Licenziamento disciplinare del dirigente e violazione del termine a difesa: vizi procedurali e ingiustificatezza del recesso
22 Ottobre 2025|1. La fase di merito e i motivi di ricorso
L’ordinanza n. 23576 del 20 agosto 2025 della Corte di Cassazione affronta una delicata questione in materia di licenziamento disciplinare di un dirigente, con specifico riferimento alla violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 7 della legge n. 300/1970, in un contesto segnato da gravi eventi extralavorativi. Il procedimento scaturisce dal recesso per giusta causa intimato da una importante società di capitali a un suo dirigente, a seguito di condotte contestate legate all’utilizzo improprio di risorse e strumenti aziendali, e in un momento in cui lo stesso dirigente era sottoposto a custodia cautelare agli arresti domiciliari per fatti estranei al rapporto di lavoro.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 1294/2024, in riforma della decisione del Tribunale, ha affermato l’ingiustificatezza del licenziamento, per violazione delle garanzie procedimentali, e ha condannato la società al pagamento dell’indennità supplementare prevista dal CCNL applicato al rapporto dirigenziale, quantificata in € 162.011,36, oltre interessi e rivalutazione.
Il licenziamento era stato intimato con lettera del 16 marzo 2022, senza che al lavoratore fosse stato concesso un termine congruo per esercitare il diritto di difesa, in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La Corte territoriale ha accertato la violazione, da parte della società, delle garanzie procedimentali dell’art. 7 St. lav., valide anche per i dirigenti, in quanto il recesso era stato intimato il 1 marzo 2022, “prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto a difesa nella contestazione del 22 febbraio [2022]”; valutando la nota del 25 febbraio 2022 inoltrata dal dirigente, la Corte ha ritenuto che “il dirigente, a parte una contestazione di stile delle incolpazioni, non si era per nulla difeso, evidenziando al riguardo l’impossibilità di apprestare una apposita difesa a causa del suo stato di detenzione domiciliare che gli impediva qualsiasi contatto con l’esterno”, sicché non ricorreva l’ipotesi per la quale il datore di lavoro potesse intimare il recesso prima del decorso del termine previsto per le giustificazioni, atteso che il lavoratore non aveva affatto “esercitato pienamente il proprio diritto di difesa.
La società ha proposto ricorso in Cassazione articolato in cinque motivi, così sintetizzabili:
- Violazione dell’art. 7 St. lav. e del principio di buona fede contrattuale, per avere la Corte d’appello attribuito rilevanza alla custodia cautelare domiciliare ai fini dell’illegittimità del recesso, trascurando la comunicazione tempestiva della contestazione e la mancata richiesta di proroga del termine da parte del lavoratore o dei suoi legali.
- Omesso esame di un fatto decisivo circa la possibilità del lavoratore di attivare mezzi di comunicazione con i legali, nonostante la misura cautelare.
- Violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere il giudice di merito valutato che il lavoratore non aveva assolto all’onere probatorio di dimostrare l’impossibilità di esercitare il diritto di difesa.
- Violazione degli artt. 2118 c.c. e 3 L. n. 604/1966, per avere la Corte territoriale qualificato il recesso come ingiustificato piuttosto che come ingiustificato sotto il profilo procedurale.
- Nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., per carenza di motivazione.
A sua volta, il lavoratore ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 18, comma 1, L. n. 300/1970 e 2118 c.c., per non avere la Corte riconosciuto anche l’illegittimità sostanziale del licenziamento, con conseguente richiesta di condanna alla reintegrazione e al risarcimento pieno, anziché alla sola indennità supplementare prevista dal contratto collettivo.
2. La decisione della Corte di Cassazione: obblighi procedurali e diritto di difesa del dirigente
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23576/2025, rigetta il ricorso principale della società e quello incidentale del lavoratore, confermando integralmente la sentenza della Corte d’appello di Roma, sia nella qualificazione dell’illegittimità del licenziamento, sia nella quantificazione dell’indennità supplementare dovuta ai sensi del CCNL.
L’elemento centrale su cui si articola la motivazione della Corte è l’effettiva lesione del diritto di difesa del lavoratore, costituzionalmente garantito e ribadito dall’art. 7 della legge n. 300/1970. In particolare, i giudici di legittimità confermano che la consegna della contestazione disciplinare al lavoratore non basta a rendere regolare il procedimento, qualora il termine concesso per le giustificazioni risulti di fatto inutilizzabile a causa di un impedimento oggettivo e noto al datore di lavoro, come nel caso della custodia cautelare domiciliare.
