Lavoro carcerario a rotazione e NASpI: finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua
20 Ottobre 2025|Premessa
In tema di tutela contro la disoccupazione involontaria, con accesso alla relativa tutela indennitaria (la Naspi) nell’ambito del lavoro carcerario, su www.rivistalabor.it già sono stati pubblicati specifici interventi (v. V.A. Poso. “La disoccupazione involontaria dei detenuti lavoratori alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria supera (per ora) la prova della NASpI”, 27 gennaio 2022; L. Pelliccia, “La cessazione per fine pena del rapporto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria”, 09.04.2024; L. Pelliccia, “Il trattamento economico Aspi decorre dalla data di sottoscrizione di immediata disponibilità anche per i lavoratori detenuti”, 22.11.2024; L. Pelliccia, “Il lavoratore detenuto ha diritto alla Naspi se la perdita del lavoro è involontaria”, 10.04.2025).
Con due recentissime sentenze, entrambi del 16.07.2025, la n. 19373 e la n. 19746, la sezione lavoro della Corte di cassazione è nuovamente tornata in tema di accesso alla Naspi nell’ambito del lavoro carcerario, affermandone la piena compatibilità, in ragione del fatto che il lavoratore sia diventato inoccupato per ragioni esterne alla sua volontà, così come accade nei casi in cui si sia dimesso per giusta causa o abbia risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro per effetto di un comportamento imputabile al datore che abbia comunque reso impossibile la prosecuzione del rapporto (sul punto v. Cass. n. 396/2024, oggetto del commento su www.rivistalabor.it di L. Pelliccia, “La cessazione per fine pena del rap-porto di lavoro intramurario svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria”, 09.04.2024).
Nello specifico vi da dire che, mentre la liberazione del detenuto per fine pena comporta l’estinzione del rapporto di lavoro (trattandosi all’evidenza di un evento non determinato dalla volontà del lavoratore né da questi totalmente prevedibile) e, quindi siamo in presenza di una situazione del tutto equiparabile a quella del lavoro all’esterno, diverso potrebbero apparire le ipotesi in cui il lavoratore cessi (ovvero comunque sospenda) il rapporto di lavoro, rimanendo però in regime di restrizione della propria libertà personale (detenzione o altro).
In questa seconda ipotesi, la Suprema Corte, con la sentenza n. 4741/2025 (oggetto del commento sempre su www.rivistalabor.it di L. Pelliccia, “Il lavoratore detenuto ha diritto alla Naspi se la perdita del lavoro è involontaria”, 10.04.2025) ha ritenuto che fosse integrato il presupposto giustificativo del trattamento Naspi, secondo il principio per cui l’involontarietà dello stato di disoccupazione è compatibile con lo stato di detenzione tutte le volte in cui la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore.
Con la richiamata sentenza n. 19737/2025, la Suprema corte si è occupata dell’accesso alla Naspi in caso di lavoratore scarcerato e ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare, affermando che, anche in questo caso, è possibile rintracciare con chiarezza il profilo della non volontarietà della perdita dell’occupazione.
In altre parole, è onere dell’amministrazione penitenziaria individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro, sostanzialmente unico, debba considerarsi concluso e, qualora ciò sia avvenuto prima della cessazione dello stato di detenzione, anche in concorso di altre circostanze (età, stato di salute, idoneità al lavoro, ammissione a misura alternativa).
In questa sede vorremmo però concentrare l’attenzione sui contenti della sentenza n. 19746/2025 con la quale la sezione lavoro, nell’accogliere il ricorso proposto dall’Inps, ha annullato, con rinvio, una sentenza della Corte d’appello di Catanzaro.
I fatti
La fattispecie oggetto di scrutinio era riferita al diritto alla NASpI in relazione al lavoro carcerario a rotazione nell’ambito del rapporto di lavoro tra un detenuto e l’Amministrazione penitenziaria e alla conclusione del rapporto per intervenuta turnazione fra i detenuti.
