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La tutela del lavoratore a fronte del mancato versamento della contribuzione previdenziale  prescritta in caso di nullità del contratto a termine

9 Febbraio 2025|

Omissioni contributive: automaticità delle prestazioni (art.  27 RDL 636/39 conv. in L. 1272/39)

In via generale, le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi dovuti, salvo che la legge disponga diversamente.
Tale principio di automaticità delle prestazioni, per quanto attiene ai trattamenti di vecchiaia, invalidità e ai superstiti dell’AGO, opera unicamente:

– nei limiti della prescrizione: ciò significa che ai fini del diritto e della misura delle prestazioni si tiene conto soltanto della contribuzione omessa non prescritta (e dei periodi cui la stessa è riferita);

– a condizione che il lavoratore provi la sussistenza del rapporto di lavoro, esibendo all’INPS documenti, prove certe o idonea dichiarazione.

L’ipotesi di contribuzione previdenziale omessa dà luogo a tre distinti casi, in rapporto al momento in cui sorge il diritto alle prestazioni:

1. i contributi non sono prescritti quando si verifica l’evento-rischio assicurato (ad esempio il compimento dell’età pensionabile). Il lavoratore, in forza del principio dell’automaticità delle prestazioni assicurative, consegue il diritto alla pensione;

2. i contributi non sono ancora prescritti, ma l’evento-rischio assicurato si verificherà solo dopo la loro prescrizione (ad esempio perché mancano ancora molti anni al raggiungimento dell’età pensionabile). Il lavoratore, fino al momento in cui i contributi possono ancora essere riscossi dall’INPS, può attivarsi contro l’inadempimento del datore di lavoro, in via alternativa:

– presentando idonea denuncia all’INPS affinché provveda alla riscossione;

– chiedendo in giudizio la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi stessi.
In caso di mancato tempestivo recupero dei contributi da parte dell’INPS, l’Istituto stesso si rende responsabile nei confronti del lavoratore;

3. i contributi sono prescritti. In tal caso, non operando più l’automaticità delle prestazioni previdenziali e non essendo più possibile la riscossione coatta dei contributi, il lavoratore, dal momento che la sua posizione assicurativa ha subìto un pregiudizio irrimediabile, acquista nei confronti del datore il diritto al risarcimento generico dei danni oppure al risarcimento del danno in forma specifica a mezzo di costituzione di una rendita vitalizia reversibile (art. 13 L. 1338/62; art. 30 L. 203/2024; Circ. INPS 29 maggio 2019 n. 78).

La rendita ha la funzione di coprire la pensione o la quota di pensione che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi: gli importi a tal fine corrisposti all’INPS sono collocati nel periodo in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.

Dal 12 gennaio 2025 il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di costituzione della rendita, fermo restando l’onere della prova, può chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico.

La condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali

Nell’esaminare la questione relativa alla decorrenza del diritto dell’INPS al versamento dei contributi, da far valere nei confronti del datore di lavoro, nel caso di licenziamento impugnato dal lavoratore e di applicabilità della tutela reale prevista dall’art. 18  L. n. 300/1970  e, poi, dagli artt. 2 , co. 2, e 3, co, 2, D.Lgs. n. 23/2015 , la Suprema Corte ha affermato che il datore di lavoro, per espressa previsione legislativa, è sì condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ma ha pure precisato che detta fattispecie costituisce una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l’espletamento delle loro funzioni sociali.

In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo dell’INPS comincia quindi a decorrere solo successivamente all’ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2953  c.c., con il passaggio in giudicato della relativa sentenza (Cass. 10 marzo 2021, n. 6722).

A tale fattispecie non può essere equiparata quella della conversione del rapporto di lavoro costituito ab origine a tempo determinato mediante l’apposizione di un termine finale poi dichiarato giudizialmente nullo.

In tal caso, infatti, la disciplina è quella comune delle obbligazioni (tranne che per il profilo risarcitorio, regolato oggi in modo speciale dall’art. 32,  L. n. 183/2010).

Attesa la nullità del termine finale, il rapporto di lavoro deve ritenersi mai estinto, sicché medio tempore – ossia durante il periodo che intercorre fra la scadenza del termine nullo e la sentenza dichiarativa di tale nullità – in mancanza di prestazione lavorativa si giustifica la mancata prestazione retributiva, in omaggio al vincolo sinallagmatico proprio del contratto di lavoro subordinato (C. cost. 28 febbraio 2019, n. 29; Cass. SS.UU. 7 febbraio 2018, n. 2990; C. cost. 11 novembre 2011, n. 303).

