Per il diritto del lavoratore alla tutela della posizione contributiva e il risarcimento del danno dalla irregolarità contributiva non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS
5 Luglio 2024|La vicenda di merito
La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 476/2021, ha rigettato l’appello proposto da un socio lavoratore, avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva rigettato la domanda svolta nei confronti di una società cooperativa e con la quale egli chiedeva di accertare e dichiarare il diritto a differenze retributive a vario titolo, nonché il proprio diritto alla corresponsione dei contributi previdenziali versati dalla cooperativa su un orario di lavoro per un rapporto di lavoro formalizzato soltanto come part time (del 50%) laddove il rapporto effettivamente svolto era a tempo pieno ed oltre.
La Corte d’appello, in relazione all’ultimo motivo dell’appello, ha premesso che con la domanda svolta in giudizio il lavoratore aveva lamentato che, a fronte del dedotto impegno lavorativo a tempo pieno, il datore di lavoro avesse eseguito il versamento di contributi soltanto a tempo parziale, in ragione di un rapporto di lavoro formalizzato al 50%; e che il lavoratore avesse pertanto richiesto in giudizio l’accertamento del proprio diritto ad ottenere i contributi in via integrale.
Ha anche evidenziato la Corte che, secondo l’appellante, l’interesse ad ottenere l’accertamento di tale diritto sarebbe stato evidente, atteso che a fronte dell’accertamento del lavoro a tempo pieno la società avrebbe potuto chiedere la costituzione di rendita ex art. 13, legge n. 1338/1962; o in difetto lo stesso lavoratore avrebbe potuto azionare tale domanda in via amministrativa; ed aggiungeva che il ricorrente aveva pure specificato che avendo già compiuto i 62 anni di età sarebbe stato nelle condizioni prossime per poter fruire della pensione in relazione alla ricorrenza dei presupposti di cui al d.l. n. 4/2019 che aveva introdotto la c.d. quota cento.
Peraltro, secondo la Corte d’appello andava condivisa la soluzione negativa assunta dal giudice di primo grado, il quale aveva affermato che non sussistesse un interesse ad agire in capo al ricorrente per l’accertamento della maggiore contribuzione ad egli dovuta, in mancanza di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla condizione lamentata ed in relazione alla mancata deduzione del risultato utile che la pronuncia del solo accertamento invocato dal lavoratore avrebbe potuto determinare.
In particolare, secondo la Corte d’appello, per integrare i presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e poter agire con la domanda di accertamento dei contributi, l’appellante avrebbe dovuto allegare e provare, in termini puntuali, non solo di aver svolto attività lavorative a tempo pieno nel corso del rapporto per cui è causa, ma anche e specialmente che il mancato computo del tempo pieno e, per converso, il mero computo del solo tempo parziale (al 50%) a fronte dell’attività di lavoro prestata, lo avesse deprivato sul piano contributivo di una quota di versamenti utili al fine del conseguimento della possibilità di fruire del trattamento pensionistico.
Il giudizio di legittimità
Con l’unico motivo di ricorso ex art.360 n. 3 c.p.c. il ricorrente ha lamentato la violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, in relazione agli artt. 2115 e 2116 c.c. ed in relazione all’art. 38 Cost. e 100 c.p.c., relativamente all’obbligo del datore di lavoro di provvedere ai versamenti contributivi, al diritto del lavoratore alla contribuzione ed all’interesse ad agire per ottenerne il riconoscimento giudiziale.
Tanto premesso, la questione giuridica devoluta alla S.C. consiste, pertanto, nello stabilire se il lavoratore possa agire per l’accertamento del diritto ad ottenere il corretto ed integrale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro in corrispondenza all’effettiva prestazione di lavoro svolta, prima ed a prescindere dalla maturazione di qualsivoglia trattamento previdenziale; oppure se la tutela giudiziale sia condizionata dall’allegazione e dimostrazione in termini puntuali, come sostiene la Corte di merito, del diritto ad una specifica prestazione pensionistica sul quale abbia finito per incidere l’omissione datoriale di pagamento dei contributi.
Il motivo è stato dichiarato manifestamente fondato dai giudici di legittimità nell’ordinanza, 2 maggio 2024, n. 11730 qui annotata, essendo ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l’accertamento dell’omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell’art. 2116, 2° comma, c.c.).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte in numerosi arresti (dei quali viene citata una sterminata rassegna nella motivazione), nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una “irregolarità contributiva”, il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell’età pensionabile, di esperire un’azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c., oppure un’azione di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (invero, da ultimo, sull’autonomo diritto al regolare versamento contributivo e sulla tutela di mero accertamento dell’omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso, v. Cass. n. 7212 del 18.3.2024, punto 10 della motivazione).
