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Minimale contributivo: l’appartenenza alla categoria professionale si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore

18 Giugno 2026|

La questione giuridica sottesa alla fattispecie in esame, decisa dall’ordinanza della Corte di Cassazione 15 luglio 2025,n. 19467, attiene alla portata interpretativa e applicativa del principio del c.d. minimale contributivo così come sotteso all’art. 1 d.l. 338/1989 convertito in L. 288/1989.

La normativa di riferimento

Al fine di comprendere integralmente i passaggi chiave della pronuncia al vaglio, si ritiene utile richiamare preliminarmente le fonti normative che disciplinano il suddetto istituto. L’art. 1 del sopra citato D.L. 338/1989 al suo comma 1 prevede come: “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

E tale articolo è stato oggetto di interpretazione dall’art. 2, comma 25, L. 549/1995 che ha stabilito come l’art. 1 D.L. 338/1989 si interpreta nel senso che, “in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle o.s. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”.

Il caso di specie

La questione da cui prende le mosse il presente commento attiene il ricorso in cassazione promosso dalla P.D. s.r.l. avverso la pronuncia emessa dalla Corte territoriale di Perugia che aveva ritenuto legittimo l’avviso di addebito emesso dall’Istituto Previdenziale con il quale era stato richiesto il pagamento di contributi dovuti alla gestione di lavoratori dipendenti determinati in base alla retribuzione minima prevista dal CCNL terziario in luogo del CCNL Multiservizi Fise applicati dalla società e derogato dal contratto di prossimità stipulato e mai contestato dai lavoratori. Ciò poiché l’individuazione del CCNL Multiservizi quale contratto applicabile ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo non era stata ritenuta riconducibile all’attività effettivamente svolta dall’imprenditore come stabilito all’art. 2070 c.c. che, al comma 1 sancisce che “l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore”.

Osservazioni e richiami giurisprudenziali

Se è vero che il tema del c.d. minimale contributivo occupa da tempo i Tribunali di merito e la Corte di legittimità è altrettanto pacifico che la giurisprudenza ha da un lato riconosciuto nell’istituto de quo una fonte legale figlia delle disposizioni normative testé citate e dall’altro ha trovato una spinta interpretativa delle norme di cui sopra al punto da portare ad un’evoluzione del pensiero giurisprudenziale sulla questione.

In tema di individuazione del CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è ormai pensiero dominante quello che prevede, in capo al Giudice, un’operazione volta a distinguere tra l’individuazione del contratto collettivo applicabile nei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore sotto il profilo economico-retributivo e l’individuazione del contratto collettivo posto a base degli obblighi previdenziali rilevanti tra datore di lavoro e INPS.

La Corte di Cassazione sul punto si è espressa precisando che “la retribuzione da assumere a parametro per la determinazione dei contributi previdenziali ex art. 1 D.l. 338/1989 è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi dell’art. 2070” (cfr. Cass. ord. 19759/2024). E l’indagine del CCNL più rappresentativo deve essere posta in forza di un criterio oggettivo scevro da qualsivoglia scelta discrezionale o di autodeterminazione normativa che, invece, hanno valenza in relazione al trattamento economico e normativo per l’accertamento del minimo salariale ex art. 36 Cost.

Ed è su tali presupposti che nella questione in commento, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso promosso dalla Azienda non avendo ritenuto rilevante né l’individuazione delle attività svolte dai singoli lavoratori dipendenti, né l’applicazione del contratto di prossimità più favorevole al lavoratore né tanto meno che la scelta di adottare un CCNL differente fosse mai stata posta in contestazione all’interno della struttura lavorativa. La Suprema Corte ha posto l’accento sull’unico parametro idoneo ai sensi della normativa applicabile, ossia l’“oggetto dell’attività esercitata dall’imprenditore”, specificando come alla basa dovrà esserci sempre un accertamento “di fatto” che, in quanto tale, andrà “espletato nelle fasi di merito e non sarà sindacabile in sede di legittimità”.

