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Licenziamento ed esclusione del socio-lavoratore, tra vecchie questioni sostanziali e nuove norme processuali

19 Luglio 2024|

La sentenza in commento,Trib. Civitavecchia, 16 maggio 2024, n. 234, costituisce una delle prime applicazioni dell’art. 441-ter c.p.c., norma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. Riforma Cartabia), con efficacia prevista per tutti i procedimenti instaurati successivamente alla data del 28 febbraio 2023.

La questione sostanziale è quella, annosa e costantemente trattata dalla giurisprudenza del lavoro, di un socio-lavoratore di società cooperativa escluso dalla compagine sociale, il cui rapporto di lavoro è stato considerato automaticamente cessato proprio in conseguenza di tale esclusione, senza l’adozione di alcun separato provvedimento di licenziamento.

L’instaurazione, da parte dell’ex socio-lavoratore, di una causa innanzi al giudice del lavoro ha suscitato, da parte della cooperativa, la proposizione di un’eccezione di incompetenza di tale giudice, in favore del collegio arbitrale designato dalla clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.

La storia dei rapporti tra licenziamento ed esclusione dalla compagine sociale del socio-lavoratore di cooperativa è tanto lunga quanto travagliata e si è accompagnata alla progressiva estensione delle tutele propriamente lavoristiche (in primis quelle di cui alla l. 20 maggio 1970, n. 300) anche alla figura del soggetto che, al rapporto di lavoro subordinato, affiancasse il rapporto associativo con la cooperativa datrice di lavoro, fondando invero la propria partecipazione proprio sull’apporto in termini di attività lavorativa.

Tralasciando le, per quanto rilevanti, vicende antecedenti (per la cui ricostruzione si rimanda a Riverso, Il licenziamento del socio di cooperativa nella Riforma Cartabia: più dubbi che soluzioni, in LG, 8-9, 1 agosto 2023, 800 ss.), la l. 3 aprile 2001, n. 142, è giunta, per quanto qui di interesse, alla prima positivizzazione della relazione tra rapporto di lavoro e rapporto associativo-mutualistico del socio-lavoratore di cooperativa, affermando che: ai soci-lavoratori si applicano le garanzie dello Statuto dei lavoratori, ma non l’art. 18 l. 300/1970 «ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo» (art. 2); il rapporto di lavoro si estingue automaticamente al venir meno del rapporto sociale, per recesso o esclusione (art. 5, comma 2); il giudice ordinario è competente a conoscere delle controversie tra socio e cooperativa attinenti al rapporto mutualistico (art. 5, comma 2).

In realtà, le norme che avrebbero dovuto porre fine a dubbi e incertezze sulla relazione tra i due rapporti coesistenti in capo al socio-lavoratore e sulle vicende della loro rispettiva cessazione hanno dato vita ad interpretazioni differenti e ondivaghe da parte della giurisprudenza, nonché anche al concreto pericolo di una diminuzione nel grado di tutela per il socio-lavoratore.

L’esclusione dell’applicabilità dell’art. 18 l. 300/1970, che come noto costituisce una delle principali tutele per il lavoratore, che vede così presidiata la stabilità della sua occupazione a fronte di possibili iniziative datoriali illegittime, ha portato ad un fenomeno per cui la contestualità dell’esclusione da socio rispetto al licenziamento, o anche il licenziamento intimato come mera conseguenza dell’esclusione da socio e senza ulteriori motivazioni né osservanza di norme procedurali, avrebbe privato il socio-lavoratore della tutela reintegratoria anche nei casi di palese illegittimità del recesso secondo le norme lavoristiche (Natalini, La disciplina del licenziamento dei soci lavoratori di cooperativa, in Guida al lavoro, n. 7, 17 febbraio 2023, 25 ss.). Parte della giurisprudenza, del resto, aveva affermato chiaramente l’idoneità dell’atto di esclusione da socio a determinare automaticamente e di per sé solo la cessazione di entrambi i rapporti, quello associativo e quello lavorativo, anche in assenza di un atto di licenziamento (Cass., 12 febbraio 2015, n. 2802).

