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Quantificazione dei danni da demansionamento: l’indennità notturna perduta è conseguenza immediata e diretta dell’illecito?

6 Novembre 2025|

Con l’ordinanza in commento (5 agosto 2025, n.22636) la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta su un caso di dequalificazione professionale, affrontando questioni rilevanti in tema di risarcimento del danno.

La particolarità del caso sta nel fatto che l’oggetto dell’analisi della Suprema Corte non era connesso soltanto, come normalmente accade, alla quantificazione del danno alla professionalità, e cioè alla monetizzazione delle capacità tecniche perse a seguito dell’illegittimo demansionamento, ma ad un effetto ulteriore di quest’ultimo, e cioè la perdita delle indennità per lavoro notturno che il dipendente prestava al momento in cui è intervenuta la condotta illecita del datore di lavoro.

Il caso è il seguente: il lavoratore, impiegato per anni nel turno notturno, era stato non solo assegnato a mansioni di rango inferiore, ma anche a un turno diurno, con conseguente perdita delle maggiorazioni retributive. Il Tribunale di Lanciano aveva riconosciuto l’illegittimità del demansionamento e condannato la società al risarcimento di tre voci di danno: biologico, da dequalificazione professionale e, da ultimo, patrimoniale, quantificato in oltre 116.000 euro.

La Corte d’Appello di L’Aquila, pur confermando la sussistenza del demansionamento e degli altri danni non patrimoniali, aveva invece escluso il diritto al risarcimento per la perdita dell’indennità notturna, ritenendola non un diritto acquisito ma un compenso legato al disagio effettivamente subito, e quindi non risarcibile in caso di cambio turno.

La decisione è stata impugnata in Cassazione dal lavoratore, che ha contestato la lettura della Corte territoriale, sostenendo che la perdita economica fosse una conseguenza diretta e immediata del demansionamento, e dunque risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c.

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché riesamini la questione del danno patrimoniale alla luce del principio di diritto enucleato.

Pur senza affermare espressamente che il danno da “mancato turno notturno” sia risarcibile in ogni caso, la Corte sembra apparentemente orientarsi verso una lettura favorevole al lavoratore: la decisione sul punto lascia infatti intendere che la perdita delle indennità notturne, se provata come effetto diretto del demansionamento, possa in teoria costituire danno patrimoniale risarcibile. La Cassazione non afferma che il lavoratore avesse un diritto soggettivo a essere impiegato nel turno notturno, né che la maggiorazione costituisse parte indefettibile della retribuzione. Tuttavia, cassando la decisione della Corte d’Appello che aveva escluso il danno patrimoniale proprio negando che il lavoro notturno fosse un diritto acquisito, rimette al giudice di merito il compito, trascurato nella sua pronuncia, di valutare se la perdita dell’indennità sia effetto immediato e diretto dell’inadempimento, secondo il criterio generale dell’art. 1223 c.c.

In buona sostanza, la Suprema Corte non attribuisce alle maggiorazioni per lavoro notturno il valore di mancato guadagno o “lucro cessante” (e cioè la perdita della retribuzione in teoria spettante per l’orario disagevole), la cui risarcibilità sarebbe effettivamente smentita dall’insussistenza di un diritto a prestare il lavoro notturno , ma ritiene che dette maggiorazioni, come da prospettazione del dipendente, debbano qualificarsi come “perdita subita”.

A questo punto però occorrerà stabilire se, come da dettato civilistico, tale perdita sia o no “conseguenza immediata e diretta” dell’illecito comportamento datoriale, compito tutt’altro che agevole.

Un primo possibile elemento di valutazione lo offre il precedente della Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1607, secondo cui “ove, in conseguenza dell’illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralità del risarcimento”.

Nel caso appena citato la Corte ha cassato la sentenza che aveva omesso di considerare le indennità spettanti al lavoratore per la specifica prestazione precedentemente svolta (macchinista), poi non più esercitabile a causa di un danno alla salute. Il danno patrimoniale è stato qualificato come danno futuro, da valutare in via prognostica, ma fondato su una perdita effettiva e documentata di trattamento economico.

Secondo questa pronuncia del 2024, è quindi sbagliato escludere dalla quantificazione del danno futuro patito dal ricorrente le componenti accessorie della retribuzione di macchinista sulla base della erronea premessa per cui tali componenti, avendo natura indennitaria, sarebbero legate allo svolgimento effettivo delle ulteriori prestazioni lavorative. In questo caso, tuttavia, vi è a monte una perdita di capacità lavorativa fisica conseguente ad un atto illecito del datore di lavoro, e quindi il nesso causale fra comportamento datoriale e danno risarcibile appare incontestabile.

Nel caso in esame, invece, i giudici di legittimità non risolvono il caso concreto ma dettano un criterio di soluzione apparentemente trascurato dalla Corte territoriale, che verrà chiamata a decidere – e motivare – se la perdita dell’indennità di turno sia “conseguenza immediata e diretta” del comportamento illecito datoriale.

Si torna quindi all’annoso problema della causalità nel risarcimento del danno, e del criterio delle causalità specifica che “vale anzitutto a ricomprendere nell’area del danno risarcibile anche i danni eccezionali, se tali danni siano pur sempre il risultato del rischio specifico creato dal comportamento positivo od omissivo del danneggiante” (Bianca, in Commentario Scialoja-Branca, sub art. 1223), e del noto criterio della doppia causalità, “materiale” e “giuridica” (su cui si veda, per tutte Cass. civ., 17 settembre 2013, n. 21255, in Resp. Civ. Prev., 2014, 143).

La soluzione del caso, a cui sarà chiamata la Corte d’Appello a cui la Cassazione ha rinviato, non dovrà limitarsi quindi alla verifica dell’ovvio rapporto materiale di causa-effetto fra il demansionamento e la perdita dell’indennità per lavoro notturno, ma passerà necessariamente dall’analisi degli obblighi giuridici violati dal datore di lavoro, ma con l’ulteriore limite della verità processuale acquisita in base alle prospettazioni delle parti.

Attilio Pavone, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 5 agosto 2025, n. 22636

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