La Cassazione valorizza il principio per cui la tempistica del procedimento disciplinare deve consentire l’effettivo esercizio del contraddittorio, anche in assenza di un’esplicita richiesta di proroga da parte del lavoratore, qualora l’impedimento risulti oggettivo, documentato e conoscibile dal datore di lavoro. Si tratta di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 7 St. lav., coerente con l’impostazione già affermata, secondo cui la garanzia procedimentale costituisce principio inderogabile anche nel rapporto dirigenziale, pur in presenza di una regolazione contrattuale che deroga in parte al regime ordinario.
La sentenza impugnata è conforme all’insegnamento delle Sezioni Unite in base al quale la violazione delle garanzie procedimentali dettate dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3, applicabili anche nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente, “si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso” per cui “ne scaturisce l’applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione” (in termini, Cass. SS.UU. n. 7880 del 2007, pronunciata con riferimento ad un caso di assenza della preventiva contestazione di addebiti e di mancata audizione del lavoratore a propria difesa; tra le molte conformi v. Cass. n. 5213 del 2003 e Cass. n. 897 del 2011).
In questo senso, la Corte ribadisce che anche per i dirigenti si applica l’art. 7 dello Statuto, ove richiamato dalla contrattazione collettiva (come nel caso del CCNL applicato dalla società), e che il principio di proporzionalità e gradualità delle sanzioni impone un’attenta valutazione della condotta, del contesto e delle garanzie procedurali, specie nei casi di recesso senza preavviso.
Particolare rilievo viene dato dalla Suprema Corte al riferimento, contenuto nella motivazione della Corte d’appello, all’assenza di richiesta di proroga del termine da parte del lavoratore, che tuttavia non può assorbire la responsabilità datoriale nell’aver intimato il recesso in un momento in cui era noto lo stato di custodia cautelare domiciliare del dirigente, inibente ogni possibilità di difesa tempestiva. Il diritto alla difesa, osserva la Corte, è un principio di ordine pubblico, il cui rispetto non può essere subordinato alla capacità del lavoratore di attivarsi in condizioni di costrizione e impedimento fisico o legale, come nel caso in esame.
Di rilievo anche il passaggio in cui la Cassazione sottolinea come il datore di lavoro non abbia dimostrato alcuna urgenza reale nell’adottare il recesso prima che il lavoratore fosse in condizione di difendersi: l’affrettata decisione datoriale, priva di motivi contingenti, costituisce elemento di sproporzione e scorrettezza procedurale, aggravando la valutazione di illegittimità.
Quanto al ricorso incidentale del lavoratore, la Corte lo rigetta ritenendo che l’assenza di giusta causa formale non comporti automaticamente la nullità del recesso, ma solo l’ingiustificatezza ai sensi dell’art. 2118 c.c., come correttamente qualificato dalla Corte d’appello. La statuizione dell’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo, e non della reintegrazione ex art. 18 St. lav., è dunque coerente con il regime applicabile ai dirigenti.
Conclusioni
L’ordinanza n. 23576/2025 si inserisce nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione che riafferma la centralità del diritto di difesa nei procedimenti disciplinari, anche nei confronti di figure apicali come i dirigenti. La decisione, ben motivata e giuridicamente solida, evidenzia come la violazione dell’art. 7 St. lav. possa rendere illegittimo il recesso, anche in assenza di richiesta di proroga, se vi è un oggettivo impedimento alla difesa e tale situazione è conoscibile dal datore di lavoro.
L’ordinanza valorizza l’orientamento delle Sezioni Unite in tema di procedimenti disciplinari, riservando particolare attenzione al principio di effettività delle garanzie procedimentali, alla proporzionalità del recesso e alla corretta qualificazione giuridica della sanzione espulsiva, nel rispetto del CCNL applicabile. Ne risulta un’importante conferma dell’equilibrio che deve sussistere tra potere organizzativo datoriale e tutela del lavoratore, anche in contesti disciplinari apparentemente netti.
Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
Visualizza il documento: Cass., ordinanza 20 agosto 2025, n. 23576
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