Sul tema del riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice ordinario, però, una certa giurisprudenza aveva adottato, dichiaratamente, una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 2 e 5 l. 142/2001, affermando la prevalenza, nel sistema di bilanciamento dei valori, del riconoscimento al socio-lavoratore, che è senz’altro lavoratore subordinato pur aggiungendo a tale qualifica quella di socio, delle medesime tutele che l’ordinamento ha approntato per tutti i lavoratori, considerandole espressione di principi costituzionali.

Pertanto, dal punto di vista processuale, questa giurisprudenza ha ritenuto l’assoluta prevalenza del diritto dei soci-lavoratori, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (anche se affiancata alla cessazione del rapporto associativo e mutualistico), a ricevere le stesse garanzie e tutele specificamente previste per tutti gli altri lavoratori: in questa lettura costituzionalmente orientata, pertanto, l’art. 40, comma 3, c.p.c. (che prevede la vis atractiva del rito del lavoro in caso di cause connesse, di cui alcune assoggettate a rito ordinario e altre al rito del lavoro) avrebbe dovuto soccorrere nel ritenere il Giudice del lavoro senz’altro competente a conoscere di tutte le domande e vicende relative alla cessazione del rapporto di lavoro del socio-lavoratore, anche se conseguenza automatica della delibera di esclusione da socio (Cass., 21 novembre 2014, n. 24917; Trib. Bologna, sez. imprese, 25 maggio 2020).

Un ulteriore, e fondamentale, tassello della (ri)costruzione in via giurisprudenziale delle tutele riconosciute al socio lavoratore è stato costituito dalla importante pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 27436 del 20 novembre 2017: decidendo a Sezioni Unite proprio per porre fine all’esistenza di diversi orientamenti sul punto, la Corte ha affermato i principi da seguire in tema di tutela da riconoscere al socio-lavoratore in caso di licenziamento e contestuale esclusione dalla compagine sociale.

In tale pronuncia, la Corte ha, innanzitutto, confermato che, in capo al socio-lavoratore di cooperativa, la perdita della qualità di socio genera necessariamente anche la perdita della qualità di lavoratore: pertanto, se, come nel caso di specie, il ricorrente abbia impugnato soltanto il licenziamento, ma non la delibera di esclusione (nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 2533, comma 3, c.c.), la definitività dell’esclusione deliberata rende impossibile, anche in caso di dichiarata illegittimità del licenziamento, dare seguito ad una tutela reintegratoria, stante la non ricostituibilità di un rapporto di lavoro del socio-lavoratore in assenza della qualifica di socio.

Tuttavia, si deduce a contrario dal testo della sentenza che, in caso di tempestiva e vittoriosa impugnazione del provvedimento di esclusione, il lavoratore, pur in assenza di applicazione dell’art. 18 l. 300/1970, ha diritto ad una tutela restitutoria di diritto comune «che consegue all’invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell’ulteriore rapporto di lavoro e che, quindi, ripete genesi e fisionomia della dinamica del rapporto sociale. Essa risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica».

La sentenza a Sezioni Unite, però, anche nel caso di omessa impugnazione della delibera di esclusione, con impossibilità di applicazione della tutela restitutoria, non priva il socio-lavoratore della tutela risarcitoria-indennitaria qualora il licenziamento sia comunque dichiarato illegittimo: in particolare, il socio-lavoratore avrà diritto all’applicazione dell’art. 8 l. 6 luglio 1966, n. 604, che si fonda sulla sola illegittimità del licenziamento e non è in alcun modo impedita dall’omessa impugnazione della delibera di esclusione e dunque dalla mancata ricostituzione del rapporto associativo, che rende impossibile soltanto la ricostituzione del rapporto di lavoro ma non il riconoscimento di una diversa tutela.

La sentenza della Suprema Corte, dunque, sottintende chiaramente la necessità di due atti distinti, licenziamento ed esclusione da socio, per sortire la cessazione di due distinti rapporti e l’applicazione di due distinte tutele, negando la possibilità di un’automatica estinzione del rapporto di lavoro quale conseguenza della delibera di esclusione e senza irrogazione di un atto di licenziamento (Riverso, Il licenziamento del socio di cooperativa nella Riforma Cartabia: più dubbi che soluzioni, cit., molto critico su questo approdo della giurisprudenza).