Il diritto alla “posizione contributiva” e il “danno da irregolarità contributiva”
Tale costante insegnamento si fonda sull’assunto, secondo cui – pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022 , Cass. n. 20697/2022 ; Cass. n. 6722 del 10/03/2021) – il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla “posizione contributiva” ovvero del “diritto all’integrità della posizione contributiva” a cui l’omissione contributiva reca un pregiudizio attuale (“danno da irregolarità contributiva”), quale comportamento potenzialmente dannoso.
Egli, perciò, ha sempre un interesse qualificato a proteggere sul piano contrattuale la sua posizione assicurativa ed il diritto all’integrità dei contributi quale bene strumentale rispetto al suo diritto, costituzionalmente tutelato dall’art. 38 , comma 2, Cost., al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di avveramento di un rischio protetto dalla legge.
Il diritto soggettivo alla posizione assicurativa
Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell’obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l’interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce perciò in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché – in sostanza – solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi dell’evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione.
Come si è visto, di tale interesse si è fatta carico, da sempre, la giurisprudenza di legittimità riconoscendo con orientamento risalente e consolidato, il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro, pur nel rispetto dell’autonomia dei rapporti, attraverso il meccanismo dell’accertamento, anche incidentale.
Pertanto, non vi è alcun motivo giustificato per disattendere tale indirizzo in una controversia come quella in esame, instaurata dal lavoratore ricorrente allo scopo di fare accertare, a fronte di un’omissione contributiva, il proprio “diritto alla integrità della posizione contributiva”.
I profili di legittimazione processuale
Va solo chiarito che la domanda di accertamento proposta, secondo principi risalenti, sorge sul piano contrattuale, con l’instaurazione del rapporto di lavoro, e va indirizzata nei confronti del datore di lavoro nei cui riguardi -come ripetutamente detto – il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla integrità contributiva, ovvero al regolare versamento dei contributi previdenziali, perché la posizione assicurativa, pur strumentale per l’accesso alla prestazioni pensionistiche, costituisce un bene suscettibile di lesione e quindi di immediata tutela giuridica già nel corso del rapporto di lavoro quando non risultino pagati i contributi assicurativi e prima ancora di qualsiasi evento protetto.
La legittimazione processuale ad agire per l’accertamento dell’obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell’ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell’attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell’anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore.
Svolgendosi esclusivamente sul piano del rapporto contrattuale, l’azione è rivolta ad accertare soltanto la debenza dei contributi previdenziali correlati a determinate poste retributive ed anche la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare danno (salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell’evento dannoso, la diversa azione risarcitoria ex art. 2116 , comma 2, c.c., o quella in forma specifica ex art. 13 , L. 12 agosto 1962, n. 1338, attraverso la costituzione di una rendita vitalizia).
Per giurisprudenza costante il lavoratore non può agire invece per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all’ente previdenziale non prevedendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale, come sarebbe invece necessario ai sensi dell’art. 81 c.p.c. il quale recita che “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui” (Cass. n. 6722 del 10/03/2021).
La condanna generica al risarcimento del danno (futuro) da omissione contributiva
Come già detto, la giurisprudenza ha ammesso inoltre la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, anche quando non siano verificati tutti i requisiti per il conseguimento della prestazione (su cui da ultimo, Cass. n. 7212/2024 cit.).
Va pure evidenziato che la conclusione qui raggiunta non pone certamente alcun profilo di contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 8956 , 17320 e 24924 del 2020) la quale ha sostenuto che, quando chiede la condanna del datore al pagamento dei contributi, il lavoratore sia tenuto ad integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS, la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio in cassazione e con effetto di annullamento del processo e rimessione del giudizio in primo grado. Ma in senso contrario si è posta la successiva Cass. n. 20697/2022 la quale invece – stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per l’annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all’Inps, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l’integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
Premesso che l’eventuale espletamento di quest’ultimo estremo incombente sarebbe comunque subordinato all’identificazione di una domanda di condanna da parte del giudice di merito (da effettuarsi in base all’individuazione dell’effettiva finalità che spinge l’attore a promuovere il giudizio; Cass. n. 19435 del 20/07/2018; Cass. n. 5832/2021), nel caso di specie tale possibilità è però – per definizione – esclusa in considerazione del fatto che si discute, pacificamente, di una domanda di accertamento e non di condanna.
Il rinvio alla Corte di merito e il principio di diritto
Dell’impugnata sentenza s’impone, perciò, la cassazione in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del seguente principio di diritto: “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all’integrità della posizione contributiva, ha sempre l’interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l’accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell’effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell’INPS“.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’università degli Studi di Milano-Bicocca
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 2 maggio 2024, n. 11730
Scarica il commento in PDF
L'articolo Per il diritto del lavoratore alla tutela della posizione contributiva e il risarcimento del danno dalla irregolarità contributiva non è necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS sembra essere il primo su Rivista Labor - Pacini Giuridica.
