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L’esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti retributivi tra tutela del credito di lavoro e tenuta sistematica della par condicio

2 Agosto 2026|

Con l’ordinanza n. 12715 del 5 maggio 2026 2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, torna a pronunciarsi sull’ambito applicativo dell’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall., chiarendo in termini particolarmente netti la portata dell’esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti aventi ad oggetto corrispettivi di prestazioni lavorative.

La Corte afferma il principio secondo cui l’esenzione in parola non è subordinata né alla contestualità tra prestazione e pagamento, né alla perdurante vigenza del rapporto di lavoro, operando altresì quando il pagamento intervenga successivamente alla cessazione del rapporto o in sede esecutiva.

Il baricentro della tutela viene così individuato non nella struttura sinallagmatica del rapporto, bensì nella funzione del pagamento quale soddisfazione del credito retributivo, direttamente riconducibile a valori costituzionali primari (artt. 1, 35 e 36 Cost.).

Ne risulta rafforzata una lettura teleologica della norma, che valorizza la protezione del lavoratore quale soggetto “debole” del rapporto obbligatorio, rispetto alle esigenze di ricostruzione della massa attiva fallimentare.

La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento consolidato che attribuisce al credito da lavoro una speciale “resistenza” rispetto agli strumenti di inefficacia concorsuale, in ragione del suo fondamento costituzionale.

La Corte, infatti, non si limita a ricondurre l’esenzione a una logica meramente tecnico-sistematica interna alla legge fallimentare, ma ne esplicita la funzione di tutela diretta del diritto alla retribuzione quale istituto di rilievo costituzionale, strettamente connesso alla dignità del lavoratore e alla sua partecipazione al progresso economico-sociale.

In tal senso, l’art. 67, comma 3, lett. f), viene letto come norma di bilanciamento già operato ex ante dal legislatore, che sottrae alla revocatoria un segmento di pagamenti ritenuti funzionali alla salvaguardia di interessi primari dell’ordinamento.

La pronuncia in commento, invero, fa corretta applicazione del costante orientamento di legittimità secondo cui l’eterogeneità delle situazioni, volta a volta prese in considerazione e fatte oggetto di esonero, ha come filo di unificazione la volontà di assicurare particolari interessi che il legislatore ha ritenuto superiori (cfr. Cass. 27939/2020, Cass. 4340/2020); ne consegue, per quanto è dato rinvenire nell’ordinanza scrutinata, che l’interpretazione delle diverse situazioni di esenzione non può che rapportarsi con la ragione specifica che, ipotesi per ipotesi, viene a giustificarle, per porsi, dunque, in termini di stretta coerenza con la stessa, ovvero con il particolare interesse superiore che vi presiede (in questi termini, espressamente Cass. 8900/2024).

Assai significativo è il superamento del requisito di contestualità tra prestazione e pagamento, spesso evocato in chiave restrittiva in giurisprudenza di merito (ad esempio dal Tribunale di Catania nell’ambito della pronuncia generatrice del contenzioso poi definito in sede di legittimità con l’ordinanza in esame).

La Cassazione, invece, esclude che l’efficacia esimente possa essere condizionata a una dimensione “cronologica” del sinallagma, affermando implicitamente che la tutela non si radica nella contemporaneità dello scambio, bensì nella causa giuridica del pagamento quale adempimento di un credito di lavoro già perfezionato.

Ne deriva un progressivo allontanamento dalla logica della par condicio creditorum, in favore di una logica assiologica differenziata, nella quale taluni crediti – per la loro natura costituzionalmente qualificata – risultano strutturalmente sottratti alla ricostruzione revocatoria.

Ulteriore profilo di rilievo riguarda l’estensione dell’esenzione anche ai pagamenti intervenuti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o in sede esecutiva.

Tale affermazione consolida l’idea secondo cui la tutela del credito retributivo non si esaurisce nella dinamica funzionale del rapporto, ma si proietta nella fase satisfattiva, indipendentemente dal contesto (e dal momento storico) in cui il pagamento avviene.