La giurisprudenza successiva si è conformata all’arresto delle Sezioni Unite (Cass., 22 marzo 2019, n. 8223; Trib. Velletri, 1° dicembre 2020, n. 1314), anche se a volte soltanto in termini di condivisione dell’approdo sostanziale e non dal punto di vista dell’argomentazione giuridica sottostante: Cass., 15 gennaio 2020, n. 707 (e conforme Trib. Bologna, sez. imprese, 25 maggio 2020, cit.), ha infatti affermato l’applicabilità della tutela reale di cui all’art. 18 l. 300/1970, nella versione vigente ratione temporis, in caso di illegittimità del licenziamento accompagnata da annullamento della delibera di esclusione da socio mentre, come visto, Cass., sez. un., 20 novembre 2017, n. 27436, cit., ha espressamente dichiarato applicabile una tutela restitutoria di diritto comune, e non la tutela reale di tipo lavoristico.

In questo panorama tutt’altro che “pacificato” è intervenuta la l. 149/2022 ad introdurre, tra le poche innovazioni in tema di rito del lavoro, l’art. 441-ter c.p.c., che così testualmente prevede: «Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme di cui agli articoli 409 e seguenti e, in tali casi, il giudice decide anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte. Il giudice del lavoro decide sul rapporto di lavoro e sul rapporto associativo, altresì, nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro deriva dalla cessazione del rapporto associativo.».

La norma, dettata con il chiaro intento di dare per la prima volta certezza normativa alla vexata quaestio del riparto di competenza tra giudice del lavoro e giudice civile in caso di contestazione della cessazione dei rapporti associativo e lavorativo del socio-lavoratore di cooperativa, e di unificare detta competenza in capo al giudice del lavoro (De Santis, Riforma Cartabia: il nuovo processo civile- I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del lavoro, in GI, n. 3, 1 marzo 2023, 705 ss.) risolve alcuni problemi ma non è esente da dubbi interpretativi.

Innanzitutto, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 441-ter c.p.c., la competenza del giudice del lavoro a decidere sia sul licenziamento sia sull’esclusione del socio-lavoratore, finora affermata dalla giurisprudenza, come sopra ricostruito, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 40, comma 3, c.p.c., diviene ora invece competenza principale e autonoma, dettata da una specifica norma di legge (Guariso, Le innovazioni in materia di rito del lavoro, in Giorgi-Ciaschi (a cura di), Riforma del processo e controversie di lavoro, Giappichelli, 2023, 77): questo è quanto si legge nel primo periodo della norma.

Il secondo periodo, invece, disciplina il fenomeno “opposto”, ossia quello dell’inesistenza di un atto di licenziamento, posto che il rapporto di lavoro cessa automaticamente per effetto della delibera di esclusione del socio-lavoratore (Guariso, Le innovazioni in materia di rito del lavoro, cit., 78): anche in questo caso, la competenza a valutare la legittimità dell’atto-fatto è del giudice del lavoro.

Rimane tuttavia difficilmente coordinabile con questa norma il dettato, non abrogato, dell’art. 2533, comma 3, c.c. che impone un termine specifico per l’impugnazione della delibera di esclusione da socio, che parrebbe ben difficile da ritenere inapplicabile, soprattutto nei casi in cui non esistano due atti separati, ma soltanto, appunto, la delibera di esclusione che conduce all’automatica cessazione del rapporto di lavoro pur in assenza di licenziamento (De Santis, Riforma Cartabia: il nuovo processo civile- I riflessi della riforma del processo civile del 2022 sul modello del processo del lavoro, cit.): l’interpretazione maggioritaria ritiene dunque che, nel termine di 60 giorni, debba essere depositato (e non notificato) il ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente la domanda di annullamento della delibera di esclusione (Dentici, Nuova disciplina processuale del licenziamento e dintorni, in MGL, 2023, n. 2, 276 ss.).