Resta invece intatto l’obbligo datoriale di versare i contributi previdenziali relativi al rapporto di lavoro, proprio perché non estinto.

In applicazione di tali principi la Cassazione ha affermato che, in caso di controversa natura di un rapporto di lavoro, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali inizia a decorrere dallo spirare del termine fissato dall’ordinamento per il pagamento della contribuzione, ossia dal giorno 21 del mese successivo a quello della maturazione del diritto alla retribuzione e non dalla data successiva della sentenza che accerti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti (Cass. 29 marzo 2023, n. 8921).

La ricomposizione simmetrica del quadro giuridico

In tal modo si ricompone la simmetria fra il diritto dell’INPS di pretendere i contributi medio tempore e, in caso di omessa contribuzione, il diritto del lavoratore alla c.d. regolarizzazione contributiva, che è un risarcimento in forma specifica del danno da omissione contributiva: per entrambi il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione è quello della scadenza del termine nullo.

In questi esatti termini, l’argomento è trattato da Cass. 10 gennaio 2025, n. 602, sentenza che è alla base di questa nota di commento).

Ne consegue che per la parte di contributi prescritti si verifica la condizione alla quale erano subordinate le altre domande del lavoratore: quella di costituzione della rendita vitalizia e quella di risarcimento del danno per equivalente.

Ma allora se il lavoratore non è titolare del diritto ai contributi previdenziali, nel caso di scadenza del termine nullo non poteva neppure esercitarlo, sicché nei suoi confronti ciò che si prescrive è solo il diritto al risarcimento del danno in forma specifica (ossia alla regolarizzazione contributiva mediante il versamento dei contributi all’INPS), quale species del danno risarcibile ex art. 2116, co. 2, c.c.

Trattandosi di una domanda volta ad ottenere una condanna a pagare ad un terzo (ossia all’INPS), tanto che l’INPS viene ritenuto contraddittore necessario della relativa controversia, allora è evidente che anche per il lavoratore questo peculiare diritto in tanto può essere fatto valere in quanto l’INPS possa e debba ricevere tale contribuzione, ossia possa assumere la veste di destinatario-beneficiario dei contributi oggetto della condanna, quindi, a condizione che non siano prescritti. Ne deriva che il dies a quo del termine di prescrizione deve necessariamente coincidere fra INPS e lavoratore.

La sentenza impugnata della Corte di merito è stata pertanto cassata con rinvio, affinché vengano esaminate e decise le domande subordinate proposte dal lavoratore in relazione al periodo per il quale la contribuzione previdenziale risulta prescritta, sicché, per quanto sopra precisato, non può essere pronunziata condanna del datore di lavoro al relativo versamento all’INPS, neppure in termini di “regolarizzazione contributiva” quale risarcimento del danno in forma specifica.

Conseguenze del decorso della prescrizione contributiva

Una volta accertata la prescrizione dei contributi – sia per l’INPS titolare del diritto ai contributi, sia per il lavoratore titolare del diritto al risarcimento del danno in forma specifica cagionato dall’omissione contributiva non più recuperabile sotto forma di “regolarizzazione contributiva” in quanto prescritta – la Corte territoriale era chiamata a pronunziarsi sulle domande – proposte dal lavoratore in via logicamente subordinata – di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13  L. n. 1338/1962  e di risarcimento del danno per equivalente da omissione contributiva.

La Suprema Corte ha già affermato che in caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, esclusa per l’assicurato un’azione di condanna dell’ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva (anche nell’ipotesi in cui l’ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l’adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato), residua unicamente in suo favore la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia all’INPS ex art. 13  della legge n. 1338/1962  ed il rimedio risarcitorio di cui all’art. 2116 , co. 2, c.c. nei confronti del datore di lavoro (Cass. 9 gennaio 2024, n. 701; Cass. 10 marzo 2021, n.  6722; Cass. 1° febbraio 2021, n. 2164).

Con riguardo alla rendita vitalizia ex art. 13  della L. n. 1338/1962 , va ribadito che qualora il lavoratore agisca giudizialmente per ottenerne la costituzione, la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, poiché la rendita non integra una prestazione previdenziale, rappresentando la sua costituzione soltanto un “congegno”, ossia un modo per rimediare all’inadempimento datoriale dell’obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore (Cass. 24 ottobre 2022, n. 31337).

Pasquale Dui, avvocato in Milano e professore a contratto nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Visualizza il documento: Cass., 10 gennaio 2025, n. 602

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