La conseguenza è parecchio rilevante sul piano concorsuale: la revocabilità non può essere utilizzata per “riequilibrare” ex post pagamenti tardivi di crediti di lavoro, anche quando questi possano apparire potenzialmente lesivi della massa, dovendo prevalere la loro funzione satisfattiva primaria.

A sostegno del superiore assunto, la pronuncia in commento invoca anche la portata dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. quale norma avente ad oggetto il riconoscimento del privilegio generale sui beni mobili ai crediti “lavoristici” in fase di riparto.

È  certamente vero che l’ambito di tutela dell’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. f), l. fall. è limitato ai “pagamenti dei corrispettivi” delle “prestazioni di lavoro”, mentre l’oggetto della tutela “ripartitoria” garantita ai lavoratori dall’art. 2751 bis, n. 1, c.c. con il riconoscimento del privilegio mobiliare risulta – secondo la lettera della norma e secondo gli interventi additivi della Corte cost. (v. sent. n. 220/2002; sent. n. 113/2004; sent. n. 326/1983) – più ampio in relazione ai crediti garantiti.

Tuttavia, la ratio sottesa alle due disposizioni normative in esame è la medesima, e cioè la tutela del diritto alla retribuzione dei lavoratori subordinati e dei collaboratori dell’impresa, nella funzione costituzionalmente protetta dall’art. 36 della Carta fondamentale nel senso già sopra chiarito.

Si tratta, insomma, di una tutela che il legislatore ha voluto garantire al soggetto “debole” del rapporto contrattuale che lo lega al datore di lavoro nell’ottica di assicurare, tramite il diritto alla retribuzione, la soddisfazione di altri interessi meritevoli di garanzia, quali – come già detto – il sostentamento delle famiglie dei lavoratori ed il pieno rispetto della libertà e della dignità di quest’ultimi nella realtà della vita sociale.

Ancora, la pronuncia in commento mostra di non condividere le tesi del Fallimento ricorrente anche alla luce di una interpretazione prettamente letterale dell’art. 67 comma 3, lett. f) l. fall.

Ed invero, se da un lato, nel tessuto letterale della norma dettata dall’art. 67, comma 3, lett. f), l. fall. non v’è traccia di alcun presupposto “temporale”, dall’altro lato, quando il legislatore ha voluto invece introdurre, nel regime normativo delle ipotesi di esenzioni, limiti ovvero presupposti temporali per perimetrarne l’ambito applicativo, lo ha fatto espressamente, come avvenuto – ad esempio – nell’esenzione di cui alla lett. a) dell’art. 67, comma 3 ove il legislatore si è premurato di circoscrivere l’esenzione ai “pagamenti” effettuati nell’esercizio dell’impresa e “nei termini d’uso”.

A ciò va aggiunto che, invocando i precedenti arresti giurisprudenziali di legittimità richiamati nella pronuncia in scrutinio (tra tutti, Cass. 26244/2021), non può che convenirsi che nel sistema della legge fallimentare la regola generale è quella della revocabilità dei pagamenti e negozi posti in essere nel cd. periodo sospetto, mentre i casi di esenzione si pongono in termini di vere e proprie eccezioni.

Nonostante l’ordinanza oggetto della presente trattazione sia del tutto coerente con l’evoluzione giurisprudenziale di valorizzazione del credito lavoristico, nondimeno solleva alcune questioni sistematiche.

In primo luogo, l’ampliamento dell’area di non revocabilità rischia di incidere sulla funzione tipica dell’azione revocatoria fallimentare, che è quella di ricostruzione della garanzia patrimoniale in funzione della parità tra creditori.

In secondo luogo, la scelta di svincolare l’esenzione da qualsiasi requisito temporale o funzionale potrebbe determinare una progressiva erosione della tipicità delle cause legittime di prelazione “di fatto”, trasformando l’art. 67, comma 3, lett. f) in una clausola di sottrazione tendenzialmente ampia e difficilmente controllabile.

La decisione qui esaminata conferma la tendenza della Cassazione a interpretare l’esenzione da revocatoria dei crediti di lavoro in chiave fortemente costituzionalmente orientata e sostanzialistica, ponendo al centro non la struttura del pagamento, ma la natura del credito soddisfatto.