Nel sottostante giudizio di merito d’appello, la Corte territoriale aveva confermato la decisione di prime cure che, a sua volta, in accoglimento della domanda, aveva ritenuto l’attività lavorativa prestata all’interno del carcere equiparabile alle prestazioni lavorative svolte all’esterno dell’ambito carcerario.
Da qui il ricorso per cassazione proposto dall’Inps e affidato ad un unico motivo: l’ordinario avvicendamento, ovvero l’alternanza ad intervalli prestabiliti, dei lavoratori detenuti nelle medesime mansioni lavorative comporterebbe necessariamente la sussistenza di periodi di inattività tra un turno di lavoro e l’altro nell’ambito di un unico rapporto di lavoro a favore dell’amministrazione penitenziaria.
I periodi di “non lavoro”, sarebbero connaturali all’avvicendamento dei lavoratori detenuti con turni prestabiliti, non determinando, per definizione, la perdita o cessazione del rapporto di lavoro.
Il decisum
Con la sentenza in commento l’adito collegio di legittimità, previa un’ampia ricostruzione del lavoro carcerario e, in parte qua, della tematica dell’applicabilità della disciplina del trattamento indennitario NASpI al lavoratore in stato di detenzione carceraria (come detto, più volte affrontata dalla Corte di cassazione), ha ritenuto di fare un ulteriore approfondimento.
All’esito dell’effettuata ricostruzione normativa, la sentenza in commento chiarisce che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale abbia eroso nel tempo il carattere di specialità del lavoro carcerario, riconoscendo in favore del lavoratore detenuto i diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e le azioni esperibili innanzi al giudice del lavoro, conservando il rapporto la sua causa tipica, la sua funzione economico sociale inerente allo scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso remunerativo.
Il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria va dunque considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante la sua particolare regolamentazione normativa, assimilazione già affermata in altre pronunce di legittimità, non sottraendosi a detta equiparazione la tutela previdenziale spettante ai lavoratori detenuti, esplicitamente affermata dall’art. 20, co. 13 (già ultimo comma del testo originario) della legge n. 354/1975.
E, quindi, le peculiarità del rapporto di lavoro non rilevano ai fini della questione sulla spettanza o meno della tutela previdenziale, ferme restando natura e funzione della tutela medesima, ciò valendo anche per la Naspi.
Le due vicende affrontate rispettivamente con le due richiamate decisioni (n. 396/2024 e n. 4741/2025) riguardavano ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore, sì da averne involontariamente cagionato la perdita, per estinzione dello status detentivo o per scadenza del progetto a termine; nel primo il lavoratore, transitando nel regime di libertà, e non potendosene opporre, perde la relazione lavorativa con l’ente penitenziario che ne aveva gestito il rapporto inframurario, nel secondo il detenuto non è più lavoratore essendo cessate le esigenze insite nel progetto datoriale ma non può aderire a proposte lavorative dall’esterno.
Orbene, l’involontarietà della disoccupazione ex art. 1 del d.lgs. n. 22/2015 è dunque compatibile con lo stato di detenzione qualora la causa di cessazione del rapporto di lavoro intramurario sia estranea alla sfera di disponibilità del lavoratore.
Detto questo, ad avviso del collegio di legittimità è necessario verificare se la temporanea inattività lavorativa susseguente al meccanismo di rotazione avviato fra i detenuti all’interno del sistema carcerario costituisca un’ipotesi di cessazione ed integri uno stato di disoccupazione involontaria.
Sulla scorta delle disposizioni sul punto recate dagli art. 20 e 25-bis della legge n. 354/1975, il lavoro carcerario è programmato, pianificato, ponderato, ed il punto di incontro dell’interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro (amministrazione penitenziaria e popolazione carceraria) è la finalità rieducativa del detenuto, in vista del suo reinserimento sociale.
