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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 2 September 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro, Previdenza e sicurezza sociale

Negato il riconoscimento dello status di vittima del dovere al carabiniere che intima l’alt e si infortuna durante l’attività di perlustrazione

La sentenza in commento, Cass., 19 giugno 2024, n. 16851, verte su una peculiare fattispecie giuridica, lo status di vittima del dovere, attribuibile a specifiche categorie di lavoratori (magistrati e forze dell’ordine) qualora riportino invalidità permanente nell’esercizio delle loro funzioni.

Lo status di vittima del dovere è disciplinato dalla l. 23 dicembre 2005, n. 266 che all’art. 1 comma 563 indentifica le categorie beneficiarie nell’elenco di cui all’art. 3 l. 13 agosto 1980, n. 466 nonché nei dipendenti pubblici deceduti o che riportino invalidità permanente in attività di servizio per effetto diretto di lesioni subite in eventi destinati al « a) contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità ;f) a causa di azioni recate nel loro confronti in contesto di impiego internazionale non aventi, necessariamente caratteristiche di ostilità», dunque attività ritenute dal legislatore per natura pericolose che automaticamente  generano lo status,  e al successivo comma 564 definisce i soggetti «equiparati» alla vittima del dovere in «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali  e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative» dunque in altre attività, non tipizzate, che diventano pericolose per circostanze eccezionali.

I termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo avviene con il  DPR 7 luglio 2006 n. 243 che all’art. 1, comma 1, chiarisce le «particolari condizioni ambientali o operative» sono da intendere come « condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto», circostanze straordinarie esistenti o sopravvenute, conosciute o sopraggiunte improvvisamente in cui ricondurre ogni accadimento che generi maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Nel caso di specie, la Corte di appello, territorialmente competente, conferma la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere e del conseguente diritto all’inserimento nell’elenco DPR 243/2006 art 3 comma 3 ai fini dell’attribuzione dei benefici assistenziali di cui alla legge 266/2005 art. 1 commi 563 e 564, ad un carabiniere investito da un auto proveniente dal suo stesso senso di marcia «mentre si era portato al centro della strada per intimare l’alt ad un veicolo proveniente dal senso opposto», ritenendo che  il rischio al quale il dipendente si è esposto durante un servizio perlustrativo del territorio  non eccedeva quello ordinario inerente all’attività lavorativa, non assimilabile alle attività di contrasto della criminalità, al servizio di ordine pubblico o di vigilanza delle infrastrutture civili, di soccorso o tutela della pubblica incolumità contemplate al comma 563 sopra citato che implicano un’esposizione a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto.

Ricorre in cassazione il carabiniere lamentando la violazione ed errata interpretazione dell’art. 1 comma 563 legge 266/2005 per non avere la Corte territoriale considerato che la condizione di «vittima del dovere» sussiste anche nel caso di infortunio occorso nello svolgimento di una attività preventiva come la perlustrazione del territorio finalizzata al contrasto della criminalità contrariamente alla corte di merito che configura la perlustrazione del territorio come «attività tipica del suo specifico lavoro, trattandosi di una normale operazione di controllo della circolazione stradale».

Orbene, anche per la Suprema Corte perlustrare il territorio non è attività direttamente rivolta a contrastare la criminalità organizzata bensì propedeutica all’individuazione di condotte illecite, non riconducibile alle attività tipiche previste dalla norma per il riconoscimento dello status, quale servizio di ordine pubblico in senso, attività di vigilanza di infrastrutture civili in quanto la strada pubblica, nel caso in esame, non è l’oggetto dell’attività di vigilanza ma solo il luogo in cui era destinata a svolgersi.

Giustamente accertata dalla Corte di merito e condivisa dai giudici di legittimità, l’insussistenza di sopravvenute circostanze straordinarie e di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d’istituto.

La Suprema Corte con la pronuncia in commento in linea con le precedenti pronunce (v., fra le altre, Cass. nn. 24592, 9322 del 2018; Cass., SS.UU 22 giugno 2017, n. 15484) specifica, condividendo il fondamento giustificativo della pronuncia impugnata, i criteri applicativi del controverso istituto.

Ripercorrendo la normativa sopra citata la Suprema Corte cristallizza l’interpretazione dei criteri operativi necessari ad acquisire i benefici riservati alle vittime del dovere e puntualizza che non può prescindersi nel riconoscimento dello status e dei conseguenti benefici che la vittima del dovere abbia contratto un’infermità in qualunque tipo di servizio in «particolari condizioni ambientali o operative»  nel significato attribuito dal citato DPR 243/ 2006 nella sua portata più ampia e inclusiva,  non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio.

Maria Aiello, primo tecnologo CNR, responsabile Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass., 19 giugno 2024, n. 16851

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