D’altra parte, come correttamente evidenziato, i principi affermati dalla sentenza Cass., sez. un., 20 novembre 2017, n. 27436, cit., rendono rischioso per il socio-lavoratore non impugnare la delibera di esclusione ma il solo licenziamento, dato che questa situazione renderebbe inapplicabile la tutela restitutoria (o reale) e darebbe unicamente diritto alla tutela risarcitoria di cui all’art. 8 l. 604/1966 (Natalini, La disciplina del licenziamento dei soci lavoratori di cooperativa, cit.).

Infine, l’art. 441-ter c.p.c., nella parte in cui attribuisce al Giudice del lavoro la competenza a decidere «anche sulle questioni relative al rapporto associativo eventualmente proposte» non appare perfettamente coordinato con la riserva al giudice ordinario della conoscenza delle «controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica» contenuta nell’art. 5, comma 2, l. 142/2001 (Riverso, Il licenziamento del socio di cooperativa nella Riforma Cartabia: più dubbi che soluzioni, cit.).

E’ in questo panorama, costituito da risalenti dubbi non risolti e norme di nuova attuazione, che si inserisce la pronuncia in commento del Tribunale di Civitavecchia, la quale inquadra la questione in esame come rapporto di lavoro che cessa in conseguenza della cessazione del rapporto associativo e, di conseguenza, invoca pianamente l’applicabilità dell’art. 441-ter c.p.c. per affermare la competenza del giudice del lavoro ed escludere la devolvibilità in arbitri della controversia in applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, ma non nel contratto collettivo applicabile (sul punto la giurisprudenza è consolidata, cfr. tra tutte Cass., 21 agosto 2003, n. 12309; la sentenza in commento richiama i principi generali di C. cost., 14 luglio 1977, n. 127, e di Cass., sez. un., 14 novembre 2002, n. 16044).

Il Tribunale di Civitavecchia procede poi accertando l’avvenuta tempestiva impugnazione della delibera di esclusione da socio, per effetto del deposito, nel termine di sessanta giorni, del ricorso giudiziale ex art. 414 c.p.c.

Ancora, la sentenza dichiara l’unicità, sostanziale anche se non formale, dell’atto che ha posto fine sia al rapporto associativo sia a quello lavorativo, posto che il secondo è stato fondato unicamente sulla delibera di esclusione, contenente peraltro motivazioni astrattamente idonee ad essere valutate in via disciplinare come eventuale giusta causa di licenziamento.

Infine, annullata la delibera di esclusione e disposta la ricostituzione sia del rapporto associativo sia di quello lavorativo, la sentenza si pronuncia sulla tutela applicabile, affermando che, esclusa l’invocabilità dell’art. 18 l. 300/1970, al socio-lavoratore spetta la tutela risarcitoria civilistica, con quantificazione del risarcimento in misura pari alle retribuzioni maturate medio tempore dal licenziamento alla sentenza, ma con due importanti limitazioni: l’impossibilità di ricorrere al meccanismo proprio dell’art. 18 l. 300/1970 che permette di quantificare il danno anche pro futuro fino al momento dell’effettiva reintegra, e la non liquidabilità, sul risarcimento pur quantificato utilizzando la mensilità retributiva come parametro, di ulteriori somme a titolo di contributi previdenziali e assicurativi.

In conclusione, la sentenza in commento, importante per essere una delle prime pronunce applicative della nuova norma di cui all’art. 441-ter c.p.c., fornisce un ulteriore tassello nella complessa ricostruzione delle controversie attinenti al socio-lavoratore e alla cessazione dei suoi rapporti con la cooperativa datrice di lavoro, dove profili processuali e sostanziali si intrecciano in un costante bilanciamento tra tutela costituzionalmente orientata del lavoratore e invalicabilità della lettera della legge.

Sabrina Grivet Fetà, dottore di ricerca e avvocato specialista in diritto del lavoro in Reggio Emilia

Visualizza il documento: Trib. Civitavecchia, 16 maggio 2024, n. 234

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