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L’interesse ad agire ex art. 28 st. lav. permane, se gli effetti della condotta mantengono la loro portata lesiva

13 December 2025|

Premessa

Com’è noto, con l’art. 28 della legge n. 300/1970, il legislatore ha introdotto una norma posta a presidio del normale svolgersi dell’attività sindacale in azienda tesa a reprimere le condotte antisindacali del datore di lavoro, ovvero di “qualsiasi comportamento volto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale nonché del diritto di sciopero”.

In ragione della generica formulazione della disposizione (dalla quale non si ricava in modo specifico l’ambito di applicazione della sottesa tutela giurisdizionale e degli elementi utili al fine di identificare i comportamenti non idonei del datore di lavoro) si evince de plano che la condotta antisindacale ben possa riguardare qualsiasi contegno datoriale (siano essi materiali, attivi o omissivi, o ancora atti negoziali) ascrivibile sia al rapporto tra datore di lavoro e organizzazione sindacale, sia al rapporto con il singolo lavoratore.

In altre parole, secondo l’oramai più che consolidato orientamento giurisprudenziale, la definizione della condotta antisindacale contenuta nell’art. 28 st. lav. non è di carattere analitico bensì teleologico, posto che la disposizione individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, ma piuttosto alla sua idoneità a ledere la libera attività sindacale ed il diritto di sciopero.

Conseguentemente, il comportamento datoriale che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale anche in assenza di uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.

Sul tema si veda anche I. Carocci, L’attualità della condotta antisindacale o dei suoi effetti quale presupposto necessario dell’azione ex art. 28 st. lav., in www.rivistalabor.it, 12 marzo 2025.

Relativamente al rapporto temporale tra il momento in cui si verifica la condotta antisindacale e quello in cui viene proposta la domanda giudiziale, si tende ad escludere la necessità di una diretta corrispondenza tra i due momenti, alla luce del fatto che l’art. 28 (per come era stato proposto nel corso dei lavori preparatori -nel disegno di legge Brodoloni il termine di due giorni, previsto ora per la decisione, era previsto per la proposizione del ricorso-) non fa riferimento, nemmeno implicitamente, ad un termine massimo per la proponibilità del ricorso.

Va però da sé che un lungo intervallo di tempo potrebbe essere valutato negativamente sotto il profilo della fondatezza del ricorso, in relazione all’attualità dell’interesse ad agire.

Non può quindi non venire in rilievo il tema dell’attualità della condotta del datore di lavoro come requisito necessario per l’esperibilità dell’azione in esame.

Sul punto, se inizialmente la giurisprudenza riteneva requisiti necessari l’attualità della condotta o il perdurare dei suoi effetti, escludendo così l’ammissibilità dell’azione in caso di comportamenti del tutto esauriti e privi di effetti da rimuovere, nel corso degli anni si è andato ad affermare un orientamento meno rigoroso secondo cui “il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può costituire preclusione dell’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale” (v. Cass. n. 1684/2003; Cass. n. 20164/2007).

Ed è proprio di questa tematica che si è recentemente occupata la sezione lavoro della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26618 del 2 ottobre 2025 che andremo ad annotare.

La fattispecie scrutinata

A seguito di ricorso attivato per l’accertamento della antisindacalità del comportamento tenuto da una società, consistito nell’aver sanzionato con la multa di tre ore di retribuzione i lavoratori che avevano partecipato ad uno sciopero, l’adito Tribunale, all’esito della fase sommaria, ritenuta accertata detta condotta, ordinò la sua immediata cessazione mediante la rimozione dei suoi perduranti effetti, con il conseguente annullamento delle sanzioni disciplinari e restituzione ai lavoratori delle somme agli stessi illegittimamente trattenute.

In sede di opposizione il Tribunale accoglieva le doglianze datoriali.

Nel successivo ulteriore giudizio di merito, la Corte di Appello di Bologna confermava integralmente la sentenza appellata, preliminarmente condividendo l’assunto di prime cure secondo cui, poiché le sanzioni erano state irrogate il 5.11.2018 ed il ricorso ex art. 28 St. lav. era stato depositato il 13.2.2019, “l’oggettiva tardività della contestazione appare sintomatica della carenza dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)”.

A ciò non essendo stato ritenuto indifferente che l’organizzazione sindacale appellante non avrebbe offerto prova adeguata che il ritardo fosse dipeso da “trattative intervenute con la società”, rimarcando altresì che, essendosi formato il giudicato in punto di annullamento della sanzione disciplinare impugnata, la carenza di interesse ad agire dell’organizzazione sindacale risultava essere ancora più evidente.

Sempre ad avviso del collegio distrettuale, la medesima organizzazione sindacale non avrebbe prospettato, se non genericamente, il pericolo di reiterazione della denunciata condotta antisindacale, i cui effetti si erano ormai elisi, circostanza questa che deponeva ulteriormente per la sopravvenuta carenza d’interesse ad agire.

Da qui il successivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il decisum

L’ordinanza in commento ha ritenuto il ricorso fondato.

