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By Rivista Labor – Pacini Giuridica · 19 September 2024

Aggiornamenti, Contratto di lavoro, Diritto del lavoro comparato, internazionale e dell'Unione europea

La retribuzione corrisposta durante le ferie non deve essere inferiore rispetto a quella corrisposta nel corso dei giorni di lavoro

Secondo quanto riportato nell’ordinanza n. 35146 del 15.12.2023 della sezione lavoro della Corte di cassazione, la retribuzione corrisposta durante le ferie non deve essere inferiore rispetto a quella corrisposta nel corso dei giorni di lavoro, in quanto non deve costituire una dissuasione dal beneficiarne.

In particolare, con detta decisione è stato ribadito che la nozione di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie è influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia dell’UE, che ha inteso garantire al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro; difatti, una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, e ciò sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

L’incentivo volto a far rinunciare ai dipendenti alle ferie è infatti all’evidenza incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori un riposo effettivo.

Del resto, le sentenze della CGEU hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, ed hanno perciò valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione.

La Suprema corte in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore, analogamente con riguardo all’indennità spettante in caso di mancato godimento delle ferie, la quale deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

Con la sentenza n. 14089 del 21.05.2024, la sezione lavoro della Corte di cassazione è tornata nuovamente a occuparsi del tema e, più nello specifico, del diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto (secondo le statuizioni della CGUE) e, conseguentemente, a ottenere anche l’indennità di utilizzazione giornaliera professionale, nonché l’indennità di assenza dalla residenza, non corrisposta durante il periodo feriale, tutte voci retributive queste previste dai CCNL e dai Contratti aziendali applicati al rapporto.

Nel sottostante giudizio di merito di seconde cure, la Corte territoriale adita aveva escluso l’applicazione alla fattispecie dalla stessa scrutinata della giurisprudenza della CGUE, nella specie la sentenza del 16.9.2011 C-155/2010 (che impone di prendere in considerazione “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” ai fini della determinazione dell’ammontare della retribuzione spettante durante le ferie annuali, per evitare il rischio di dissuasione del lavoratore dalla fruizione delle ferie per non perdere una quota significativa della retribuzione; tale esclusione è stata motivata dall’autonomia delle parti negoziali nell’individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente e dalla ritenuta contenuta incidenza delle differenze di indennità rivendicate rispetto alla retribuzione ordinaria).

Il conseguentemente proposto ricorso per cassazione è stato affidato a tre motivi, nel loro complesso riferiti alla violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva 88/2003/CE e dell’art. 31, par. 2, della CEDU riguardo alla retribuzione dei giorni di ferie, come interpretati dalle sentenze della Corte di Giustizia UE, nonché degli artt. 2109 e 2243 cod. civ. e 10 del d.lgs. n. 66/2003 in relazione ad alcune previsioni contrattuali collettive applicabili al sottostante rapporto di lavoro.

Ritenendo di poterli esaminare congiuntamente, la decisione in commento li ha ritenuti fondati e, quindi, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.

Il collegio di legittimità premette che la Suprema corte in più occasioni ha affermato che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell’interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato come l’espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell’art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).”

A ben vedere, i principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione (cfr. CGUE 5 15.9.2011 e CGUE 13.12.2018).

Sul punto è stato precisato che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022).

Da qui, la conferma che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (per come interpretata dalla CGUE) comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019).

Orbene, in applicazione di tali orientamenti (nonché della richiamata nozione europea di retribuzione, nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea), è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l’importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo allo stesso tempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale.

Alla luce del fatto che, per oramai più che consolidato orientamento di legittimità, le sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale, “i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell’Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito dell’Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).”

Va quindi da sé che, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l’importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit.; per il caso del mancato godimento delle ferie cfr. invece Cass. n. 37589/2021).

Nella fattispecie che in questa sede interessa, come già detto, erano in discussione sia la cd. indennità di utilizzazione professionale, sia l’indennità per assenza dalla residenza.

Con più specifico riguardo a quest’ultima (voce diretta a compensare il disagio dell’attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro) la corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell’attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall’essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.

In ragione della medesima ratio (id est, il collegamento funzionale con le mansioni tipiche) risultano quindi fondate le domande collegate alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, sulla scorta di una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell’erogazione nel corso dell’anno e dell’incidenza sul trattamento economico mensile.

Nell’interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l’inclusione nella retribuzione feriale è necessario quindi tenere conto della finalità della citata direttiva (recepita dal legislatore italiano), di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.

Un tale effetto deterrente potrebbe infatti realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate poste, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.

Del resto, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro, in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale della UE, “al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.”

La giurisprudenza comunitaria ha infatti affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che il percepimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.

Inoltre, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, questi corre il rischio di essere indotto a non godere delle sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione.

Dovendo il giudice interno interpretare la normativa nazionale in modo conforme al richiamato art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88, l’indennità per ferie retribuite corrisposta ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.

Senza poi sottacere che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, nondimeno essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro e, quindi, “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.”

In tale prospettiva, la sentenza in commento chiude con un’ultima considerazione.

Non può ritenersi che l’incidenza dell’effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall’incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.

Luigi Pelliccia, avvocato in Siena e professore a contratto di diritto della sicurezza sociale nell’Università degli Studi di Siena

Visualizza il documento: Cass., 21 maggio 2024, n. 14089

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