Insomma, chiarito che quando si affronta l’istituto del minimale contributivo si deve aver bene a mente di come:

  • si sia dinanzi ad un’obbligazione contributiva autonoma rispetto a quella retributiva;
  • nella sua natura pubblicistica sia sottesa la ratio di tutela previdenziale e difesa del sistema di protezione nazionale, ossia proprio quanto auspicato nel considerando del D.L. 338/1989, come poi convertito, laddove si evidenziava l’urgenza di “emanare disposizioni in materia di evasione contributiva e di fiscalizzazione degli oneri sociali

allora l’iter logico giuridico della Corte di legittimità oggi al vaglio trova la sua naturale conclusione quando statuisce come “l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto – con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale – dall’art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338 … senza le limitazioni derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art. 36 Cost (c.d. minimo retributivo costituzionale) che sono rilevanti solo quando si ricorre  – con incidenza sul distinto rapporto di lavoro – ai fini della determinazione della giusta retribuzione” (cfr. Cass. ord. 19467/2025 e, in senso conforme, Cass. sent. S.U. n. 11199/2002; Cass. n. 2758/2006; Cass. n. 16/2012; Cass. n. 19284/2017).

Chiarito quindi che l’obbligo contributivo debba avere un contenuto definito secondo un criterio oggettivo predeterminato, che non lasci spazio a scelte discrezionali o processi di autodeterminazione normativa né a obbligazioni negoziali individuali (cfr. Cass. ord. N. 19759/2024) si ritiene opportuno spostare il focus dell’indagine su cosa si debba intendere per rappresentatività nel “settore di attività effettivamente svolta dall’impresa ai sensi dell’art. 2070 c.c.” soprattutto nel caso in cui vi sia il confronto tra più contratti collettivi concorrenti al fine di individuare quello sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Sul punto si richiama alla mente una recente pronuncia della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 572/2026) che ha valorizzato, quale presupposto fattuale giuridico, il settore in cui in concreto viene svolta l’attività datoriale nel solo cui ambito poter enucleare il giusto contratto d prendere come riferimento. La Corte ha precisato come, per individuare il contratto leader di riferimento, prima debba essere circoscritto il settore in cui opera in concreto il datore di lavoro e poi operare il raffronto tra questi sulla base della maggior rappresentatività. Ciò poiché l’ambito di applicazione del CCNL ha una sua peculiarità e sottende le sue previsioni e tutele nella disciplina negoziale e lo stesso non è un elemento accidentale privo di significato bensì tratto qualificante dell’attività stessa (la questione atteneva il ricorso in cassazione proposto da una società radiofonica avverso la pronuncia della Corte territoriale che aveva ritenuto legittimo l’aver disapplicare da parte dell’IINPS il contratto collettivo nazionale avendo ritenuto il medesimo contratto collettivo ma a livello locale maggiormente rappresentativo e così aveva rideterminato la contribuzione previdenziale dovuta).

Da ciò ha emanato il principio secondo cui “nel percorso applicativo da seguire della disciplina di cui all’art. 1 d.l. 338/1989, occorre delimitare l’ambito di operatività dell’azienda datrice di lavoro, perché il confronto tra più contratti concorrenti, ai fini dell’individuazione di quello sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, va fatto solo tra contratti riguardanti il medesimo settore di attività”, essendo precluso in radice il raffronto della rappresentatività delle organizzazioni che abbiano stipulato contratti applicabili in differenti settori di attività.

In conclusione, è corretto sostenere che così come la decisione  in esame, anche Cass., ordinanaza n. 572 del 10 gennaio 2026 “si inserisce … nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la funzione pubblicistica dell’obbligazione contributiva” e che, in tutte e due le pronunce “l’importanza ed il pregio …. risiede nell’aver ricordato all’interprete che il raffronto tra contratti concorrenti non può che seguire ad una preliminare ed indispensabile valutazione di omogeneità dei settori regolamentati” (sul punto cfr. la nota “Retribuzione imponibile ai fini previdenziali e CCNL” di L. Costa, in www.rivistalabor.it, 16 febbraio 2026).

Gabriele Cingolo, avvocato in Roma

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 15 luglio 2025, n. 19467

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