In primis il collegio di legittimità evidenzia come, tradizionalmente, la condotta sanzionata dall’art. 28 St. lav. (costruita come “fattispecie strutturalmente aperta”), è integrata da ogni comportamento idoneo a ledere il bene tutelato, e quindi può venire ad esistenza anche in virtù di comportamenti lesivi di interessi di singoli individui, quando tali comportamenti siano “diretti a limitare l’esercizio della libertà nonché dei diritti di sciopero” (cfr. Cass. n. 4281/1982; Cass. n. 3250/1982; Cass. n. 6347/1984; Cass. n. 2282/1987).

In detto perimetro di completa autonomia, riverbera anche il punto di vista non solo dei soggetti, ma anche della causa petendi e del petitum, dell’azione ex art. 28, rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori i cui diritti siano stati lesi dalla stessa azione del datore di lavoro contestata dall’organismo sindacale sotto il profilo della lesione degli interessi collettivi (cfr. Corte cost. ord. n. 860/1988; Cass. n. 6131/1984; Cass. n. 10339/1997).

Orbene, se quindi l’interesse è quello proprio del sindacato è a questo che occorre fare riferimento nel valutare il requisito che la giurisprudenza di legittimità reputa necessario nella speciale azione di repressione della condotta sindacale, rappresentato dall’attualità della condotta ovvero dal perdurare dei suoi effetti (cfr. Cass. sez. un. n. 2443/1977; Cass. n. 6946/1987; Cass. n. 3780/1990; Cass. n. 1364/1991; Cass. n. 3568/1991; Cass. n. 1600/1998), ricavato dal tenore letterale della disposizione che, prevedendo l’emanazione di un ordine di cessazione del comportamento illegittimo o di rimozione degli effetti, presuppone la sussistenza di tale situazione (cfr. Cass. n. 11751/2005).

Nel tempo è stato affermato che il requisito dell’attualità della condotta sindacale, o quanto meno dei suoi effetti, “non è tuttavia escluso dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di quest’ultimo risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale” (cfr., ex multis, Cass. n. 23038/2010; Cass. n. 3837/2016; Cass. n. 13860/2019).

In questo contesto, ad avviso dell’ordinanza in commento, rileva anche l’argomentazione, in contrapposizione con orientamenti dottrinari, secondo cui la mancata fissazione da parte del legislatore di un termine di decadenza all’azione ex art. 28 st. lav. consente alle organizzazioni sindacali di scegliere liberamente, nell’ambito delle proprie autonome valutazioni e nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, i tempi per la domanda giudiziaria di cessazione dell’attività antisindacale, che pertanto può essere proposta anche dopo lungo tempo dall’inizio della illegittima condotta.

Del resto, l’urgenza funge da requisito dell’ordine rivolto dal Giudice al datore di lavoro di “cessazione del comportamento illegittimo” e di “rimozione degli effetti” e non certo da presupposto temporale del ricorso giudiziale, “essendo richiesto per l’esperibilità di detto ricorso unicamente che il comportamento denunciato sia ancora in atto e che ancora permangano i suoi effetti lesivi della libertà e delle attività del sindacato o del diritto di sciopero” (v. Cass. n. 1600/1998, in conformità all’orientamento per il quale non va annoverata tra le condizioni di proponibilità della domanda ex art. art. 28 stat. lav. l’immediatezza della reazione dei soggetti lesi dalla condotta del datore di lavoro denunziata come antisindacale: Cass. n. 1005/1985; Cass. n. 945/1983).

Non da ultimo, il fatto che anche l’originaria puntualizzazione contenuta nella motivazione della pronuncia delle sezioni unite n. 2443/1977 (secondo cui il procedimento in esame deve tendere all’emanazione di pronunce costitutive e non a meri accertamenti) si è andata nel corso del tempo ridimensionando sulla base della considerazione che anche un accertamento giudiziale può essere funzionale allo scopo di porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà sindacale (v. Cass. n. 9991/1998; Cass. n. 11751/2005, cit.).

Si tratta, quest’ultima di una considerazione ripresa recentemente in sede di legittimità per giungere a decidere una causa nel merito, “con l’accoglimento in parte qua della originaria domanda, sul mero piano dell’accertamento dell’illegittimità realizzatasi” (v. Cass. n. 2479/2025 e, analogamente, Cass. n. 23714/2024).

Relativamente alla fattispecie scrutinata, l’ordinanza in commento rileva che, sulla scorta del ricostruito quadro giurisprudenziale, non può certo essere negato l’interesse dell’organizzazione sindacale ricorrente a proporre ricorso ex art. 28 st. lav. a poco più di tre mesi dalla condotta antisindacale denunciata, quando erano ancora perduranti gli effetti delle sanzioni disciplinari comminate per l’adesione a uno sciopero.

Nondimeno, non rileva la circostanza che, in esecuzione dell’originario decreto adottato all’esito della fase sommaria del procedimento, la società avesse restituito le somme trattenute a titolo di sanzione disciplinare ai lavoratori, detta scelta potesse far venire meno l’interesse ad agire del sindacato, interesse che permaneva sino al definitivo accertamento giudiziale dell’antisindacalità della condotta denunciata e alla conferma della rimozione di ogni effetto lesivo, anche per evitare indebite ripetizioni e sottrarsi alle spese di soccombenza dell’azione intrapresa

Così accogliendo il ricorso la Corte ha cassato l’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Bologna, con rinvio a questa, in diversa composizione.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26618

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