Se tale impostazione appare pienamente coerente con la tutela rafforzata del lavoro nell’ordinamento costituzionale, essa impone tuttavia una riflessione critica sul progressivo assottigliamento della funzione riequilibratrice della revocatoria fallimentare che rischia di essere compressa da una sempre più ampia area di immunità funzionali.

In questa tensione tra protezione del lavoro e tutela della massa fallimentare si gioca la portata sistematica più rilevante della pronuncia.

Sotto un profilo sistematico, infatti, quanto statuito da Cass., n. 12715 del 2026 sembra confermare una tendenza più generale del diritto concorsuale contemporaneo: il progressivo ridimensionamento del dogma della par condicio creditorum quale criterio assoluto e onnicomprensivo di regolazione della crisi d’impresa.

Tradizionalmente, l’azione revocatoria fallimentare assolve alla funzione di ricostruire la garanzia patrimoniale del debitore e di neutralizzare gli effetti distorsivi prodotti da pagamenti o atti dispositivi compiuti nel periodo sospetto, in modo da assicurare una distribuzione del patrimonio del fallito secondo criteri di uguaglianza tra i creditori. In tale prospettiva, le ipotesi di esenzione di cui all’art. 67, comma 3, l. fall. hanno sempre rappresentato deroghe eccezionali, giustificate dalla necessità di preservare interessi che il legislatore ha ritenuto prevalenti rispetto alle esigenze di reintegrazione della massa.

L’ordinanza della Suprema Corte, pur collocandosi pienamente in questa logica derogatoria, ne accentua significativamente la portata poiché finisce per attribuire al credito retributivo una sorta di “immunità funzionale” dalla revocatoria ancorata esclusivamente alla natura del credito soddisfatto e non più alle modalità, al tempo o al contesto in cui il pagamento è intervenuto.

La conseguenza sistematica è di particolare rilievo. Se il fondamento dell’esenzione risiede invero esclusivamente nella causa retributiva del pagamento, il sindacato del giudice concorsuale si riduce sostanzialmente all’accertamento della natura lavoristica del credito, mentre perdono rilevanza tutti quegli elementi che tradizionalmente consentivano di verificare la compatibilità del pagamento con la funzione riequilibratrice della revocatoria.

Ne deriva un progressivo spostamento dell’asse del sistema concorsuale da un modello imperniato sull’eguaglianza formale dei creditori a un modello di eguaglianza differenziata, nel quale talune categorie di crediti, in ragione della loro rilevanza costituzionale, sono sottratte – in misura sempre più ampia – alle regole ordinarie della concorsualità.

Tale evoluzione appare coerente con il fenomeno, da tempo registrato in giurisprudenza, della progressiva “costituzionalizzazione” del diritto della crisi d’impresa, nel cui ambito la tutela del lavoro, dell’affidamento dei terzi e della continuità aziendale tende sempre più spesso a prevalere sulle esigenze di massimizzazione dell’attivo e di rigorosa applicazione della par condicio.

Resta tuttavia aperto l’interrogativo se un’estensione particolarmente ampia delle immunità revocatorie non rischi di incidere sulla stessa identità funzionale dell’azione revocatoria fallimentare. Quanto più si amplia l’area degli atti sottratti all’inefficacia concorsuale in ragione di interessi reputati superiori, tanto più la revocatoria perde la propria funzione di strumento generale di riequilibrio patrimoniale, trasformandosi in un rimedio destinato ad operare in uno spazio progressivamente ridotto.

Il pronunciamento in analisi si pone, dunque, al crocevia tra due diverse concezioni del diritto concorsuale: una, di matrice tradizionale, che individua nella par condicio il principio ordinatore del sistema; l’altra, di matrice costituzionalmente orientata, che riconosce la legittimità di deroghe sempre più incisive quando vengano in rilievo interessi di rango superiore.

È in questa tensione irrisolta tra universalità del concorso e tutela differenziata di determinati crediti che si misura la portata sistematica più profonda dell’ordinanza in esame.

Luigi Costa, avvocato in Gela

Visualizza il documento: Cass. civ., sez. Iª, ordinanza 5 maggio 2026, n. 12715

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