L’avvicendamento, quale modalità organizzativa del lavoro dei detenuti, mira non solo ad un’equiparazione di opportunità nel pur limitato ambito di risorse disponibili offerte dall’amministrazione penitenziaria, ma anche ad un soddisfacimento di bisogni rieducativi, economici, e di sviluppo della personalità del detenuto a cui ognuno è interessato, in vista del dignitoso recupero rieducativo e di agevolazione al proprio reinserimento sociale.
In tal modo la rotazione di che trattasi favorisce un equilibrato coinvolgimento dei detenuti, a parità di condizioni, come è previsto nella adozione dei criteri formativi degli elenchi di coloro che sono assegnati al lavoro; la rotazione, allora, non va guardata nell’ottica di una limitata opportunità lavorativa del singolo, ma come metodo di equa ripartizione dell’offerta lavorativa in unico contesto, organizzato nel peculiare ambito restrittivo della libertà personale.
In altre parole, l’avvicendamento con rotazione dei lavoratori detenuti sottende ad un necessario coinvolgimento di risorse disponibili – umane, strutturali, produttive – che, con le limitazioni proprie degli istituti carcerari, non può essere esaminato nella vicenda singola del lavoratore ma trova la sua causale giustificativa, sotto il profilo oggettivo e temporale, nel complesso rapporto tra amministrazione datrice e platea di fruitori (ai quali per legge è “assicurato il lavoro”, ex art. 15, co. 2, della legge n. 354/1975.
A ben vedere, la legge prevede che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell’esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del D.P.R. n. 431/1976) ovvero quella del tirocinio retribuito; laddove siano presenti le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti e di obblighi.
Con la sentenza n. 17484/24, la Suprema corte ha evidenziato che “in tale contesto lavorativo permane una duplice componente di doverosità del lavoro carcerario, per la struttura penitenziaria che deve assicurare il lavoro compatibilmente con le condizioni dell’istituto e del rapporto numero/lavoro dei detenuti, configurando in capo a ciascuno di essi un’aspettativa ad un lavoro adeguato alle proprie attitudini, e per il singolo detenuto un dovere di dimostrare, anche attraverso un costante impegno nel lavoro, una regolare condotta di partecipazione al programma trattamentale e l’adeguamento all’organizzazione istituzionale; “l’obbligatorietà resta nel sistema”, considerato che all’art. 15 il lavoro è assicurato al detenuto salvo casi di impossibilità, e tenuto conto che ‘il volontario inadempimento di obblighi lavorativi continua a costituire infrazione disciplinare’.”
Nella sentenza n. 19007/2024 la Corte regolatrice ha osservato che il lavoro svolto dalle persone detenute: a. è sostanzialmente allineato a quello svolto dai cittadini liberi; b. non è formalmente obbligatorio (ancorché con le precisazioni di cui sopra), in ragione del principio di libera adesione al trattamento; c. non è afflittivo, avendo una funzione risocializzante coerente con il dettato degli artt. 1, co. 1, e 27, co. 3, Cost.; d. deve favorire l’acquisizione di una formazione professionale adeguata al mercato.
Pur tuttavia, “vi è una condizione del detenuto lavoratore di soggezione alle determinazioni dell’istituto penitenziario ed ai disposti avvicendamenti per periodi limitati sul medesimo posto di lavoro con modalità necessarie a conciliare l’impegno sancito a carico dell’Amministrazione di “assicurare” ai detenuti il lavoro (art. 15, comma 2, ord. pen. cit.) con la richiamata scarsità quantitativa dell’offerta di lavoro in carcere”.
Anche in questa pronuncia viene all’evidenza in rilievo la speciale situazione dei lavoratori carcerari che si trovano in una situazione di attesa della “chiamata al lavoro”, rispetto alla quale non hanno alcun potere di controllo o di scelta; lo stato di soggezione quanto a tale “chiamata al lavoro” ed il connesso metus riverbera, poi, i suoi effetti sul percorso di rieducazione sul quale il proficuo svolgimento di attività lavorativa ha certamente una significativa valenza.
