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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 29 October 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro

L’accertata inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato è insindacabile in sede di legittimità

L’ordinanza in commento, Cass.,3 maggio 2024 n. 11937, ribadisce, nel solco di una giurisprudenza consolidata, il confine tra giudice di merito e il giudice di legittimità in tema di accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Sul punto v. Cass. 16 gennaio 2023, n. 1095 con nota di MAURELLI, Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro: l’eterodirezione della prestazione è indispensabile, anche quando non è «agevolmente apprezzabile» e va corroborata dal ricorso agli indici sussidiari, in Labor, www.rivistalabor.it, 27 aprile 2023.

Preliminarmente e sinteticamente si precisa che l’elemento distintivo di cui il giudice di merito deve necessariamente tenere conto al fine di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è costituito dal vincolo di subordinazione che genera nel lavoratore soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, esplicitato mediante  ordini specifici  e un’assidua attività di vigilanza e controllo sulla esecuzione della prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 2094 c.c. senza necessità di provare l’esistenza di un diverso rapporto di lavoro.

Il vincolo di subordinazione pur rivestendo un ruolo determinante nella qualificazione del rapporto di lavoro non risulta sempre evidente, in alcuni casi i rapporti lavoro pur se formalmente qualificati autonomi possono celare rapporti di natura subordinata che il lavoratore deve svelare provando in giudizio gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta.

Laddove il nomen iuris attribuito al rapporto di lavoro o la natura o il tipo di attività prestata non rivelano la natura del rapporto occorre osservare le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dipendendo la qualificazione del rapporto dalle modalità di svolgimento della stessa.

Al fine di accertare la natura del rapporto di lavoro e dunque l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualora per la peculiarità delle mansioni  non risulti immediatamente accertabile, il giudice di merito può ricostruire e accertare l’esistenza del vincolo di subordinazione, in via presuntiva, sulla base di criteri complementari e sussidiari, quali la continuità e sistematicità della prestazione di lavoro, la continuità temporale dell’attività, l’osservanza di un orario predeterminato, la forma della retribuzione, l’esistenza o meno in capo al lavoratore di un’organizzazione imprenditoriale, l’incidenza soggettiva del rischio, criteri indiziari privi di un autonomo valore decisivo rispetto all’unico elemento determinante rappresentato dalla prova  dell’esistenza del vincolo di subordinazione che seppur desumibile da un insieme di circostanze complessivamente valutate resta di competenza esclusiva del giudice di merito e rigorosamente sottratta al giudice di legittimità.

In ossequio a tali principi, la Corte di appello territorialmente competente, non ravvisando palesemente o in via presuntiva, nel caso di specie il vincolo di subordinazione, riforma la sentenza del giudice di prime cure, rigettando la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato e di condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.

La pronuncia sfavorevole induce il lavoratore a ricorre in cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 c.c. nonché degli artt.  2697 e 2094 c.c.

In conclusione, le doglianze formulate con i motivi di ricorso sono dichiarate inammissibili dalla Suprema Corte che ha fatto proprio il percorso motivazionale dei giudici di merito concludendo che, nel caso in argomento, non fosse ravvisabile il vincolo di subordinazione.

Nel caso di specie non è ravvisabile alcun errore di diritto imputabile al giudice di merito dunque alcuna violazione delle norme denunciate bensì una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e di ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale indiscutibilmente insindacabile in sede di legittimità.

Il giudice di merito ha accertato l’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato interpretando correttamente le norme di riferimento argomentando in modo pertinente e adeguato il ragionamento logico giuridico adottato con la pronuncia impugnata. L’erronea ricognizione della fattispecie concreta, lamentata dalla ricorrente, è censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione non riscontrabile nel caso di specie.

Maria Aiello, primo tecnologo CNR, responsabile Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, sede di Catanzaro

Visualizza il documento: Cass., ordinanza 3 maggio 2024, n. 11937

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