Scorrimento delle graduatorie o nuovo concorso? Il controverso caso della procedura per il reclutamento di dirigenti bandita dall’Agenzia delle Entrate
24 Maggio 2024|La sentenza in commento (Cons. Stato, Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855) si segnala quale rilevante attuazione dei principi, già da tempo sanciti da Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, al caso del concorso per dirigenti bandito dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, gli appellanti erano idonei non vincitori del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, bandito dall’Agenzia delle Entrate nel 2010; mentre il concorso era ancora in fase di svolgimento, l’Agenzia delle Entrate aveva bandito, con atto del 21 gennaio 2019, un’altra procedura concorsuale per il reclutamento di 150 dirigenti di seconda fascia, i cui requisiti di partecipazione erano identici a quelli previsti dal bando del concorso del 2010, senza procedere allo “scorrimento” della graduatoria in favore degli idonei di quest’ultima procedura.
Evidenti i profili di collegamento con Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, pronuncia che era intervenuta a dirimere un contrasto di giurisprudenza (G. Corso, L’Adunanza Plenaria e la funzione nomofilattica, in Rassegna Forense, 2014, 634).
Un primo indirizzo, infatti, riteneva che l’attuazione dell’art. 97 Cost., nella parte in cui sancisce la primazia del concorso pubblico come modalità di accesso agli impieghi pubblici, imponesse il pubblico concorso quale regola per il reclutamento, senza necessità di alcuna specifica motivazione. L’indizione del nuovo concorso, in particolare, avrebbe configurato una scelta di merito dell’azione amministrativa, non sindacabile in sede giurisdizionale, salva la sussistenza di macroscopici vizi di eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti.
A questo indirizzo se ne contrapponeva un altro, poi recepito dall’Adunanza Plenaria, in forza del quale la determinazione di indire un nuovo concorso, dando luogo ad una decisione amministrativa assunta in presenza di possibili alternative, dev’essere adeguatamente motivata, pure e soprattutto con riguardo alla valutazione degli interessi dei candidati idonei collocati in graduatorie ancora efficaci.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza sopra citata, ha statuito che, così come la scelta di indire un nuovo concorso non costituisce la regola, allo stesso tempo non può sussistere un vincolo di automatica copertura del posto resosi vacante mediante scorrimento di una graduatoria esistente.
Tuttavia, una volta assunta la decisione circa l’an della copertura di un posto in organico, non può risultare indifferente, sul punto relativo al quomodo del reclutamento, il fatto che sia pendente una graduatoria: in tal caso, l’Amministrazione dovrà adeguatamente motivare la scelta per una procedura o per l’altra, anche alla luce del principio di economicità dell’azione amministrativa (D. Bolognino, L’influenza del principio di economicità sulle scelte di (macro) organizzazione per la copertura dei posti vacanti: tra concorso pubblico, scorrimento delle graduatorie e mobilità, in LPA, 2012, 891). Nel caso in cui si intenda contestare la decisione di indire un nuovo concorso, la giurisdizione sarà del Giudice Amministrativo (Cass., Sez. Un., ordinanza 12 agosto 2021, n. 22746, in Labor, 30 agosto 2021, V. A. Poso, Gli incerti confini della giurisdizione in materia di procedure concorsuali di pubblico impiego privatizzato).
In particolare, in tempi recenti, Cons. Stato, Sez. V, 16 maggio 2023, n. 4873 aveva già specificato che «la stessa Adunanza Plenaria si preoccupa di precisare che “la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”; tra questi “può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione”; o anche la valutazione del “contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria”».
Nel caso in esame, il Collegio rileva come la soluzione della sentenza di primo grado, che ha escluso l’obbligo di scorrimento della graduatoria, sia condivisibile.
Il bando, infatti, come evidenziato nella delibera di avvio del 2 novembre 2018, teneva conto della riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, disposta con gli atti del Direttore dell’Agenzia, e mirava ad attuare i criteri di reclutamento di cui all’art. 1, comma 93, della L. n. 205/2017, norma sopravvenuta rispetto alla data di redazione del bando della precedente procedura selettiva, con l’obiettivo di selezionare in maniera più rigorosa le figure dirigenziali richieste.
Inoltre, il bando del 2010 «era un concorso per titoli e colloquio, mentre il nuovo era articolato su due prove scritte (una delle quali espressamente finalizzata alla verifica della capacità organizzative e gestionali del concorrente a mezzo della proposizione di quesiti pratici) e una prova orale, anche essa orientata, oltre che alla valutazione delle competenze giuridico-economiche, alla verifica delle capacità cognitive e delle competenze manageriali dei candidati».
Infine, rilievo decisivo assume la circostanza per cui, al momento della pubblicazione del secondo bando di concorso, non era stata ancora pubblicata la graduatoria del primo, sicché non si erano materialmente realizzati i presupposti di fatto sottesi alla esaminata pronuncia dell’Adunanza Plenaria.
Ne discende l’infondatezza dell’appello e la conferma della legittimità dell’operato dell’Agenzia delle Entrate.
Antonino Ripepi, procuratore dello Stato in Reggio Calabria
Visualizza il documento: Cons. Stato, sez. VIIª, 29 aprile 2024, n. 3855
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