A ben vedere, quindi, in quadro del genere (come ribadito nell’ord. n.5510/2025) non rilevano le cessazioni intermedie, configurabili piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro, considerato che ad una chiamata ed un prefissato periodo di lavoro secondo turni e per un tempo limitato, seguono altre chiamate in un unico contesto di detenzione; una cessazione del rapporto di lavoro vi è (solo) con la fine dello stato di detenzione che non dipende dalla volontà del recluso o internato il quale non può rifiutarla, al fine di mantenere il rapporto di lavoro.
Infatti, prima di un tale momento, le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi per l’ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
Ad avviso della sentenza in commento, l’unicità del rapporto di lavoro perdura anche durante le fasi di sospensione nelle quali l’amministrazione garantisce la rotazione fra detenuti, non qualificabili come cessazione del rapporto, il cui frazionamento, invece, richiederebbe una rinnovata programmazione di esigenze lavorative, di riformulazione di elenchi, di rivalutazione degli aspetti logistici, di sicurezza, di comparazione fra numero di lavoratori e prestazioni richieste.
Conseguentemente, finché permane la struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, il rapporto di lavoro continua, non v’è cessazione tra una chiamata e l’altra nell’ambito di un unico programma.
La decisione in commento affronta poi, in punto di fatto, il profilo legato a se le prestazioni svolte dal detenuto nel periodo indicato nella sentenza impugnata rientrino in una programmazione approvata dalla Commissione tecnico-amministrativa-sindacale, e se sia stata predisposta, dopo tale periodo, una turnazione che nuovamente abbia visto coinvolto il medesimo detenuto, il quale, anche nella pausa di rotazione, era in attesa d’essere chiamato al lavoro; e d’altro canto, manca la verifica della ricorrenza di circostanze illustrative della cessazione effettiva del rapporto di lavoro, non riducibili alla mera sospensione di un programmato avvicendamento, circostanze che non possono essere esaminate in questa sede in dettaglio, non venendo in evidenza nel caso di specie.
Ai limitati fini della controversia portata al suo esame, il collegio di legittimità ha ritentuo sufficiente osservare come l’indagine imposta dalla fattispecie giuridica non sia stata adeguatamente condotta dalla Corte territoriale, con ciò ritenendo integrato il vizio di sussunzione denunciato dall’Inps.
Ad avviso della Corte regolatrice, nella sentenza di merito impugnata, difetta qualsivoglia accertamento in ordine alle concrete modalità di svolgimento della turnazione, se si versasse in ipotesi di pausa dalla turnazione ovvero di cessazione del rapporto lavorativo non riconducibile a mera sospensione per programmato avvicendamento e, quindi essendo necessario un ulteriore accertamento in fatto, detta decisione va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame della fondatezza dell’invocato trattamento indennitario sussistendo le condizioni di disoccupazione involontaria in costanza di regime carcerario.
In conclusione, con la sentenza n. 19746/2025 la Corte di cassazione ha affermato che, in presenza di una struttura organizzata del lavoro sotto forma di rotazione, prima dell’effettiva cessazione dello stato di detenzione, deve escludersi la presenza di periodi di lavoro paragonabili a quelli dei contratti a termine, trattandosi, nei fatti, di un rapporto unitario e strutturato con avvicendamenti per i quali vi è uno stato di aspettativa ricorrente da parte del lavoratore alla chiamata per il suo periodo di rotazione.
In buona sostanza, è necessario ricercare una effettiva (e non meramente temporanea) cessazione del rapporto di lavoro, per verificare la compatibilità della situazione con il diritto al godimento dell’indennità Naspi, analogamente a quanto accade per la cessazione del contratto a termine legato ad uno specifico progetto.
Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena
Visualizza i documenti: Cass., 16 luglio 2025, n. 19746
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