assunzione e se l’invito rivolto ai lavoratori finalizzato a lasciare il posto di lavoro fosse frutto della reazione del datore a richieste di modifiche contrattuali provenienti dai lavoratori stessi.

Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del criterio di sussidiarietà tra la più grave fattispecie delittuosa di estorsione e quello meno grave di sfruttamento di manodopera da cui sarebbe derivata, di conseguenza, la sola integrazione del reato più grave di estorsione.

Gli Ermellini, nella sentenza in commento, dichiarando interamente inammissibile il ricorso, hanno ritenuto i primi due motivi aspecifici e manifestamente infondati e il terzo manifestamente infondato.

Preliminarmente, i Giudici di Piazza Cavour, confermando in toto la lettura fornita dal giudice del rinvio in materia di sfruttamento del lavoro, hanno correttamente ritenuto sussistente, nella vicenda in esame, il reato di cui all’art. 603 bis c.p.

In particolare, in sentenza si legge che lo stato di bisogno dei lavoratori, ai fini dell’integrazione del reato di sfruttamento del lavoro, non debba essere inteso nel senso di uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare, come nel caso di specie, condizioni di particolare svantaggio.

Pertanto, a parere degli Ermellini, i giudici del doppio grado di merito, con motivazione conforme, hanno correttamente dato rilievo, per quanto concerne la sussistenza dello stato di bisogno dei lavoratori, alla condizione economica e personale degli stessi (soggetti con bassa scolarizzazione ed unici percettori di reddito con figli a carico, assenza di prospettive alternative di impiego) mentre, per quanto riguarda il riconoscimento degli indici di sfruttamento, i medesimi giudici hanno dato rilievo alla presenza di una retribuzione di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di riferimento, all’orario lavorativo prolungato, all’assenza di riposi settimanali, di ferie e congedi per malattia, nonché alle plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, la Corte di Appello palermitana ha correttamente rilevato, contrariamente a quanto sostenuto nelle deduzioni difensive, che non fossero emersi accordi con i lavoratori circa le condizioni economiche o il trattamento retributivo, né che gli stessi lavoratori fossero effettivamente liberi di autodeterminarsi, elementi, questi ultimi, comprovanti l’intento criminoso, in capo al datore, di sfruttare la manodopera in evidente stato di bisogno ed in condizioni di sfruttamento.

Il Supremo Consesso, nella medesima pronuncia, ha altresì ritenuto sussistente il reato di estorsione valorizzando la circostanza secondo cui l’imputato, dietro minaccia di perdere il posto di lavoro, costringeva i lavoratori, in costanza di rapporto di lavoro e non già al momento della sua originaria costituzione, a retrocedere in suo favore parte della retribuzione e del TFR. A tal riguardo, come graniticamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la facoltà del datore di lavoro di adottare, sulla base del potere di organizzazione e direzione che gli compete ex artt. 2086 c.c. e 2104 c.c., disposizioni di regolamentazione attinenti all’organizzazione tecnica e disciplinare del lavoro nell’impresa, con efficacia vincolante per i prestatori di lavoro, non è privo di limiti e occorre, secondo quanto imposto dall’art. 1175 c.c., che il suo esercizio sia effettivamente funzionale alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’azienda non trovando viceversa legittimazione, nei poteri datoriali, quei provvedimenti che arrechino danno o siano di ingiustificato disagio per i lavoratori, senza realizzare un effettivo ed apprezzabile interesse per l’impresa.

Da ciò, a fronte della prospettazione nei confronti del lavoratore di venire licenziati o di perdere il posto di lavoro non vedendosi rinnovato il contratto a termine, i lavoratori sono risultati coartati nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetti all’alternativa di adempiere a quanto – illecitamente – richiesto (nello specifico la retrocessione di parte della retribuzione o del TFR) o di subire il male minacciato.

Pertanto, a parere degli Ermellini, i giudici del rinvio hanno correttamente ricondotto la fattispecie concreta in quella astratta di estorsione, da ritenersi integrata ogniqualvolta il datore di lavoro, potendo intervenire sul rinnovo dei contratti a termine dei dipendenti, al fine di costringere questi ultimi a versargli le somme di denaro illegittimamente richieste, minacci di intervenire negativamente sulla decisione di rinnovare tali contratti o di trasformarli in contratti a tempo indeterminato, senza che ciò sia giustificato da legittime scelte aziendali.

Da ultimo i giudici di legittimità, ritenendo integrate entrambe le fattispecie contestate, hanno confermato gli approdi raggiunti dal giudice del rinvio ritenendo di dover escludere, nel caso di specie, l’operatività del principio dell’assorbimento quale strumento di soluzione del conflitto apparente di norme.

Nello specifico, a parere degli Ermellini, in ragione della clausola di riserva contenuta nell’art. 603 bis c.p. “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, l’assorbimento nel più grave reato di estorsione opera purché ci si trovi in presenza di un unico fatto, naturalisticamente inteso, contemporaneamente riconducibile a più fattispecie incriminatrici.

Senonché, come emerso dalla ricostruzione fattuale fornita dalla doppia motivazione conforme, la condotta contestata al ricorrente, sebbene connotata – in entrambe le ipotesi delittuose – da una volontà intrinsecamente costrittiva, non si presentava come unitaria trattandosi, viceversa, di una pluralità di azioni tra di loro eterogenee.

Peraltro, ancor più dirimente appare la circostanza secondo cui, in presenza della clausola di riserva di cui all’art. 603 bis c.p., la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti da porre in raffronto, ai fini del riconoscimento del principio dell’assorbimento, presuppone che entrambi siano posti a tutela del medesimo bene giuridico cui consegue l’integrazione della sola norma più grave che esaurisca in sé il disvalore giuridico del fatto concreto.

Di conseguenza, sebbene il termine “costrizione” sia comunemente riconducibile alle più disparate modalità di limitazione e aggressione della libertà individuale, ciò che più rileva, nel caso in esame, è il valore – rectius disvalore – che la condotta intimidatoria assume, giuridicamente ed umanamente, nelle due norme incriminatrici in relazione ai rispettivi beni giuridici tutelati.

Se, difatti, con riferimento alla fattispecie di sfruttamento del lavoro lo strumento penale interviene su condotte intimidatorie violative del bene giuridico della libertà individuale e della dignità del lavoratore, nel più grave delitto di estorsione la tutela penale sanziona, mediante una pena con cornice edittale marcatamente più severa, condotte costrittive connotate da maggiore disvalore in quanto lesive non solo della libertà morale della vittima, ma anche della sua disponibilità patrimoniale intaccata, nel caso di specie, dalla retrocessione di parte della retribuzione o del TFR.

Pertanto, in ragione della diversità di azioni e – soprattutto – della fisiologica eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici contestate, appare più ragionevole ritenere sussistente un concorso materiale tra il reato di sfruttamento del lavoro e quello di estorsione, escludendo – ragionevolmente – qualsiasi margine applicativo, anche residuale, al principio dell’assorbimento.

Silvia Maglione, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass. pen., sez. IIª, 10 marzo 2026, n. 9200

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