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Negoziati per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE): imporre l’uso della lingua inglese, senza l’ausilio del servizio di interpretariato, è condotta antisindacale

25 Giugno 2026|

La sezione lavoro della Corte di cassazione, con ordinanza n. 28790 del 31 ottobre 2025, affronta un tema che, nell’ambito di imprese che operano in contesti globali, può incidere profondamente nella gestione delle relazioni industriali e del dialogo sindacale.

La Corte di cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza n. 75 del 2019 del Tribunale di Lucca, ha dichiarato antisindacale il comportamento tenuto da una società multinazionale per aver preteso che la convocazione della DSN (delegazione speciale di negoziazione) prevista dall’art. 8, comma 2, d.lgs. 113/2012, avvenisse esclusivamente in lingua inglese e senza l’ausilio di un servizio di interpretariato. Per l’effetto, la Corte di merito aveva dichiarato automaticamente costituito il CAE (comitato aziendale europeo).

La Corte d’appello, sebbene avesse valutato adeguata la proposizione della modalità di riunione attraverso video conferenza, in quanto coerente alla modernizzazione delle relazioni in un contesto all’epoca dei fatti ancora caratterizzato dallo stato di pandemia da COVID 19, riteneva non idonea la pretesa aziendale di imporre l’uso esclusivo della lingua inglese ai componenti della DSN, in quanto modalità tale da comprimere l’effettività della partecipazione sindacale.

Ad avviso della Giudici di secondo grado, anche tenendo conto della disparata provenienza nazionale dei componenti della DSN, nonché del possibile diverso grado di formazione culturale e della diversa dimestichezza nell’uso della lingua inglese rispetto alla controparte datoriale, la citata scelta aziendale limitava la capacità di dialogo e di confronto sindacale, nonché la stessa capacità negoziale delle rappresentanze coinvolte.

Secondo la Corte di merito, la pretesa aziendale di utilizzare nelle interlocuzioni con i membri della DSN la lingua inglese era, altresì, idonea ad incidere sulla stessa scelta dei membri della citata delegazione, posto che le sigle sindacali sarebbero state costrette ad individuare i propri rappresentanti in ragione del migliore bagaglio linguistico e, quindi, a discapito della stessa capacità di negoziazione sindacale.

Ad avviso dei Giudici di secondo grado, non rilevava la manifestata disponibilità aziendale di fornire strumenti didattici per l’apprendimento della lingua inglese, strumento che – nel breve termine – è stato valutato inadeguato a permettere una partecipazione attiva e consapevole alle riunioni necessarie a determinare la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del CAE.

Sotto altro profilo, la Corte d’appello ha evidenziato che la violazione delle prerogative sindacali non si sarebbe realizzata qualora l’azienda avesse assicurato ai componenti della DSN un servizio di interpretariato, circostanza rispetto alla quale la società coinvolta aveva manifestato un’apertura soltanto attraverso la costituzione nel primo grado di giudizio.

Le citate considerazioni dei Giudici di secondo grado sono state ritenute condivisibili sul piano giuridico dalla Corte di cassazione, nonché coerenti rispetto alla disciplina in materia.

E, infatti, la Corte di cassazione ha valorizzato il contenuto dell’art. 8 del d.lgs. 113/2012, rubricato “Compiti della delegazione speciale di negoziazione”, il cui comma 3 prevede quanto segue: “Prima e a seguito di ogni riunione con la direzione centrale, la delegazione speciale di negoziazione può riunirsi senza la presenza dei rappresentanti della direzione centrale, utilizzando qualsiasi mezzo necessario per comunicare”.

Inoltre, ad avviso della Corte di Cassazione, nella fattispecie rilevava anche il comma 8 del citato art. 8, il quale prevede che le spese relative ai negoziati siano sostenute dalla direzione centrale al fine di consentire alla DSN un adeguato espletamento del proprio mandato.

Infine, l’art. 9 del d.lgs. 113/2012, al comma 2, prevede che tra le risorse finanziarie ed i materiali da attribuire al CAE rientrino “le spese di un adeguato servizio di interpretariato”.

In ragione delle citate disposizioni normative, pertanto, è stata esclusa l’adeguatezza della dichiarata disponibilità della società a fornire, ai componenti della DSN, gli strumenti didattici per l’apprendimento della lingua inglese.

In primo luogo, come osservato dai Giudice di legittimità, la disciplina nazionale in materia (e le stesse considerazioni si applicano anche rispetto alla direttiva 2009/38/CE) non contempla una o più lingue da utilizzare durante i negoziati per la costituzione del CAE e non impone l’utilizzo di una lingua unica (nella specie, l’inglese) per effettuare tali negoziati.

Inoltre, la possibilità di dotare i componenti della DSN di strumenti didattici per l’apprendimento della lingua inglese, peraltro non contemplata dalla normativa applicabile, ad avviso della Corte di cassazione, non è comunque idonea ad assicurare in tempi ragionevoli e con certezza che la DSN possa espletare adeguatamente il proprio incarico.

In merito alla questione, i Giudici di legittimità hanno osservato che la normativa applicabile fa esplicito riferimento all’utilizzo di servizi di interpretariato, i quali sono in grado di garantire che ognuno dei membri della DSN (nonché quelli del CAE), durante le riunioni, possano esprimersi in una lingua a loro conosciuta ed essere compresi dagli altri partecipanti.

Pertanto, in un contesto normativo il cui obiettivo principale è quello di garantire il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, la garanzia comunicativa può essere raggiunta anche attraverso l’ausilio di un servizio di interpretariato.

Ne consegue che, ad avviso della Corte di Cassazione, in linea con la valutazione espressa dai Giudici di secondo grado, la pretesa aziendale riguardante l’uso esclusivo della lingua inglese, stante l’assenza di un servizio di interpretariato, costituiva condotta antisindacale, in quanto comprimeva la potenzialità negoziale della DSN.

Di converso, l’intransigenza dei sindacati, che ha avuto come conseguenza il mancato raggiungimento di un accordo e la conseguente costituzione automatica del CAE, non può essere, ad avviso della Corte di cassazione, giudicata alla stregua di un comportamento colpevole degli stessi, ma rappresenta una condotta di legittima contrapposizione negoziale.

In conclusione, la decisione in commento fornisce un principio fondamentale che deve caratterizzare la generalità dei rapporti tra le imprese e i sindacati: il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori presuppone, altresì, il diritto a una comunicazione che sia realmente accessibile alle parti sociali, in quanto condizione imprescindibile per garantire un effettivo dialogo con le parti sociali.

Alberto De Luca, avvocato in Milano

Alessandro Longo, avvocato in Milano

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 31 ottobre 2025, n. 28790

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